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Le dipendenze comportamentali: alcune considerazioni

2. Breve analisi del quadro normativo vigente

2.3 Le dipendenze comportamentali: alcune considerazioni

situazioni di normali attività quotidiane che coinvolgono pulsioni normali come lavorare, fare acquisti, navigare su internet o andare in palestra, che si trasformano in una dipendenza fino a condizionarne lo stile di vita e a raggiungere un certo livello di eccesso e di pericolosità per la persona.

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Più in generale le dipendenze patologiche comportamentali sono un concetto relativamente recente nell’ambito della psichiatria, in quanto sono state riconosciute ufficialmente solo nel 2013, con l’inserimento nella quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), grazie al contributo offerto dalle neuroscienze che hanno messo in evidenza le analogie e le caratteristiche comuni fra dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali (quali la modulazione del tono dell’umore, i fenomeni di astinenza e tolleranza, la presenza di recidive).

Tratto distintivo delle dipendenze comportamentali è il coinvolgimento di attività o beni di uso comune, di per sé innocui: ciò che determina il comportamento patologico è l’eccesso che accompagna l’uso di un deter-minato oggetto (si pensi ad esempio allo smartphone) o il compimento di una determinata attività (si pensi ad esempio allo shopping, all’uso di internet e dei social), che può costituire un serio pericolo per la salute psico-fisica della persona, in particolare se il soggetto interessato è un minore, in quanto di per sé più vulnerabile. Più in generale oltre al gioco d’azzardo patologico (il cosiddetto gambling) nel corso degli anni si sono andate affermando nuove forme di dipendenza: le new technologies addic-tion (dipendenza da tv, serie tv, internet, social network, videogiochi); la dipendenza da cellulare (smartphone); la dipendenza da shopping (shopping compulsivo); la dipendenza sessuale e affettiva; la dipendenza da lavoro; la dipendenza da esercizio fisico (overtraining) e la bigoressia (il disturbo alimentare che porta, con palestra, dieta proteica ed integratori all’osses-sione del corpo perfetto). È evidente come in questi casi ci si trovi davanti ad un comportamento a volte « normale », si pensi al lavorare, che finisce però per essere vissuto con modalità patologiche. Il dipendente patologico pone al centro delle proprie attenzioni determinati oggetti o attività, di cui non riesce a fare a meno in quanto li percepisce come veicolo di piacere, strumenti di evasione dalla sofferenza emotiva o fisica. Il gaming disorder, la dipendenza da videogame, è stata inserito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) tra le patologie da curare. Secondo uno studio pubbli-cato sulla rivista Frontiers in Psychiatry, condotto su un campione di adolescenti italiani, è emerso per esempio che l’8 per cento trascorre in rete più di 6 ore al giorno e oltre il 22 per cento degli studenti interpellati presenta un rapporto disfunzionale con il web.

Sul piano trattamentale il capo IV (articoli da 21 a 35) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, che ha ridefinito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (i cosiddetti nuovi LEA), individua e descrive le tipologie di assistenza caratterizzate da diversi livelli di com-plessità ed impegno assistenziale, cui corrispondono diversi percorsi assi-stenziali. I nuovi LEA recano l’estensione dell’area delle dipendenze a tutte quelle di tipo patologico e ai comportamenti di abuso. In particolare, l’articolo 35 dei nuovi LEA dispone in ordine all’assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche. Esso prevede che, nell’ambito dell’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisca alle persone con dipendenze

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-logiche, inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato. Essa include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologi-che e psicoterapeutipsicologi-che, nonché riabilitative. L’articolo 35 prevede psicologi-che siano garantiti, a carico del Servizio sanitario nazionale, trattamenti resi-denziali (specialistici, terapeutico-riabilitativi, pedagogico-riabilitativi) e semi-residenziali (terapeutico-riabilitativi, pedagogico-riabilitativi).

La dipendenza da gioco d’azzardo: le misure legislative per il contrasto

Le ludopatie rappresentano una fra le dipendenze comportamentali più diffuse anche tra i giovani. L’attualità e la diffusione delle problematiche connesse alla dipendenza da gioco hanno spinto il legislatore ad intervenire in più occasioni sul tema. Una disciplina che si intreccia evidentemente anche con il progressivo ampliamento del gioco legalizzato.

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dedica il proprio capo III (articoli da 9 a 9-quinquies) alle « Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’az-zardo ». L’articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Il divieto è esteso (dal 1° gennaio 2019) anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche, e la sovraimpres-sione di nome, marchio, simboli, attività o prodotti. Tale divieto di carattere generale si affianca e fa salve le altre norme in materia. Si tratta, in primo luogo, della disciplina che vieta i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro, nelle trasmissioni televisive e radiofoniche e nelle pubblicazioni rivolte ai minori (ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 158 del 2012, il già ricordato decreto Balduzzi); sono inoltre vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoni-che, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. In secondo luogo si tratta della disciplina che impone formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sui tagliandi dei giochi, sulle slot machine e sulle videolottery, nonché della disciplina che, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vieta specifiche modalità: ad esempio, vieta la pubblicità che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato, che nega che il gioco possa comportare dei rischi, che omette di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus, che presenta o suggerisce che il gioco sia un modo per risolvere problemi

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finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, che induce a ritenere che l’esperienza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita, che si rivolge o fa riferimento ai minori, che rappresenta l’asten-sione dal gioco come un valore negativo, che fa riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco (articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la legge di stabilità 2016). Ed infine si tratta della disciplina che vieta la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni cosiddette generaliste, nella fascia oraria dalle 7 alle 22 di ogni giorno (articolo 1, comma 939, della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016).

L’articolo 9-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 prevede, poi, l’in-serimento di formule di avvertimento sui rischi da gioco d’azzardo sui tagliandi delle lotterie istantanee nonché su alcuni apparecchi da intratte-nimento e nelle aree e nei locali dove essi vengono installati. Specifiche misure a tutela dei minori sono previste dall’articolo 9-quater. Esso dispone che l’accesso a taluni apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori, e che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di quest’ultima norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio.