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Determinazione dei requisiti minimi patrimoniali secondo Basilea

La crisi dei mutui subprime negli Stati Unit

9. Nuove prospettive per la regolamentazione del rischio nel settore bancario

9.4 Determinazione dei requisiti minimi patrimoniali secondo Basilea

La normativa di Basilea II prevede che per ogni banca il rapporto tra patrimonio di vigilanza e attivo patrimoniale, ponderato per il rischio, non debba scendere al di sotto del coefficiente di solvibilità fissato all'8%.

Il patrimonio di vigilanza è dato dalla somma di due distinte classi di capitale (tier):

il Tier 1 capital (anche detto Core capital o patrimonio di classe 1) consiste essenzialmente nel capitale azionario e nelle riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte;

– il Tier 2 capital (anche detto Supplementary capital o patrimonio di classe 2) consiste nelle eventuali riserve non a bilancio, nelle riserve di rivalutazione, nei fondi per rischi e oneri generici, negli strumenti finanziari ibridi (ad esempio: azioni privilegiate, debiti subordinati).

Il capitale costituente il Tier 1 non può essere inferiore a quello costituente il Tier 2. Inoltre, per evitare annacquamenti di capitale, gli strumenti finanziari innovativi di partecipazione para-azionaria sono inclusi nel Tier 1 limitatamente al 15% del loro importo.

L'attivo patrimoniale ponderato per il rischio viene determinato dalla somma di:

– esposizioni creditizie ponderate per il rischio di credito;

– 12,5 volte213 il requisito di capitale dovuto al rischio di mercato; – 12,5 volte il requisito di capitale dovuto al rischio operativo.

9.4.1 Determinazione delle esposizioni creditizie

La modalità di determinazione delle esposizioni creditizie possono seguire alternativamente, secondo le raccomandazioni di Basilea II, il metodo standard o il metodo di misurazione basato su ratings (detto anche metodo IRB o Internal Rating Based Approach); questo si divide a sua volta in metodo di base e metodo avanzato.

Il metodo standard ricalca sostanzialmente le modalità previste da Basilea I esposte al capitolo 9.2.

Il metodo basato sui ratings prevede che le banche ripartiscano i crediti presenti nel banking book in classi di attività con differenti caratteristiche di rischio sottostante, sulla base delle definizioni previste dalla norma (ad esempio: crediti verso imprese, verso banche, eccetera). Per ciascuna classe di attività compresa nel sistema di rating, la norma prevede l'individuazione di tre elementi fondamentali:

– le componenti di rischio, cioè le stime dei parametri di rischio effettuate dalla banca o derivanti da stime regolamentari;

213 Si noti che 12,5 corrisponde matematicamente all'elemento inverso di 0,08, ovvero all'8% previsto quale coefficiente di solvibilità.

– le funzioni di ponderazione del rischio, cioè il procedimento in base al quale le componenti di rischio vengono trasformate in attività ponderate per il rischio, e quindi in requisiti patrimoniali; – la verifica dei requisiti minimi che ciascuna classe di attivo deve avere affinché la banca possa applicare i ratings interni.

Per molte classi di attività, la norma consente, per l'applicazione dell'approccio basato sui ratings, la scelta tra il metodo di base o quello avanzato. Il primo prevede, come regola generale, che le banche forniscano le proprie stime di probabilità di inadempienza (probability of default o PD) e si basino su stime regolamentari per altre componenti di rischio: perdita in caso di inadempienza (loss given default o LGD) ed esposizione in caso di inadempienza (exposure at default o EAD). Nel metodo avanzato le banche fanno un più ampio utilizzo di proprie stime di PD, LGD ed EAD, e del proprio calcolo di scadenza effettiva del credito (maturity o M), subordinatamente al rispetto di standard minimi. In entrambi i casi, le banche devono poi calcolare i requisiti patrimoniali secondo le funzioni di ponderazione del rischio previste dalle norme di Basilea II.

9.4.2 Requisito di capitale dovuto al rischio di mercato

Le modalità di determinazione del requisito di capitale dovuto al rischio di mercato, secondo le raccomandazioni di Basilea II, sono

contenute nel documento Amendment to the Capital Accord to incorporate market risk, presentato nel 2005.214 I metodi previsti dalla normativa sono rivolti ai rischi di mercato posti da:

– tassi di interesse (che incidono sul valore delle riserve di banconote e dei titoli obbligazionari detenuti in portafoglio) e relativi contratti derivati quali interest rate swaps;

– azioni e relativi contratti derivati;

– tassi di cambio e relativi contratti derivati; – commodities e relativi contratti derivati.

Si noti che i requisiti di capitale legati al rischio di credito derivano sia dal rischio di credito sui mutui concessi direttamente dalla banca che dal rischio di controparte su contratti bilaterali siglati sul mercato over-the-counter, anche se registrati nel trading book. Al contrario, il rischio di controparte su titoli in portafoglio (anche derivati), per il quale esiste un mercato di negoziazione, viene sempre incluso nel calcolo dei rischi di mercato, indipendentemente dal fatto che i titoli siano registrati nel banking book o nel trading book.

La banca può calcolare il requisito di capitale, relativo a ciascuna delle sopra citate categorie che costituiscono rischio di mercato, affidandosi alternativamente al metodo standard (ossia secondo i criteri formali previsti dalla norma) o al metodo avanzato, basato sui modelli adottati dalla banca stessa per la valutazione interna del rischio.

214 Basel Committee on Banking Supervision (2005) Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks. Updated November 2005, <http://www.bis.org/publ/bcbs119.pdf>.

I modelli interni di valutazione del rischio devono analizzare i rischi di mercato specifici per ciascuna categoria (tassi di interesse, azioni, tassi di cambio, commodities); devono essere basati sulle serie storiche dei dati giornalieri più recenti, con un orizzonte temporale di almeno un anno. La banca deve calcolare giornalmente il proprio Value- at-Risk (VaR)215 ossia la perdita massima che può subire in un dato periodo di tempo, misurata secondo una data probabilità (detta livello di confidenza); la norma prevede per il calcolo del VaR un orizzonte temporale di 10 giorni e un livello di confidenza del 99%.

Il requisito di capitale dovuto al rischio di mercato è pari al VaR moltiplicato per un fattore compreso tra 3 e 4; il valore del fattore di moltiplicazione dipende dalla robustezza dei metodi di calcolo della banca, stimata attraverso metodologie di back testing e stress testing.

9.4.3 Requisito di capitale dovuto al rischio operativo

Le modalità di determinazione del requisito di capitale dovuto al rischio operativo possono seguire alternativamente, secondo le raccomandazioni di Basilea II, il metodo standard o il metodo avanzato.

Nel metodo standard il requisito di capitale è dato dall'applicazione di un coefficiente, specificato dalla norma, a determinati flussi contabili che rappresentano l'attività della banca, come esposti nel suo conto economico.

215 Per una definizione di Value-at-Risk e un approfondimento sulle sue modalità di determinazione, si veda il capitolo 2.2.

Il metodo avanzato prevede l'implementazione di metodi attuariali interni predisposti dalle banche, a patto che queste abbiano una mole sufficiente di dati statistici.216 Tra i rischi operativi rientrano i rischi di frode, quelli legali e quelli politici. L'adozione di modelli interni per la determinazione di tale requisito di capitale è soggetta all'approvazione dell'autorità di controllo nazionale.