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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13 a )

Nel documento 482 o R E S O C O N T O (pagine 128-133)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999 338a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il ministro dell’ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4064) GIOVANELLI ed altri. – Norme di interpretazione autentica della defini-zione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4126) MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio scorso.

Il presidente GIOVANELLI illustra l’emendamento 1.15 (nuovo te-sto), riferito al disegno di legge n. 4064, quale testo base, sul quale au-spica si verifichi la convergenza di tutti i Gruppi mediante il ritiro delle proprie proposte emendative.

Il ministro RONCHI giudica l’emendamento testè presentato come una formulazione che finalmente non appare in violazione della normativa comunitaria; sui rifiuti pericolosi, esso rende esplicito che non si opera alcuna esclusione di categoria: tale interpretazione fa cadere le obiezioni del Governo sull’emendamento, che magari potrebbe essere ulteriormente migliorato con alcune correzioni alla lettera c) del comma 1 ed alla lettera a) del comma 2.

Il senatore MANFREDI lamenta l’assenza, nel comma 1 dell’emen-damento proposto dal Presidente, del rinvio all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, che pure è necessario per eliminare dubbi interpretativi; tra il disfarsi e l’avere l’obbligo di disfarsi vi è una differenza, svalutare la quale significa doversi ridurre ad interpretare la volontà dell’imprenditore nel suo foro interiore.

Il senatore POLIDORO si dichiara favorevole al miglioramento te-stuale raggiunto, che potrebbe ulteriormente raffinarsi con un rinvio alle proprietà chimico-fisiche del materiale; giudica poi rischioso non con-trollare la destinazione dei beni di consumo, che potrebbe essere legisla-tivamente rilevante anche quando non comporta esiti inquinanti per l’ambiente.

Il senatore PINGGERA concorda con l’emendamento 1.15 (nuovo testo), ritenendolo interpretabile nel senso che le sostanze legnose resi-due, se non contaminate, possano essere riutilizzate nella combustione;

su sua richiesta, il ministro RONCHI ritiene accettabile tale interpreta-zione, solo se tali materiali sono avviati alla combustione.

Il senatore RIZZI paventa la necessità, in un immediato futuro, di un’interpretazione autentica dell’interpretazione autentica che è recata dall’emendamento 1.15 (nuovo testo): esso infatti non solo non risolve i problemi sollevati dai disegni di legge, ma manca di ogni riferimento ai principi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

inoltre, le lettere a) e c) del comma 1 comportano una ripetizione, in quanto si rinvia ad un elemento soggettivo (la volontà) che si riconosce solo dal comportamento del disfarsi.

Il senatore SPECCHIA giudica preferibile, al comma 1 dell’emen-damento 1.15 (nuovo testo), la precedente versione, semmai con le ag-giunte che rinviano all’elenco dei rifiuti pericolosi per mantenerne la classificazione di rifiuti; il comma 2 è poi ridondante, mentre quello proposto dal disegno di legge n. 4118 era più scarno ed essenziale.

Il senatore MAGGI rileva che il comma 2 contiene un medesimo concetto più volte ribadito, quando sarebbe meglio riferirsi unicamente all’effettiva riutilizzabilità dei materiali: l’operazione cui si rinvia non si è necessariamente consumata, ma deve consumarsi.

Il senatore LASAGNA invita il Presidente a riconsiderare la stesura dell’emendamento, che utilizza diversi termini per la medesima azione del disfarsi, vista in momenti diversi; inoltre, al comma 2 il riferimento al consumo ignora le ampie potenzialità del mercato e della tecnologia, che non possono essere pregiudicate in un testo legislativo che – se non si elimina il richiamo all’intervento preventivo di trattamento – rischia di produrre interpretazioni capziose.

Il presidente GIOVANELLI si dichiara contrario ad ogni superfeta-zione del testo proposto, ma accoglie alcune delle proposte di modifica

avanzate nel dibattito e presenta un secondo nuovo testo, sul quale il pa-rere del Governo è favorevole.

Il senatore RIZZI richiede il rinvio del seguito dell’esame, per con-sentire al Gruppo di Forza Italia di esprimere compiutamente la propria dichiarazione di voto, senza essere ristretta nell’imminenza dei lavori d’Assemblea.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell’esame congiunto e rin-viato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C13a, 0053o)

Il presidente GIOVANELLI avverte che sono stati riassegnati in sede deliberante i disegni di legge nn. 580 e connessi, sugli incendi bo-schivi; su istanza del relatore, senatore Carcarino, essi saranno iscritti all’ordine del giorno della prossima seduta.

Auspica poi che il periodo intercorrente fino a tale seduta sia dedi-cato alle intese tra i Gruppi affinché sia fissato un termine brevissimo per la presentazione di emendamenti, allo scopo di definire il provvedi-mento entro la chiusura della sessione; a tal fine esprime la convinzione che possano essere di estrema utilità i contatti politici in corso tra i due Vice Presidenti.

Il senatore RIZZI dichiara che in giornata il Gruppo Forza Italia darà una risposta al Presidente.

Il senatore SPECCHIA dichiara che non si possono rimettere le in-tese tra i Gruppi esclusivamente a contatti tra i Vice Presidenti: se vi sa-ranno incontri formali, occorre che tutti i Gruppi siano presenti.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO E GIOVEDÌ 22 LUGLIO

(A007 000, C13a, 0053o)

Il Presidente avverte che l’ordine del giorno delle sedute pomeri-diana di domani e quelle di dopodomani è integrato dalla discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787.

La seduta termina alle ore 16,30.

339a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(4064) GIOVANELLI ed altri. – Norme di interpretazione autentica della defini-zione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4126) MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore RIZZI invita la Commissione ad approvare l’emenda-mento 1.1 (nuovo testo), che risponde a quelle esigenze di chiarezza che devono contraddistinguere qualsiasi testo normativo.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, l’emendamento 1.1 (nuovo testo), posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore MAGGI ha annunciato l’astensione dei sena-tori del Gruppo Alleanza nazionale ed il senatore RIZZI ha annunciato il voto contrario dei senatori del Gruppo Forza Italia, la Commissione approva l’emendamento 1.15 (secondo nuovo testo), interamente sostitu-tivo dell’articolo 1.

Si passa all’esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1.

Il presidente GIOVANELLI illustra brevemente gli emendamenti 1.0.38, 1.0.23 e 1.0.37. Presenta quindi l’emendamento 1.0.39 e ritira gli emendamenti 1.0.24, 1.0.25, 1.0.27, 1.0.29, 1.0.31, 1.0.33 e 1.0.34.

Il senatore CAPALDI ritira l’emendamento 1.0.1.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.9, 1.0.11, 1.0.13, 1.0.15, 1.0.18, 1.0.22, 1.0.26 e 1.0.35; illustra quindi l’emendamento 1.0.30, del quale presenta un nuo-vo testo recante l’indicazione del 31 dicembre 1999 al posto del 30 giu-gno 1999.

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.4, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.19, 1.0.21 e 1.0.36.

Il senatore BORTOLOTTO illustra brevemente l’emendamento 1.0.20.

Il senatore POLIDORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.28 e 1.0.32.

Il senatore MANFREDI manifesta perplessità sulla formulazione dell’ultimo comma dell’emendamento 1.0.37 del relatore, laddove si prevede il concerto fra più Ministri: in tal modo infatti sarà ben difficile dare attuazione in tempi ragionevoli all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 1992.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,40.

Nel documento 482 o R E S O C O N T O (pagine 128-133)