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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE QUADRO VN

Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2019 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2017, relativa al 2016, presentata nel 2019). Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998). A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati: – colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2017, indicare 2016); – colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2019 relativa alla medesima procedura; – colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2; – colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante); – colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha presentato la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la società incorporata ha presentato nel 2019, prima dell’operazione straordinaria, una dichiarazione integrativa a favore e la società incorporante compila per se stessa un modulo e per la società incorporata due moduli, riferiti a due attività gestite con contabilità separata, nella presente colonna occorre indicare il numero 2). Nel caso in cui nel 2019 siano state presentate dichiarazioni integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti (vedi col. 4) occorre compilare un rigo del presente quadro per ciascuna annualità e per ciascun soggetto. Si precisa che qualora nell’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa il soggetto non partecipava alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo a cui partecipa, invece, nel 2019, il credito indicato in colonna 3 non può confluire nella medesima procedura in quanto relativo ad un periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VN non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

INTRA 2020 – VERIFICA PRESENTAZIONE E TERMINE

Con il provv. 25.9.2017 n. 194409, l’Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018:

• l’abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;

• la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;

• l’innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata:

– da 50.000,00 a 200.000,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni;

– da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi;

• l’innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro);

• la semplificazione delle modalità di compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente nei modelli.

Nella seguente tabella si riepiloga la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile a decorrere dal 2018 E VALEVOLE ANCHE PER IL 2020

Disciplina dal 2018 Tipologia di

operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di

presentazione Semplificazioni

operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di

presentazione Semplificazioni

Acquisti intra-UE INTRA-2 bis

≥ 200.000 euro* Mensile Presentazione ai soli fini statistici

< 200.000 euro - Abolizione dell’obbligo

Prestazioni rese a

da soggetti UE INTRA-2 quater

≥ 100.000 euro* Mensile

Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del

campo “Codice Servizio”

< 100.000 euro - Abolizione dell’obbligo

* La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell’ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a 50.000,00 euro).

I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM 22.2.2010).

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

VERIFICA STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE 2020 - CALCOLO PLAFOND in base alle operazioni del 2019 INDICATE IN DICHIARAZIONE IVA

(tenere presente che occorre considerare le operazioni registrate ai fini della verifica esportatore abituale e del plafond, rilevano anche gli acconti fatturati per merci non spedite (circ. Assonine 115 del 17/12/97).

CRITERIO DELLA REGISTRAZIONE - IL DATO SERVE SIA PER LA VERIFICA DELLO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE SIA IL PLAFOND SPENDIBILE

dati registrati

VE30 Cessioni esportazioni (art. 8 primo comma,lett a b) e assimilate 8bis 9 art.71 e 72

VE30 Cessioni intracomunitarie art.41 art. 40 commi 4bis 5 6 8 art. 58 comma 1 art. 50 bis comma 4 lett f e g dl 331/93 (depositi doganali) art.37 comma 1 dl 41/95 margine bene usati

Meno Cessione di beni in transito o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale detrarre

Meno gli acquisti interni acquistati senza iva in triangolazione (CM 9/4/81 n. 12/370205) sia triangolari estere che triangolare UE – QUESTI GENERANO UN PLAFOND UTILIZZABILE CON DEI PRECISI LIMITI - -- non concorre, art.8 lett c vendite in sospensione, art 38 quater cessione viaggiatori extracee, art 7 comma 2 cessioni beni in transito, art.50bis comma 4 lett c e d depositi iva, art 50 bis kett e, h, i (depositi iva), art.37 comma 1 dk 41/95 parte del corrispettivo che non costituisce margine,

Nb Le operazioni indicate nel rigo VE32 E VE34 non concorrono alla formazione del plafond. FANNO PLAFOND LE OPERAZIONI INDICATE NEL RIGO VE30

Totale per verifica esport. Abituale e PLAFOND anno 2020 Totale operazioni rigo VE 30 - formazione del plafond Volume affari RIGO VE 50

Nb - DETRATTO OPERAZIONI RIGO VE 34 prestazioni servizi cee ed extracee e cessione beni estero su estero –

Nel calcolo da effettuare al fine della determinazione dello status di esportatore abituale il volume d'affari da impiegare è un volume d'affari rettificato.

Esso va determinato partendo dal normale volume d'affari ed escludendole seguenti operazioni:

cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale;

cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori di imposta in altro Stato membro (escluse le operazioni esenti di cui all'art.10, comma 1, numeri 1, 2, 3, 4, 9);

cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate al di fuori del territorio comunitario.

Volume di affari rilevante per il calcolo di esportatore abituale VE50 MENO VE34

RAPPORTO TRA TOTALE RIGO VE30 E VOLUME AFFARI RILEVANTE (VE50-VE34)

DEVE ESSERE superiore al 10% per essere esportatore abituale e poter acquistare in sospensione per l’anno 2020 – gli acquisti possono essere effettuati nel limite i del plafond – RIGO VE30

IMPORTO ACQUISTI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA PER IL 2020 RIGO VE30 iva relativa al 2019 - SOLO SE RAPPORTO SUPERIORE AL 10%

Metodo prescelto annuale solare

Note - NB PER UTILIZZO DEL PLAFOND RILEVA LA CONSEGNA – OCCORRE TENERE AGLI ATTI LE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PLAFOND – PRIMA DI ACQUISTARE OCCORRE INVIARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE APPOSITA COMUNICAZIONE – OCCORRE ANNOTARE LE DICHIARAZIONI EMESSE IN APPOSITO REGISTRO

PLAFOND IN CASO DI OPERAZIONI TRIANGOLARI

Plafond e qualifica di esportatore abituale nelle triangolazioni extracomunitarie

Le cessioni non imponibili in triangolazione concorrono alla formazione del plafond per gli acquisti di beni e servizi senza IVA da parte degli esportatori abituali (art. 8 co. 2 del DPR 633/72).

Tanto la prima cessione (dal primo cedente al promotore della triangolazione) quanto la seconda (dal promotore al cessionario extra-UE) generano plafond per i rispettivi soggetti passivi che le pongono in essere.

Il promotore della triangolazione acquisisce, tuttavia, un duplice plafond, segnatamente (R.M. 3.10.85 n. 355647 e circ. Agenzia delle Dogane 27.2.2003 n. 8, § 5):

- un plafond libero, pari alla differenza tra il prezzo di vendita all’estero dei beni e il prezzo di acquisto dei medesimi, che è incondizionato, non essendo subordinato ad alcun limite temporale per l’esportazione dei beni;

- un plafond vincolato, pari al valore residuo, che è sottoposto alla condizione che i beni acquistati senza IVA siano esportati nello stato originario entro sei mesi dalla consegna.

Paese di destinazione facente parte della UE

Se il Paese di destinazione dei beni fa parte della UE, si applica la non imponibilità non solo alla cessione posta in essere dal promotore della triangolazione nei confronti del cessionario comunitario (art. 41 co. 1 del DL 331/93), ma anche alla cessione intercorsa tra il primo cedente italiano e il promotore stesso (art. 58 co. 1 del DL 331/93).

Plafond e qualifica di esportatore abituale

Analogamente a quanto detto a proposito delle triangolazioni nazionali all’esportazione, anche le triangolazioni in esame sono rilevanti ai fini della formazione del plafond per gli acquisti di beni e servizi senza IVA.

Tanto la prima cessione (dal primo cedente al promotore della triangolazione) quanto la seconda (dal promotore al cessionario comunitario) generano plafond per i rispettivi soggetti passivi che le pongono in essere.

In capo al promotore della triangolazione si genera un duplice plafond (libero, ossia incondizionato, e vincolato).

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