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11. La nautica sostenibile: un incontro tra comparto nautico e aree marine protette

11.2 La direttiva “Bollino blu”

Una delle proposte di direttive ministeriali all’interno del protocollo della nautica è l’utilizzo del bollino blu sulle imbarcazioni. In questi ultimi anni, infatti, è aumentata sempre più l’attenzione e la sensibilità al tema del rapporto tra navigazione e ambiente, alla compatibilità del diporto a motore con la natura e con il rispetto dell’ambiente marino. Su questo argomento una ovvia considerazione riguarda il riconoscimento e la tutela delle aree marine protette, il cui numero e la cui estensione sono andati gradualmente crescendo.

Contini Maria Vittoria - Nautica da diporto e portualità come elementi di qualificazione del turismo nautico nelle aree marine protette: il caso dell’A.M.P. di Tavolara - Punta Coda Cavallo

A regolamentare il rapporto tra nautica e area marina protetta si ha grossa difficoltà dovuta dal materiale frammentario a disposizione, con un problema di conoscenza e conoscibilità da parte dei diportisti che si trovano a incrociare nelle zone interessate, come si evince anche dalle modifiche apportate al sistema sanzionatorio già nel 200356. Il tema è attualmente al centro dei lavori di riforma57

della legge quadro in materia di aree protette (legge 394/1991) e il presidente di Ucina, nella audizione in Senato (febbraio 2009), ha sottolineato l’esigenza di dettare “regole comuni a tutte le riserve”. Si era già fatto un passo in avanti su questo percorso nel 2007, con la sottoscrizione del Protocollo della nautica che individuava un modello per la regolamentazione delle AMP, il quale deve comunque essere recepito dai singoli enti gestori delle aree, attraverso l’adozione di idonei regolamenti, vale a dire i testi che disciplinano in maniera specifica le attività consentite e non all’interno delle riserve.58.

Nell’ottica di una riforma della regolamentazione delle AMP, in direzione di una maggiore uniformità della disciplina e alla valutazione dell’effettiva compatibilità

56 La legge 8 luglio 2003, n. 172 recante Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da

diporto e del turismo nautico.

57 Il Presidente della XIII Commissione ”Territorio e Ambiente al Senato”, Sen. Antonio D’Alì, nel

corso dell’audizione di UCINA che si è tenuta il 24 febbraio 2009 ha dichiarato maturi i tempi per una revisione della legge 394/1991, che a 18 anni dalla sua emanazione si rivela inadeguata e lacunosa, in particolare, per i modelli gestionali delle Aree Marine Protette.

58 Sul sito internet di Ucinasi trova un elenco delle aree marine protette, con l’indicazione dei link

agli enti gestori di riferimento, dove è possibile reperire i regolamenti o disciplinari di ciascuna area . Le aree protette sono suddivise, al loro interno, in zone (A, B, C) nelle quali le restrizioni hanno diversa portata,ed è opportuno conoscere per non incorrere nelle sanzioni previste (articoli 29 e 30, legge 394/1991 e successive modificazioni). Su questo tema, la legge dice che l’ente gestore dell’area protetta può disporre l’immediata sospensione dell’attività compiuta in violazione del regolamento, ordinando “la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore” o, qualora questi non ottemperi, provvedendo in via diretta all’esecuzione del ripristino, “recuperando le relative spese mediante ingiunzione” (art. 29). In merito alle sanzioni, l’art. 30 prevede che le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3 (attività vietate nelle Amp) siano punite con le sanzioni penali dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni e che le pene siano raddoppiate in caso di recidiva. Tuttavia la norma dice che, qualora l’area protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti indicati dalla legge, chiunque, al comando o alla conduzione di un’unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale zona, violi il divieto di navigazione a motore di cui all’articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto “solamente” alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.000 euro. Più in generale, la violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è punita con una sanzione amministrativa, che è compresa tra 25 e 500 euro, qualora la zona non sia segnalata e la persona al comando o alla conduzione dell’unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area. Nel caso di violazioni che integrino i reati previsti dagli articoli 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico) e 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del codice penale, può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, dagli addetti alla sorveglianza dell’area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti.

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della navigazione in queste zone, il lavoro che ha condotto alla sottoscrizione del Protocollo della nautica ha portato all’idea di istituire un “bollino blu” per le unità da diporto, mediante una classificazione del loro impatto ambientale. Sono state così individuate le unità a impatto minimo59 (a vela, a remi o pedali, a propulsione

elettrica) e quelle ecocompatibili (dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, con alimentazione biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti “ecologici”), alle quali viene rilasciato il “bollino blu” da parte degli enti gestori delle aree marine protette o dalle Capitanerie di porto, ciò al fine di introdurre una regolamentazione che esalti la premialità ambientale e incentivi gli utenti ad adeguare le unità circolanti agli standard degli scafi ecocompatibili, con riferimento particolare alla possibilità di accesso delle unità da diporto alle zone B e C delle aree protette.