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di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Nel documento 482 o R E S O C O N T O (pagine 162-165)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999 59a Seduta

Presidenza del Presidente Michele DE LUCA

Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, dottor Raffaele Morese.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B68a, 0036o)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il colle-gamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l’assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto an-che il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA (R046 001, B68a, 0003o)

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in rela-zione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di pas-saggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, dottor Raffaele Morese

(R046 001, B68a, 0003o)

Il Presidente Michele DE LUCA, rammentato che la procedura in-formativa in atto trae origine dall’esigenza di configurare un sistema previdenziale che, coerente alla mobilità del lavoro, sempre più frequen-te, consenta ai lavoratori di utilizzare tutti gli spezzoni contributivi della loro vita lavorativa, rileva, in primo luogo, la particolare onerosità della ricongiunzione, specie nel passaggio della posizione contributiva dal

la-voro subordinato a quello professionale autonomo. Ricordato, quindi, che la procedura informativa è stata avviata dalla Commissione prima della sentenza n. 61 della Corte costituzionale che impone la totalizza-zione qualora non sia possibile al lavoratore procedere alla ricongiunzio-ne, il Presidente chiede di conoscere se, a seguito di quella pronuncia, il Governo abbia assunto iniziative intese ad apprestare misure coerenti al-le indicazioni della Corte che – rial-leva – ha lasciato alla discrezionalità del legislatore la scelta della tipologia della totalizzazione. Si dovrebbe metter mano, sul terreno legislativo, a misure che configurino la totaliz-zazione come istituto a carattere generale, non escludendosi, altresì, un ripensamento della ricongiunzione. Tale istituto deve essere regolato in modo più equo sotto il profilo della ripartizione degli oneri, prevedendo anche una giusta misura dei versamenti da parte del lavoratore, propor-zionata al vantaggio ottenuto con il ricorso alla ricongiunzione, rispetto alle prestazioni conseguibili in regime di totalizzazione. Si pone – osser-va il Presidente – anche l’esigenza di conoscere le dimensioni quantita-tive, sotto il profilo finanziario, dell’intervento riformatore e la Commis-sione ha, al riguardo, nel corso di una recente audizione, sollecitato il Ragioniere generale dello Stato a fornire i dati necessari ad una adegua-ta valuadegua-tazione.

Nel prendere la parola, il sottosegretario MORESE ricorda innanzi-tutto che, all’indomani della sentenza della Corte costituzionale, il mini-stro Bassolino, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, definì la questione all’esame legittima e del tutto giusta, riservandosi di vagliare le diverse ipotesi di soluzioni. Il problema, aperto con la sentenza della Corte costituzionale e, ancor prima, affrontato dalla Commissione, conti-nua ad essere, nella valutazione del Governo, meritevole di particolare attenzione, tanto più se si considera che interessa un crescente numero di persone. Se è vero che l’introduzione del sistema contributivo tende a risolvere le attuali insufficienze, tuttavia questo avviene nel lungo perio-do. È invece necessario assumere ora soluzioni intese a far emergere i contributi silenti che, pur costituendo certamente un onere aggiuntivo per i vari sistemi previdenziali, non possono essere conservati senza le-dere un diritto dei lavoratori. Ricordato che il decreto legislativo n. 184 del 1997 dà facoltà ai fondi professionali di procedere alla totalizzazio-ne, il sottosegretario Morese fa presente che, da un’indagine condotta, risulta che nessuna gestione ha utilizzato quella facoltà. Solo una norma a carattere obbligatorio potrà superare l’interesse delle gestioni a conser-vare i contributi silenti, consentendo un positivo esito normativo alle in-dicazioni della Corte costituzionale. Se sono ipotizzabili diverse soluzio-ni – magari prevedendo la totalizzazione solo per le pensiosoluzio-ni di vec-chiaia e non per quelle di anzianità – l’individuazione di quella migliore dovrà essere comunque frutto di una opportuna concertazione. Conside-rato che, con la totalizzazione, il livello delle prestazioni sarà più basso, ma sarà tuttavia assicurato il recupero di tutti i periodi contributivi, si dovranno compiere scelte, in ipotesi in sede di attuazione del cosiddetto collegato ordinamentale, tali da armonizzare il riconoscimento del diritto dei lavoratori con le esigenze di carattere finanziario.

Ribadita la necessità di conoscere il costo complesssivo delle ope-razioni di totalizzazione e di ricongiunzione, il PRESIDENTE, dichiara-tosi contrario ad un totalizzazione parziale, segnala la correttezza del metodo seguito dalle gestioni autonome dell’Inps che calcolano la quota delle prestazioni in base alle regole di ciascuna gestione. Obiettivo della operazione di totalizzazione è rendere fruttiferi i contributi silenti, oggi una illegittima rendita di posizione per le gestioni: si tratta di un inter-vento che, se non è certamente a costo zero, deve tuttavia essere realiz-zato. Riaffermata l’opportunità di prevedere una più equa ripartizione dei costi, in sede di ricongiunzione, essendo giustificato un onere a cari-co del lavoratore, cari-commisurato al valore aggiunto ottenuto, il Presidente dichiara che, con l’audizione del sottosegretario Morese – che ringrazia per il contributo assicurato ai lavori della Commissione – si conclude la procedura informativa sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B68a, 0010o)

Il PRESIDENTE ricorda di aver dato notizia, nella seduta del 7 lu-glio, della questione sollevata dai presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell’INPDAP, dell’INPS e dell’INAIL riguardo ai poteri da ri-conoscere ai medesimi Consigli, in particolare sotto il profilo dell’inter-pretazione dell’articolo 41, comma 1, della legge n. 449 del 1997. Tale norma riconosce, si sostiene, un potere di ricognizione ai Consigli che devono identificare quali organi collegiali con funzioni amministrative, operanti all’interno degli Enti, debbano ritenersi indispensabili e quali invece, in carenza di tale requisito, debbano essere soppressi. Il Presi-dente avverte che il Dipartimento della funzione pubblica, in risposta al-la nota dei presidenti dei Consigli di indirizzo e vigial-lanza e a seguito di una richiesta da lui avanzata, a nome della Commissione, anche al Mi-nistro del lavoro e al MiMi-nistro del tesoro, ha ribadito, con nota dell’8 lu-glio, che il potere ricognitivo è proprio del Consiglio di amministrazione degli Enti e non dei Consigli di indirizzo e vigilanza, fermo restando che «nulla osta a un mutamento del quadro normativo in occasione dell’esercizio di delega».

Il PRESIDENTE fa inoltre presente che il deputato Cangemi ha proposto l’acquisizione, da parte della Commissione, della documenta-zione relativa alla gestione del patrimonio immobiliare dell’INPDAP. Si è sollecitata una verifica della documentazione a seguito di recenti epi-sodi che, ad avviso del deputato Cangemi, determinano allarme sulla correttezza della gestione. Il Presidente assicura di aver provveduto nel senso proposto dal deputato Cangemi, invitando il Presidente dell’IN-PDAP a fornire alla Commissione la documentazione richiesta.

La seduta termina alle ore 14,30.

Nel documento 482 o R E S O C O N T O (pagine 162-165)