4. POLITICHE AMBIENTALI E PRINCIPI GUIDA: CONSIDERAZIONI E IMPLICAZION
4.1 IL QUADRO POLITICO – NORMATIVO EUROPEO
4.1.4 LA DIRETTIVA WEEE (O RAEE)
Già nell’ambito del “Quinto progra mma di azione a favore dell’ambiente”, i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (“WEEE” o “R AEE”) s ono stati menzionati come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e s maltimento s icuro dei rifiuti.
Lo scopo della direttiva è pertanto quello di prevenire la produzione di R AEE e al conte mpo incentivare in primo luogo il loro reimpiego (anche a livello di co mponenti o sottos iste mi), e la dove ciò non s ia poss ibile, favorire il riciclaggio e le altre poss ibili for me d i recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da s maltire.
Lo s maltimento in discarica (o negli inceneritori) infatti rappresenta la s oluzione peggiore dal punto di vista a mbientale, specie se i rifiuti non sono trattati adeguata mente, perché i R AEE contengono sostanze pericolose e toss iche che sono causa di emiss ioni inquinanti nell’a mbiente. Inoltre il conferimento di ques ti rifiuti in discarica costituisce una perdita di risorse in quanto i R AEE sono costituiti spesso anche da materiali di valore e/o rari che potrebbero essere recuperati, chiudendo cos ì in maniera virtuosa i cicli di vita di tali materiali/risorse. La presente direttiva s i applica quindi alle apparecc hiature elettriche ed elettroniche che rientrano all’ interno d i alcune categorie definite in un suo allegato (allegato 1A): attualmente i prodotti fotovoltaici, come ad ese mpio i moduli, non sono inclus i nel campo di applicazione della direttiva però l’art icolo 13 ne menziona in maniera esplicita il poss ibile inserimento nel corso delle future revis ioni.
Approfondiamo ora il s ignificato dei concetti più importanti.
Per reimpiego s’ intendono le operazioni in virtù delle quali i R AEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano s tate originariamente concepite, incluso l’ uso continuativo delle apparecchiature o dei loro co mponenti, una volta che sono stati riportati ai punti di raccolta, ai distributori, a i riciclatori o ai fabbricanti.
Il riciclaggio cons iste nel ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia oss ia l’ utilizzo di rifiuti co mbus tibil i quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore.
Il recupero invece è un concetto più generico che include il riciclaggio, il rius o e l’ uso come combustibile: comprende quindi s ia il recupero a livello di materiale che di energia.
La direttiva definisce inoltre per il recupero e il reimpiego/riciclaggio dei R AEE, degli obiettivi minimi a mbizios i espress i in percentuale s ul peso medio per apparecchio, che variano a seconda delle categorie di prodotto.
Fra le varie mis ure introdotte al fine di soddis fare tali obiettivi, la raccolta separata costituisce s icuramente la condizione preliminare essenziale per garantire il tratta mento specifico e il riciclaggio de i RAEE e per ridurre al minimo il loro s maltimento come rifiut i municipali misti (discarica o inceneritore): è difatti un requis ito fondamentale per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell’a mbiente nella Comunità. In quest’ottica, il trattamento s pecifico dei R AEE è indis pensabile per evitare la dispers ione degli inquinanti nel flusso dei rifiuti o nel materiale riciclato. Infatti anche se i R AEE sono raccolti separata mente e sottoposti a process i di riciclaggio, il loro contenuto di sostanze pericolose pone seri rischi per la salute e per l’ambiente. Gli impianti di riciclaggio e trattamento pertanto dovrebbero essere confor mi a talune norme minime di qualità e adottare le migliori tecniche disponibili per evitare gli impatti ambientali negativi legati a queste fas i.
Affinché la raccolta separata abbia successo, i cons umatori devono contribuire attivamente ed essere incoraggiati a riportare i R AEE. A tal fine è richiesta la creazione di idonee infrastrutture per la loro restituzione, co mpres i punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano res tituire almeno gratuita mente i propri rifiuti. La direttiva prevede infatti l’ introduzione del concetto della respons abilità estesa del produttore (EPR) fornendo agli utenti la poss ibilità di restituire gratuita mente (a d istributori e produttori) le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche; e attribuendo a i produttori l’obbligo del finanzia mento, a livello individuale o collettivo, del ritiro dal punto di raccolta, del trattamento, de l recupero e del corretto s ma ltimento dei rifiuti derivanti dagli AEE. Secondo tale principio, la responsabilità di un impresa s i estende sull’ intero ciclo di vita del bene prodotto e in particolare s ulle fas i del riciclo e dello s maltimento finale. Anche se tale responsabilità è in effetti condivisa anche da produttori di co mponenti, venditori e acquirenti, s i ritiene comunque che la responsabilità principale rimanga al produttore del bene giacché le s ue scelte determinano le
caratteris tiche del prodotto. Una ben nota modalità di app licazione dell’ EPR, cons iste nel far s i che gli Stati me mbri garantiscano che i produttori organizzino s iste mi di free take -back individuali o collettivi, i cui cos ti di ges tione dovranno essere internalizzati ne i prezzi dei beni immess i s ul mercato, allo scopo di ass icurare un riciclaggio s icuro e responsabile.
In questo modo s’ incoraggiano i produttori di AEE a ragionare in ter mini di ciclo di vita, spingendoli verso una progettazione e una produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano piena mente in cons iderazione e facilitino la riparazione, il reimpiego, lo s montaggio e il riciclaggio. Si tratta in altre parole de l cos ì detto “ Design f or E nvironment” che cons is te nell’ ins ieme delle tecniche usate per integrare le cons iderazioni di carattere ambientale nella fase di progettazione, tenendo conto di tutto il ciclo di vita del prodotto stesso. Fra le tecniche di DfE, rientrano il “ design f or disassembly” e il “ design f or recycling”.
La prima tecnica cons iste nel progettare un prodotto in modo tale da semplificarne il futuro disasse mblaggio, mentre la seconda tecnica di progettazione è funzionale al riciclaggio. Entra mbe quind i garantiscono l’ottimizzazione della fase di fine vita.
Il “Design for Disasse mbly” tra i vari benefici favorisc e il disassemblaggio dei componenti che possono essere riutilizzati in nuovi prodotti; permette di sostituire senza difficoltà i component i che s i sono danneggiati facilitando la manutenzione e allungando di conseguenza la durata di vita del prodotto; e in oltre facilita il riciclaggio di quei prodotti co mposti da materiali eterogenei poiché se un prodotto può essere disassemblato in modo se mplice ovvia mente anche il s uo riciclaggio ne trarrà beneficio. Tutto ciò quindi contribuisce a ridurre il quantitativo di rifiuti des tinati allo s maltimento in discarica o negli inceneritori.