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Capo II Trattamento di pensione anticipata “Quota 100” e altre disposizioni

Articolo 21 (Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano

(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano

servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro)

Il comma 1 consente, in deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 335 del 1995, ai lavoratori delle PP.AA. che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate

forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie di essere esclusi, su domanda, dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18.

La domanda di cui al precedente periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

La RT ricorda che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha

stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale massimale viene applicato anche nel caso di opzione al sistema contributivo. La parte eccedente il massimale non soggetta a contribuzione è in parte destinata al finanziamento della previdenza complementare, laddove prevista.

La proposta di modifica normativa prevede che i lavoratori pubblici nel regime contributivo ("nuovi iscritti") od optanti, per cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, possano decidere di essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

Il personale cosiddetto non contrattualizzato, vale a dire quello in regime di diritto pubblico, ed il cui rapporto di lavoro è regolato dall'ordinamento di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è in regime di Trattamento di fine Servizio (TFS) e risulta al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.

Appartengono a questa platea:

 i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;  il personale delle camere diplomatica e prefettizia;  il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato;  il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;  il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;  i professori ed i ricercatori universitari.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della proposta, nel decennio 2019-2028, la RT adotta le seguenti ipotesi di lavoro.

Il massimale trova applicazione per l'aliquota di contribuzione pensionistica ivi compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% di cui all'articolo 3-ter della legge n. 438 del 1992 e per l'aliquota di contribuzione alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali dell'ex Inpdap, pari allo 0,35%. Le categorie citate appartengono tutte alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), nella quale l'aliquota pensionistica è pari al 33%, di cui il 24,2% a carico del datore di lavoro e l'8,8% a carico del lavoratore.

In caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo, che ricada in un periodo antecedente il 1996, da parte di lavoratori "nuovi iscritti", i medesimi non sono più assoggettati all'applicazione del citato massimale.

È stato inoltre ipotizzato:

 che l'esclusione decorra dal mese successivo alla data di scadenza del termine di sei mesi per esercitare l'opzione;

 che il termine indicato dalla norma si riferisca ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della norma;

 che i dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore della norma possano esercitare l'opzione sempre entro i sei mesi dal superamento del massimale contributivo.

È stata adottata l'ipotesi di opzione da parte di tutti i lavoratori interessati alla proposta.

La platea iniziale, desunta dagli archivi dell'Inps, è di 4.850 soggetti, mentre il numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo ogni anno (nuovi ingressi) è pari a 700.

Il massimale per il 2018 ammonta a 101.427 euro e l'importo medio dell'eccedenza dell'imponibile pensionistico rilevato è pari a 25.460 euro.

Essendo rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, nel periodo di proiezione decennale, gli effetti sono positivi nel senso di maggiori entrate contributive, successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in pensione.

Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la proposta comporta un onere contributivo verso l'INPS e in generale minori entrate fiscali dovuti alla deducibilità dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore. Per le PP.AA. la base imponibile dell'IRAP è costituita dalla retribuzione corrisposta al proprio personale, cioè si calcola al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali. Ne deriva che l'effetto ai fini della quantificazione risulta ininfluente.

Le due tavole successive riportano rispettivamente:  il numero di contribuenti coinvolti (tavola 1);

 la quantificazione complessiva degli effetti delle entrate e delle uscite derivanti dall'applicazione della proposta (tavola 2).

Al riguardo, sulla base della platea indicata e dell'importo medio eccedente

rispetto al massimale contributivo, la quantificazione risulta corretta.

Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, richiamando quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, relativamente all'obbligo di fornire in RT non solo i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, ma anche le loro fonti e ogni elemento che sia utile per la verifica tecnica, sembrerebbe necessaria la richiesta di ulteriori elementi informativi in merito ai criteri adottati nella determinazione della platea iniziale dei soggetti potenzialmente interessati dalla misura in esame, nonché in merito alla stima dello

sviluppo decennale della medesima platea, che la RT si limita ad indicare in ulteriori 700 unità annue per il periodo 2019-202916.

Analoghi chiarimenti andrebbero altresì richiesti in merito all'importo medio della eccedenza retributiva considerata dalla RT ai fini del computo degli effetti finanziari connessi al maggiore imponibile pensionistico, indicato pari a 25.460 euro annui.