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di Barbara Buzzi

Nel documento Il Lavoro in Pillole (pagine 64-67)

Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASpI) che sostituisce le attuali indennità di mobilità, indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti ridotti e normali e indennità di disoccupazione speciale edile.

Il nuovo sistema sarà a regime dal 2016. Nel periodo transitorio, 01.01.2013 – 31.12.2015, le attuali indennità saranno progressivamente assorbite dall’ASpI.

Rimane invariato il sistema di indennità di disoccupazione agricola.

ASpI

Assicurazione Sociale per l’Impiego DECORRENZA 1 gennaio 2013

SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i lavoratori dipendenti, compresi : - apprendisti

- soci lavoratori che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata

- il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro in forma subordinata

- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

SOGGETTI ESCLUSI

- dipendenti assunti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni

- operai agricoli a tempo determinato o indeterminato - lavoratori cessati per dimissioni, salvo le dimissioni

rassegnate durante il periodo di tutela per maternità o rassegnate per giusta causa

- lavoratori cessati per risoluzione consensuale del rapporto, salvi i casi di cui all’art. 7 L. n. 604/1966 come modificato L. n. 92/2012 art. 1 comma 40, o a seguito di trasferimento del dipendente presso altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile con mezzi pubblici mediamente in 80 minuti o più

- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.

REQUISITI

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 181/2001 smi (soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti);

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- possano far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa (da calcolare a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato)

- almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

DURATA

Sarà a regime a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015 l’istituto sarà applicato in concomitanza con quelli destinati ad essere definitivamente sostituiti.

La sua durata massima è:

- 12 mesi per lavoratori con meno di 55 anni di età (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di MiniAspi) - 18 mesi per lavoratori con almeno 55 anni di età (nei limiti

delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni e detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di MiniAspi).

Base di calcolo dell’indennità mensile (B.I.M.): retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni

--- x 4,33 = B.I.M. n° settimane di contribuzione

degli ultimi 2 anni

IMPORTO INDENNITA’

Indennità mensile:

- Se retribuzione mensile nell’anno 2013 <= € 1.180 → 75% di

B.I.M.

- Se retribuzione mensile nell’anno 2013 > € 1.180 →75% di €

1.180 + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.180

L’importo di € 1.180 viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

L’indennità mensile:

- non può superare l’importo mensile massimo dell’art. unico comma 2 lett. b) L. n. 427/1980;

- non è soggetta a prelievo contributivo

- per il periodo di fruizione sono riconosciuti i contributi figurativi settimanali utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

Dopo i primi 6 mesi di fruizione si applica riduzione del 15% dell’indennità mensile; ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

MODALITA’ DI RICHIESTA

I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’INPS, entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento,

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ovvero:

a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;

b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;

c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

L’indennità mensile spetta:

- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;

- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;

- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;

- dalle date di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

SOSPENSIONE INDENNITA’

La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett c) D.Lgs n. 181/2001 smi.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro

subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio fino ad un massimo

di 6 mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a 6 mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa.

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto deve informare l’INPS entro 1 mese dall’inizio attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività: l’INPS provvede a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

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E’ possibile svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 € (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.

DECADENZA DALL’INDENNITA’

Il beneficiario dell’indennità ASpI decade nel caso di: - perdita dello stato di disoccupazione

- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi

- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS - pensionamento di vecchiaia o anticipato

- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità

- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione

- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.

Nel documento Il Lavoro in Pillole (pagine 64-67)

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