• Non ci sono risultati.

I difetti della legge e le riforme più urgenti che si richiedono

Il primo difetto che s'affaccia a l'osservazione di chi legge anche superficialmente la legge del 1903, é il suo carattere farraginoso, carattere questo che si ri-scontra tanto nella sua forma che nel suo contenuto. Essa é redatta in modo che, per cercare le varie dispo-sizioni che regolano un dato argomento, si é costretti a correre da un capo a l'altro della legge e a fare un faticoso lavoro di ricostruzione, con danno evidente della chiarezza. E questo difetto par quasi incomprensibile, se si pensa a la cura di cui é stata oggetto nella sua com-pilazione e nel suo coordinamento".

Ma ben più grave di questo difetto formale, é quello sostanziale. Dato l'intenso bisogno che si sente dell'of-ferta di case popolari, lo Stato avrebbe dovuto prefig-gersi anzi tutto lo scopo di agevolarne la costruzione senza sottilizzare troppo, senza avvolgere le concessioni di condizioni e formalità inutili, che altro risultato non ebbero se non di assottigliare il concorso delle forze, che, tutte raccolte in fascio, sarebbero ancor scarse. Essa distingue numerose categorie, dettando per ciascune disposizioni diverse nei riguardi degli enti che possono assumer l'impresa degl' istituti mutuanti ed assicuranti che vi concorrono, e dei rapporti giuridici di questi enti ed istituti con le persone che si servono delle case. E stabilisce per ciascuna speciali agevolezze fiscali. Di-sposizioni multiformi, che forse si potrebbero

compren-- 58

-« Il terzo possessore é tenuto a risarcire i danni cagionati a l'immobile per sua grave colpa in pregiu-dizio dei creditori inscritti, e non può contro di essi invocare alcun diritto di ritenzione per causa di mi-glioramenti.

« Egli à però diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente a i miglioramenii da esso fatti dopo la trascrizione del suo titolo sino a concorrenza della minor somma che risulterà fra le spese ed il miglio-rato, al tempo del rilascio e della vendita all'incanto. »

Questa disposizione trova riscontro nell'art. 2 1 7 5 del Codice Francese, e da esso riprodotto in tutti i co-dici degli antichi Stati Italiani, ed è poi conforme anche

a gli insegnamenti del Diritto Romano (29 § 2 Dig. De pignoribus et hypotecis 20, 1).

L'applicazione dell'art. 2020 Codice Civile, al caso di cui ci occupiamo, è confortata anche da un' analoga applicazione che se ne fece dalla legge 2 3 Gennaio 1887 sul Credito Agrario, col vantaggio però che nel caso nostro la procedura del mutuo riesce assai più facile, trattandosi di costruzione di fabbricati, mentre nell' altra si tratta d'una trasformazione di colture, che richiede una doppia perizia giudiziale.

Non dobbiamo dimenticare infine, questo sia detto per dimostrare la connessione che esiste tra i due pro-blemi, che la costruzione di abitazioni rurali, oltre a rendere un grande servigio a l'agricoltura, frenando l'emigrazione e facilitando al coltivatore l'opera sua, con l'offrirgli la dimora presso al luogo del suo lavoro, contribuisce grandemente a la soluzione del problema delle abitazioni urbane, trattenendo l'inconsulto accor-rere delle masse campagnuole verso la città.

V.

I difetti della legge e le riforme più urgenti che

si richiedono.

Il primo difetto che s'affaccia a l'osservazione di chi legge anche superficialmente la legge del 1903, è il suo carattere farraginoso, carattere questo che si ri-scontra tanto nella sua forma che nel suo contenuto. Essa è redatta in modo che, per cercare le varie dispo-sizioni che regolano un dato argomento, si è costretti a correre da un capo a l'altro della legge e a fare un faticoso lavoro di ricostruzione, con danno evidente della chiarezza. E questo difetto par quasi incomprensibile, se si pensa a la cura di cui é stata oggetto nella sua com-pilazione e nel suo coordinamento".

Ma ben più grave di questo difetto formale, é quello sostanziale. Dato l'intenso bisogno che si sente dell'of-ferta di case popolari, lo Stato avrebbe dovuto prefig-gersi anzi tutto lo scopo di agevolarne la costruzione senza sottilizzare troppo, senza avvolgere le concessioni di condizioni e formalità inutili, che altro risultato non ebbero se non di assottigliare il concorso delle forze, che, tutte raccolte in fascio, sarebbero ancor scarse. Essa distingue numerose categorie, dettando per ciascune disposizioni diverse nei riguardi degli enti che possono assumer l'impresa degl' istituti mutuanti ed assicuranti che vi concorrono, e dei rapporti giuridici di questi enti ed istituti con le persone che si servono delle case. E stabilisce per ciascuna speciali agevolezze fiscali. Di-sposizioni multiformi, che forse si potrebbero

compren-- 62 —

non s'arrestano ancora qui. Anche nel disciplinare 1' a-zione delle cooperative, risorge davanti a gli occhi del legislatore lo spettro della speculazione. Ma questa spe-culazione che si vuol evitare, in tanto è possibile da parte delle società, in quanto esse si propongano di co-struir case per venderle od affittarle a persone che non appartengono a la società. Che s e , come praticano quasi tutte le nostre antiche società, esse si limitano a provvedere di alloggi esclusivamente i loro soci, queste disposizioni, intese a frenare la speculazione, non ànno più ragion d'essere. Queste società, se costituiscono un fondo di riserva, se distribuiscono dividendi, ciò fanno a scapito di tutti i soci, che si vedono aumentare in corrispondenza gli oneri per l'acquisto, o 1' ammontare del fitto delle rispettive casette. Qui i soci sono ad un tempo capitalisti e consumatori del prodotto casa, a la cui produzione serve il capitale ; non esiste quindi il capitale sociale a parte, dominato da 1' ingordigia di premere sul consumatore per conseguire il maggior utile possibile. Per si fatte società dunque, limitare il divi-dendo annuo, può esser semplicemente superfluo, ma costringere a rinunziare a 4/5 della riserva, costituisce una confisca, o per lo meno un costringere a restituire quanto era stato rilasciato con agevolezze fiscali.

Come dimostreremo meglio in seguito, questa di-sposizione può esser praticamente inutile in caso di scio-glimento della società, ma riesce iniqua 1' applicazione di una disposizione analoga per le società preesistenti a la legge, che vogliano godere i benefici concessi da essa.

E però, se quei vincoli sono opportuni per gli altri tipi di società, dove il socio capitalista é diverso da colui che usufruisce delle case costruite da la società, equità

- 63

— vuole che si faccia eccezione per quei tipi di società che

non si propongono intenti di speculazione. Anche le società capitalistiche del resto, quando fossero in quel modo raffrenate, dovrebbero esser lasciate libere di adot-tare gli stessi metodi delle società edilizie di specula-zione.

Non si obblighino tutte le società ad assumere un tipo unico, ma si lasci loro la libertà di scegliere il tipo più confacente o le tradizioni locali ed ai bisogni speciali. La Francia, che ci à preceduto, avrebbe dovuto anche ammaestrarci : in essa infatti, le società anonime esercitano, su lo sviluppo delle abitazioni popolari, un'a-zione anche maggiore delle cooperative.

E che dire poi della norma, per la quale non si accorda a le case popolari, costruite da industriali o da imprenditori, che l'esenzione per 5 anni (estesa solo re-centemente a 1 0 ) dall'imposta fabbricati! E questa ben modesta concessione si é avuto cura di circondarla di cosi minute formalità, sia prima che dopo l'esecuzione, che gì' industriali che àn costruito abitazioni per i loro operai, non si sono neppur curati di godere di queste liberalità del nostro legislatore.

Le norme relative a le società d'assicurazioni, in-fine, neppur son degne di maggior encomio. Abbiamo in Italia antiche, potenti e riputate società d'assicura-zione, che sono onore e vanto della economia nazio-nale. È noto che 1' assicurazione su la vita é per l'o-peraio un complemento quasi indispensabile a l'acquisto per ammortamento. Una compagnia di assicurazioni su la vita avrebbe il suo tornaconto a stipulare contempora-neamente un mutuo e un'assicurazione, ma trovano fa-stidiose le disposizioni contenute nella legge attuale. Il nostro legislatore, infatti, invece di far assegnamento su

- 6 4

-lo spirito d'iniziativa e su la larghezza di vedute delle nostre società d' assicurazione, à imposto loro una se-quela di disposizioni, che saranno sapientissime, ma che per ora ànno avuto per solo effetto quello di allonta-narle tutte indistintamente, sia dal far mutui che opera-zioni d'assicurazione, eccettuata la Compagnia d'Assicu-razione di Milano che fece alcuni mutui, ma stabili espres-samente di farli indipendentemente da legge su le case popolari.

Abbiamo visto fin qui le semplificazioni che il no-stro legislatore dovrebbe fare e gli ostacoli che dovrebbe aver cura di rimuovere. Ma anche maggiori concessioni ci sembrano necessarie, e maggior numero di enti sov-ventori che concorrano con i loro prestiti. Ora, siccome alcuni di questi enti sono sotto la sorveglianza dello Stato, dovrebbe il Governo aver cura di permettere ad essi la loro partecipazione. Riferiremo qui alcune pro-poste che vennero fatte da società ed istituti, in risposta a questionari loro inviati, e che noi crediamo sieno degne d'accoglimento :

I. — Nei riguardi delle società costruttrici :

1 ) Di togliere la limitazione dell' art. 224 del Co-dice di Commercio che limita a L. 5000 la quota mas-sima che un socio può avere nelle cooperative.

2 ) Di aumentare al 50 per cento la riserva a fa-vore dei soci in caso di scioglimento per le società anonime, togliere ogni limitazione in proposito per le cooperative, e togliere la disposizione per cui le società preesistenti a la legge devono cedere a la Cassa Nazio-nale di Previdenza 4/5 della riserva accumulata.

II. — Quanto a gl'istituti mutuanti :

1 ) Autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti a fare operazioni di credito in questo campo, nei modi che

- 65 — possono esser consentiti da la natura di quest'istituto;

ad esempio: di far mutui in anticipazione delle somme assegnate da i Comuni e da enti pubblici a gli istituti autonomi. Queste operazioni non presenterebbero nessun pericolo per l'istituto mutuante e permetterebbero a questi capitali di affluire più sollecitamente a lo scopo cui sono destinati.

2 ) Estendere la facoltà di far prestiti :

a) A le imprese tontinarie e di ripartizione. E questo voto fu esaudito da legge 7 Luglio anno cor-rente, che regola il funzionamento di dette compagnie ;

b) A le società estere di assicurazione, sia mutue

che anonime, che fanno operazioni in Italia.

3) Sostituire a la formula dell'Art. 1, 1° capoverso, legge 31 Maggio 1903, una disposizione che vieti tassa-tivamente a gli istituti che fanno operazioni di credito in questo campo, di esigere un interesse superiore al 4.50 per cento.

Vi sono parecchi di questi istituti che àn fatto, ed è a sperare continuino a fare, dei prestiti ad un saggio anche inferiore al 4 per cento. Questa disposizione non impedirà se le condizioni del mercato monetario si man-tengono buone, e se gì' istituti mutuanti sono animati da buone intenzioni, di offrire il servigio loro al minor interesse possibile. Essa si propone soltanto lo scopo d'impedire che si facciano prestiti ad interessi usurari, in certi casi in cui i mutuatari si trovano nel doloroso dilemma o di accettare prestiti a queste condizioni o di rinunciare a l'impresa.

A dir il vero, anche la limitazione della legge at-tuale non avrebbe dovuto dar luogo a l'inconveniente che si facessero prestiti ad un saggio che arriva talora al 6 per cento, ma la formula che sopra abbiamo

rife-— 66 rife-—

rita ci sembra preferibile, perchè permette di avvertire più facilmente da parte del Ministero competente la

vio-lazione della legge.

4 ) Dichiarare non applicabile a gli istituti mutuanti l'Art. 26 della legge, che vieta di procedere a 1' espro-priazione della casa popolare, prima di aver escusso gli altri beni mobili ed immobili del debitore. Qui però, più che d'una nuova disposizione di legge, si tratta di chiarire una disposizione già esistente.

III. — Nei riguardi dell'istituti assicuratori : Si chiede di abolire la disposizione che vieta a le società anonime di assicurazione di distribuir dividendi ai propri azionisti.

IV. — Nei riguardi dei diritti fiscali :

Si chiedono maggiori agevolezze, e meglio distri-buite. Si chiede che la massima di accordar larghe esen-zioni, per preparare in avvenire nuova materia di red-dito imponibile, non resti solo scritta nelle relazioni parlamentari, ma si estrinsechi in articoli di legge.

Ecco fra tanto le concessioni e le modificazioni che riteniamo di maggiore importanza.

I. — Imposta sui fabbricati :

Si chiedeva in passato di estenderne l'esenzione a 1 0 anni, e questo fu concesso; se un periodo più lungo di esenzione si stimasse necessario, si potrà provvedere in seguito. Quello però in cui non consentiamo, è l'esenzione parziale perpetua o, peggio ancora, come alcuni vorreb-bero, l'esenzione totale perpetua. Lo Stato deve favo-rire il sorgere di questo nuovo patrimonio popolare, ma una volta eh' esso si sia costituito, è palese ingiu-stizia continuare in un' immunità che non à alcuna ra-gion d'essere.

im-- 67

— posta sui fabbricati, è il diverso organamento che si deve

dare ad essa.

Com'è noto, secondo il suo ordinamento attuale, essa è stabilita nell'aliquota del 16.25 Pe r cento di red-dito netto imponibile.

Il reddito netto od imponibile equivale poi al red-dito lordo accertato, con deduzione del quarto per i fab-bricati serventi ad uso d'abitazione, e del terzo per gli edifici inservienti ad usi industriali. Il legislatore, nello stabilire questa detrazione, à avuto di mira le spese d'e-sercizio (pulizia, illuminazione, acqua, fognatura, sorve-glianza) e di manutenzione, inerenti ad ogni stabile.

Ma l'imposta cosi congegnata racchiude una spe-requazione evidente in danno delle abitazioni popolari, e sotto un duplice aspetto :

1 ) E ovvio che in case popolate densamente da persone di condizione modesta, l'importo delle spese di manutenzione è senza confronto maggiore che negli stabili signorili.

2 ) Le case della gente ricca ed agiata, sono per lo più costruite su aree di costo elevato, e talora elevatissimo, che rappresenta in taluni casi anche Và del costo totale dell'edificio. Questo alto prezzo del-l'area, è un elemento costitutivo del fitto, e propor-zionalmente della quota di detrazione che il Fisco ac-corda. Si che cumulando insieme questi due elementi, si vedrà come l'imposta fabbricati, cosi congegnata, co-stituisca un ostacolo serio, per quanto non molto av-vertito, nella costruzione di case economiche. Tanto è vero che in paesi dove le questioni di finanza son meglio studiate che da noi, per esempio in Svizzera ed in Germania, l'imposta fabbricati non si ragguaglia al reddito, e tanto meno al reddito lordo, con un'

uni-— 68 uni-—

forme quota di detrazione per tutti gli stabili, qualsiansi la loro natura e quella dei rispettivi inquilini. L'imposta si calcola invece in ragione al valore commerciale o corrente della casa (nach dem gemeinen Wert). E con questo sistema, si ottiene a carico dei ricchi, ed a sol-lievo dei poveri, un sistema altrettanto giusto, quant'é ingiusto il nostro.

Infatti è noto che le case signorili si valutano e si capitalizzano di solito ad un tasso d'interesse più basso che non le case borghesi o popolari, e quindi se due case, l ' u n a popolare e l'altra signorile, anno lo stesso reddito, la seconda avrà un valore notevolmente più elevato.

E pure si sostiene tanto spesso, a vantaggio delle classi meno abbienti, la soppressione del dazio chiuso, la sua sostituzione con l'imposta di minuta vendita e l'au-mento dei centesimi addizionali della sovrimposta su i fabbricati. Tutto ciò a scopo di perequazione tributaria.

II. — Imposta di registro e bollo :

a) Estendere la riduzione dell'imposta di bollo ad 74 anche ai contratti di locazione, e specificare meglio tale riduzione per quella di registro;

b) Percepire su le assegnazioni tra soci d'una

società cooperativa, l'imposta di divisione del 1.20 per mille, anzi che quella di trasferimento di proprietà, sia pur ridotta al 1.20 per cento;

c) Estendere a le società cooperative l'esenzione che godono da le imposte di registro e bollo a sensi dell'Art. 153 N. 3 legge 20 Maggio 1897, e Art. 27 N. 9 legge 4 Luglio 1897, da 5 a 10 anni, e fin che il capitale sociale effettivamente versato non abbia rag-giunto le L. 200,000, mentre finora questa esenzione c'è solo sino a L. 30,000;

8

d) Esenzione degli atti interni delle società coo-perative, con capitale non superiore a L. 30,000 ;

e) In fine si chiede, sia per le cooperative, che

per le anonime, la riduzione ad 1[i della imposta di registro per i contratti d'appalto.

III. — Imposta di ricchezza mobile :

a) Esenzione dei mutui a tenue interesse, fatti

anche a privati o da privati. La prima avrebbe lo scopo di stimolare l'iniziativa costruttrice di qualche impren-ditore, la seconda varrebbe specialmente per le somme prestate da industriali a i loro operai, per le costruzioni di case ;

b) Esenzione delle quote di risparmio che sieno

restituite a i soci d'una cooperativa, assegnatari d'una casa, a sgravio del prezzo d'acquisto o della pigione. c) Esenzione delle quote destinate a costituire il fondo di riserva.

I V . — Da^io doganale :

Riduzione per i materiali di costruzione importati da 1' estero.

V. — Quanto a le agevolezze fiscali in generale, si chiede poi :

1 ) Sieno ben chiare e coordinate, in modo da poter ricorrere ad un unico testo di legge, senza dover far di volta in volta un difficile lavoro interpretativo e ricorrere a circolari ministeriali, che gli uffici fiscali non vogliono applicare.

2 ) Che le agevolezze sieno consentite subito, senza far perdere tempo.

3) Nei riguardi della retroattività :

a) Nel caso di vendita degli stabili, le società non sieno costrette a restituire a l'Erario le somme abbo-nate, salvo per le casette isolate, perchè la vendita di

esse non può farsi che a capitalisti ; mentre le società cooperative possono esser forzate a vendere sia per espropriazione, che per fornirsi di capitali con cui pro-cedere ad altre costruzioni.

Estendere 1 benefici della legge 31 Maggio 1903, e gli altri maggiori, che si concedessero ulteriormente a tutte le società cooperative ed enti morali legalmente costituiti prima della pubblicazione di detta legge, to-gliendo le restrizioni contenute in essa e nel regola-mento per la sua esecuzione, richiedendo solo che si uniformino a le loro disposizioni.

VI.

Lo sviluppo delle abitazioni popolari in Italia.