Emittenti Collegio sindacale Sanzioni amministrative -Violazione dei doveri di vigilanza dei sindaci in relazione ad operazioni con parti correlate
(D.Lgs. n. 58/1998, artt. 149, 193, 195)
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniaria nei confronti del collegio sindacale di una società quotata, nonché a titolo di responsabilità solidale della medesima società, per violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a), D.
Lgs. n. 58/1998.
La Consob ha applicato sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società quotata (“Alfa”) e, a titolo di responsabilità solidale, alla mede-sima società, avendo ritenuto accertata, a seguito dell ’istrut-toria svolta, la violazione dei doveri di vigilanza dei Sindaci con riferimento ad un’operazione realizzata da Alfa con parti correlate.
L’operazione aveva ad oggetto un importante disinvesti-mento, che ha altresì comportato la modifica del piano indu-striale del gruppo Alfa rispetto all’anno precedente, ed era stato realizzato attraverso uno scambio azionario tra Alfa e il sig. Tizio - vicepresidente e consigliere di Alfa - nonché alcune società a quest’ultimo riconducibili. Trattandosi di un’opera-zione“di maggiore rilevanza” ai sensi della disciplina sulle parti correlate, Alfa ha, inter alia, omesso di pubblicare il documento informativo richiesto dal Regolamento Consob adottato con delibera 17221 del 12 marzo 2010 (il“Regolamento OPC”).
La condotta omissiva dei sindaci ha integrato, a giudizio del-l’autorità, la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a), del D.
Lgs. n. 58/1998, secondo il quale“il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo”. Alla luce di quanto sopra, la Consob ha deliberato l’applicazionedisanzioni
amministrative nella misura di euro 40.000,00 per ciascun componente del Collegio Sindacale di Alfa, tenuto conto:
(i) che la condotta omissiva dei sindaci ha contribuito a rendere inefficaci i presidi procedurali e di trasparenza che l ’ordina-mento prevede per evitare comportamenti pregiudizievoli per l’interesse dei soci e della società medesima;
(ii) che l’irregolarità accertata ha riguardato un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che ha altresì comportato la modifica del piano industriale del gruppo Alfa rispetto all’anno precedente;
(iii) che con precedente delibera dell’Autorità di Vigilanza erano già state applicate sanzioni nei confronti del collegio sindacale di Alfa per la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a), con riferimento, tra l’altro, all’omessa vigilanza sul rispetto, da parte della Alfa, delle previsioni del Regolamento OPC in relazione ad operazioni con parti correlate di minore rilevanza;
e
(iv) del comportamento sostanzialmente collaborativo tenuto dai sindaci di Alfa in sede di riscontro ai chiarimenti richiesti dall’autorità.
La Commissione ha ingiunto ad Alfa, quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 195, comma 9, T.U.F., il pagamento della sanzione pecuniaria ingiunta al collegio sindacale, con obbligo di regresso nei confronti di quest’ultimo.
SANZIONE A CARICO DI UNA SOCIETÀ QUOTATA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO CON RIGUARDO AD UN’OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA
Delibera 13 dicembre 2016, n. 19810 @ In Bollettino Consob 1.2/17
Emittenti - Operazioni con parti correlate - Mancata comu-nicazione delle informazioni con riguardo ad un’operazione di maggiore rilevanza con parte correlata - Violazione degli obblighi di informativa al pubblico di società quotate -Sanzioni amministrative
(D.Lgs. n. 58/1998, artt. 114, comma 5; Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, artt. 5, commi 1 e 3, e 6)
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniaria nei confronti di una società quotata per mancata comunica-zione delle informazioni relative ad un’operazione di mag-giore rilevanza con parte correlata.
La Consob ha applicato sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di una società quotata (“Alfa”) avendo ritenuto, a seguito degli accertamenti svolti, che Alfa ha omesso di comunicare il documento informativo ai sensi del Regola-mento Consob adottato con delibera 17221 del 12 marzo 2010 (il“Regolamento OPC”), con riferimento ad un’opera-zione di maggior rilevanza posta in essere dalla stessa Alfa con una parte correlata, avente ad oggetto il disinvestimento dal gruppo Beta, da realizzarsi tramite uno scambio azionario con, inter alia, il sig. Tizio - vicepresidente e consigliere di Alfa -.
L’omissione ha comportato, a giudizio dell’Autorità, delle seguenti norme:
- l’art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/1998, il quale, stabilisce, tra l’altro, che la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti quotati che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico;
- l’art. 5 del Regolamento OPC, che prevede, al comma 1, che “in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4”, al comma 3, che il documento informativo di cui al comma 1 “è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall’approvazione dell’opera-zione da parte dell’organo competente ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preli-minare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall’approvazione della proposta da sot-toporre all’assemblea” e al comma 5, che “nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di ammini-stratori o consiglieri indipendenti, e di esperti indipendenti.
Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell ’Al-legato 4, motivando tale scelta”; nonché
- l’art. 6 del medesimo regolamento nella parte in cui prevede che “qualora un’operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 1, del T.U.F., nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni: a) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; b) la denominazione o il nomina-tivo della controparte dell’operazione; c) se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento infor-mativo ai sensi dell’articolo 5; d) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in parti-colare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14; e) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli ammini-stratori o consiglieri indipendenti”.
Alla luce di quanto sopra, la Consob ha deliberato l ’appli-cazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 a carico della società Alfa, tenuto conto:
- che l’esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e pun-tuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob;
- che nel caso di specie, l’omessa pubblicazione del docu-mento informativo ha privato il mercato di elementi informativi necessari alla piena conoscenza delle caratteristiche dell ’ope-razione e delle valutazioni che avrebbero dovuto essere for-mulate al riguardo dai competenti organi sociali;
- che l’irregolarità accertata ha riguardato un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che ha altresì comportato la modifica del piano industriale del gruppo Alfa rispetto all’anno precedente; e
- del comportamento sostanzialmente collaborativo tenuto dalla società in sede di riscontro ai chiarimenti richiesti dall’autorità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ DI REVISIONE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE Delibera 21 dicembre 2016, n. 19820 @ In Bollettino Consob 2.1/17
Società di revisione - Principi di Revisione - Bilancio di esercizio - Sanzioni amministrative
(D.Lgs. n. 58/1998; D.Lgs. n. 39/2010)
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di una società di revisione in relazione ai lavori di revisione svolti sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 di una società quotata relativamente alla voce
“Finanziamenti anticipi contrattuali”.
La Consob ha applicato sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di una società di revisione (“Alfa”) a seguito dell’ac-certamento di irregolarità nell’attività di revisione effettuati con riferimento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 di una società quotata (“Beta”).
In particolare, l’Autorità di Vigilanza ha contestato e, ad esito del procedimento sanzionatorio, accertato la violazione di taluni Principi di Revisione vigenti all’epoca dei fatti relativa-mente alla voce “Finanziamenti anticipi contrattuali” e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria ad Alfa di euro 30.000,00.
Nella determinazione di tale sanzione, l’Autorità di vigilanza ha avuto riguardo sia alla gravità oggettiva delle violazioni accer-tate sia alla gravità soggettiva delle condotte tenute.
Sotto il primo profilo, in particolare, si è tenuto conto che le irregolarità hanno riguardato un’unica area di bilancio compor-tando la violazione di due principi di revisione, tra cui quello relativo allo scetticismo professionale, di peculiare rilievo rispetto agli interessi tutelati dalla disciplina di settore.
Sotto il profilo soggettivo, le violazioni dei Principi di Revisione sono state reputate ascrivibili a titolo di colpa ai soggetti coinvolti.
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
INAPPLICABILITÀ DELL’OBBLIGO DIOPA
DA CONSOLIDAMENTO PER ACQUISTI EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PAGAMENTO RELATIVA ALL’OPAOBBLIGATORIA
Comunicazione 11 novembre 2016, n. 0101125 @ In Bollet-tino Consob 11.2/16
Emittenti - Offerta pubblica di acquisto - Opa da consolida-mento - Inapplicabilità dell’obbligo
(D.Lgs. n. 58/1998, art. 106, comma 1 bis e art. 106, comma 3, lett. b); Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, art. 46)
Ai fini dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto da con-solidamento, si computano gli acquisti di azioni di una società quotata effettuati successivamente alla data di pagamento relativa all’offerta pubblica di acquisto obbli-gatoria, ma non gli acquisti effettuati nell’ambito dell’OPA.
Con comunicazione dell’11 novembre 2016, n. 0101125, la Consob ha fornito risposta a un quesito concernente l’obbligo di offerta pubblica di acquisto da consolidamento nel caso in cui una società (“Alfa”) effettui acquisti di azioni di una società quotata (“Beta”) successivamente alla chiusura dell’OPA pro-mossa da Alfa, ai sensi dell’art. 106, comma 1 bis, T.U.F., sulla totalità delle azioni Beta.
La vicenda trae origine dall’acquisto, da parte di Alfa, del 40,07% del capitale di Beta, ad un prezzo pari a 9,50 euro per azione, che ha comportato il sorgere dell’obbligo di OPA.
Ad esito dell’offerta, Alfa è giunta a detenere il 46,48% del capitale di Beta e ha corrisposto agli azionisti aderenti un prezzo - volontariamente aumentato di 0,18 euro rispetto al prezzo di offerta originario - pari a euro 9,68 per azione.
In data successiva a quella di pagamento dell’offerta, Alfa ha acquistato un numero di azioni corrispondente a circa il 4,29%
del capitale di Beta, al prezzo di euro 10,50 per azione, perve-nendo a detenere il controllo di diritto della stessa società con una partecipazione complessiva pari a circa il 50,77% del capitale: in conformità a quanto previsto dall’art. 42, comma 3, Regolamento Emittenti, Alfa ha provveduto all ’adegua-mento del corrispettivo d’offerta, mediante conguaglio in denaro corrisposto agli aderenti all’offerta.
Gli acquisti successivi alla data di pagamento dell’offerta risul-tavano, dunque, inferiori alla soglia percentuale del 5% di cui all’art. 106, comma 3, lett. b), T.U.F.
Secondo la prospettazione dei richiedenti, l’obbligo di OPA da consolidamento in capo ad Alfa avrebbe dovuto essere escluso indipendentemente dalla percentuale di capitale acquistata (e quindi varrebbe per eventuali futuri acquisti), in quanto: (i) ai fini del calcolo della partecipazione acquistata nei dodici mesi“non possono e non devono ovviamente essere computati ... gli acquisti“forzosamente” effettuati nel corso della successiva Opa obbligatoria”, pari a circa il 6,41 % del capitale”; e (ii) secondo l’orientamento espresso dalla Con-sob,“una volta superata la soglia del controllo di diritto, ogni ulteriore acquisto è irrilevante” e pertanto il soggetto che detenga una quota di capitale di un emittente quotato tale da poter ottenere il controllo di diritto dell’emittente acqui-stando meno del 5%, può liberamente effettuare acquisti ulteriori anche superando la soglia del 5% (cfr. Comunicazione n. DEM/2042919 del 14 giugno 2002; Comunicazione n. DEM/
11016918 del 4 marzo 2011; Comunicazione n. DCG/0080574 del 15 ottobre 2015).
È stato quindi chiesto alla Consob di confermare che eventuali acquisti in misura superiore allo 0,71% del capitale sociale di Beta e, in ogni caso, ulteriori acquisti, effettuati in qualsiasi misura percentuale, da parte di Alfa, non avrebbero compor-tato il sorgere di un obbligo di OPA da consolidamento su azioni Beta in capo ad Alfa.
Nel fornire riscontro al quesito, l’Autorità di vigilanza ha anzi-tutto richiamato i presupposti normativi per l’applicabilità del-l’OPA da consolidamento, individuati, ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b), T.U.F. e dell’art. 46 Regolamento Emittenti:
(i) nella presenza di un soggetto che detenga, individualmente o di concerto con altri soggetti, una partecipazione compresa tra il 30% e il 50% del capitale di una società quotata e (ii) nell’acquisto da parte di tale soggetto di più del 5% del capitale della medesima società in un arco di tempo inferiore a dodici mesi. Secondo l’orientamento della Consob l’intervallo tem-porale inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il presupposto per l’applicabilità della norma, e cioè dal giorno in cui il soggetto giunga a detenere una partecipazione com-presa tra il 30% del capitale ordinario e la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria (cfr.
Comunicazione n. 99093452 del 22 dicembre 1999 e Comu-nicazione n. DEM/61943 del 9 agosto 2000).
La Consob ha, quindi, richiamato la ratio della disciplina del-l’OPA da consolidamento, ravvisabile nell’esigenza di (i) evi-tare che i detentori di una partecipazione in misura compresa fra il 30% e il 50% possano rafforzare la propria posizione in un periodo di tempo non sufficientemente diluito (cfr. Comuni-cazione n. DEM/2018528 del 20 marzo 2002), e (ii) di ammet-tere la riduzione della contendibilità dell’emittente a condizione che il consolidamento della partecipazione si rea-lizzi in un periodo di tempo tale da non superare il 5% in dodici mesi (cfr. Comunicazione n. 0080574 del 15 ottobre 2015).
L’Autorità di Vigilanza ha quindi fornito riscontro positivo al quesito, confermando che: (i) ai fini del superamento della soglia del 5% potessero ritenersi rilevanti solo gli acquisti successivi alla chiusura dell’offerta, poiché gli acquisti in corso d’OPA erano stati realizzati in esecuzione di un obbligo normativo e nell’ambito di un’offerta alla quale tutti i soci avrebbero potuto aderire su un piano di parità; inoltre gli stessi acquisti avrebbero potuto essere considerati effettuati per
“cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente”, e quindi rientranti nella fattispecie di esenzione di cui all’art. 106, comma 5, lett c), T.U.F.); (ii) il dies a quo dal quale computare il periodo di 12 mesi di cui all’art. 46 Regolamento Emittenti dovesse essere ravvisato nel momento di chiusura dell’offerta (allorquando Alfa è giunta a detenere il 46,48% del capitale di Beta), e non nel momento dell’acquisto della partecipazione pari al 40,07%, che aveva fatto sorgere l’obbligo di lanciare l’OPA.
La Consob, rilevato che Alfa è giunta a detenere la partecipa-zione di maggioranza assoluta pari al 50,77% del capitale di Beta successivamente alla data di pagamento delle azioni compravendute nell’ambito dell’OPA, ha pertanto: (i) ritenuto applicabile al caso di specie l’orientamento secondo il quale l’obbligo di OPA da consolidamento non trova applicazione laddove la partecipazione detenuta dal soggetto controllante sia almeno pari al 45%+1 azione del capitale sociale della società target, in assenza di acquisti rilevanti effettuati nei 12 mesi precedenti; (ii) concluso che gli acquisti già effettuati da Alfa successivamente alla data di pagamento dell’offerta e gli eventuali futuri acquisti da effettuarsi nei 12 mesi succes-sivi alla medesima data non avrebbero comportato il sorgere dell’obbligo di OPA da consolidamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE RISPARMIO PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DILIGENZA PROFESSIONALE
Delibera 26 novembre 2016, n. 19793 @ In Bollettino Consob