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Dibattito tra autonomia contrattuale e formalismo

CAPITOLO I: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

1. Dibattito tra autonomia contrattuale e formalismo

L’avvento della riforma Biagi nel mercato del lavoro italiano, con l’introduzione di nuovi modelli flessibili e fattispecie contrattuali, ha innescato il dibattito tra i vari commentatori, con riferimento in questo caso alla tipologia della somministrazione di lavoro, sulla libertà lasciata alle parti in sede di definizione del legame contrattuale. Da una parte la corrente maggioritaria ha ampiamente rilevato come la tendenza del legislatore sia stata quella, in conformità con i principi normativi, di conferire comunque alle parti un’ampia dose di autonomia nella stipulazione del rapporto. D’altro lato, invece, c’è chi ritiene che si sia intrapresa una strada tendente verso l’eccessivo formalismo del nuovo istituto della somministrazione. La sua tipizzazione, infatti, attraverso una minuziosa regolamentazione in ciascuna delle relazioni che contraddistinguono la triangolazione dei rapporti che vengono ad innescarsi altro non porta che a un contenimento dell’autonomia contrattuale delle parti. Allo stato dei fatti francamente porre nettamente in contrasto i due ragionamenti può sembrare fin troppo controproducente, poiché entrambi i punti di vista presi singolarmente possono essere condivisi. L’istituto della somministrazione di lavoro, così come è stata disciplinata, indubbiamente lascia ampi margini al grado di libertà goduto dagli attori che vanno ad instaurare il rapporto. In questo senso, basti pensare a quanto dispone l’art.20, comma 4 decreto legislativo n.276/2003: la forma della somministrazione a tempo determinato è

ammessa “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”. Risulta lapalissiano come la fattispecie possa essere

utilizzata in virtù di qualsiasi ragione ed esigenza sorgente in capo all’imprenditore rientrante nell’ambito della sua attività d’impresa . Come sostiene, tra gli altri, Chieco, “in questa indeterminata ampiezza è possibile riconoscere nella somministrazione a termine una connaturata natura acausale, nel senso di essere svincolata da esigenze tipiche e precostituite dalla legge”46. L’ampia autonomia goduta dalle parti può essere vista anche prendendo velocemente in esame l’altra tipologia di somministrazione, lo staff leasing. L’art.20, comma 3, lettera i) del decreto in esame, infatti, ne prevede il ricorso “in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di

lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Dunque viene

rimessa la possibilità di poter ricercare altre situazioni nelle quali far rientrare l’instaurazione di un rapporto di somministrazione a tempo indeterminato, oltre all’elencazione tassativa prevista dal legislatore, lasciando tutto sommato una discreta libertà alle parti, sempre nel rispetto dei canoni stabiliti dalla normativa. D’altro canto, tuttavia, anche il formalismo gioca un ruolo importante nello svolgimento della vicenda, assumendo una veste significativa in ognuna delle prospettive del trilatero che viene a crearsi con la somministrazione di lavoro. Per quel che riguarda il contratto di somministrazione, a farla da padrone poiché investiti del ruolo di soggetti attivi risultano agenzia ed imprenditore, con il lavoratore relegato alla funzione di mero oggetto, seppur con ampi diritti come in seguito verrà puntualmente descritto, del negozio. Ecco, dunque, come

46

Chieco P.,”Somministrazione,comando,appalto.Le nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo”,WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona 10/2004,pag.14

sottolineato anche da Zappalà, “la forma del contratto di somministrazione che viene imposta agli attori protagonisti del rapporto gioca il ruolo di garante al fine di espletare con la massima chiarezza possibile la buona riuscita dell’intero sistema posto in essere dal legislatore, rappresentando nello stesso tempo una protezione per l’essere umano, che è il “bene” oggetto dello scambio”47. Proseguendo, poi, nel porre l’attenzione ad un’altra angolazione del rapporto trilaterale instaurato, ossia la stipulazione del contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore somministrato, si evince come il formalismo qui assolva a compiti comunicativi. Infatti la normativa pone in essere per l’agenzia somministratrice il compito di dare informazione al lavoratore, totalmente estraneo al contratto di somministrazione, sull’effettività e sulle modalità di tale legame. Sposando la tesi di Zappalà, in questa situazione “il formalismo diviene mezzo di comunicazione fra il contratto di lavoro e quello di somministrazione, tra loro collegati, rendendo allo stesso tempo possibile sia la dissociazione fra titolarità formale e sostanziale del rapporto di lavoro, sia l’estensione degli effetti del contratto commerciale al lavoratore terzo”48

. Infine, per quello che riguarda l’ultimo lato del trilatero, quello concernente la vertenza tra lavoratore e utilizzatore, è stato messo in risalto come il pericolo dell’instaurazione di un rapporto diretto di lavoro subordinato tra questi sia scongiurato dal ruolo ricoperto dal formalismo. La peculiarità dell’istituto della somministrazione è quella che fa si che tra il datore di lavoro e la prestazione del lavoratore non sorga nessun vincolo di lavoro subordinato. Ecco allora, come puntualmente rileva sempre Zappalà, “il formalismo ha la funzione di garantire all’utilizzatore la possibilità di opporre al

47 Zappalà L.,”La forma nel contratto di somministrazione”,WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona

39/2005,pag.3-4

48

Zappalà L.,”La forma nel contratto di somministrazione”,WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona 39/2005,pag.5

lavoratore terzo, che volesse far accettare l’avvenuta costituzione nei suoi confronti di un rapporto di lavoro subordinato, il contratto di somministrazione e, di conseguenza, il diritto da questo nascente di poter utilizzare e dirigere il lavoratore senza ricadere nella fattispecie di cui all’art.2094 c.c.”49

. Risulta dunque evidente che nell’istituto della somministrazione di lavoro, autonomia delle parti e formalismo siano ben incardinate all’interno del sistema, in un’ottica di complessivo bilanciamento tale da consentire a tutti gli attori in gioco obblighi e tutele che ben si prestano al regolare funzionamento della fattispecie.