La strategia europea nella lotta ai cambiamenti climatici
2.1 Le scelte energetiche e ambientali dell’Unione Europea oltre Kyoto
2.3.3 Le direttive sull’efficienza energetica
Il terzo obiettivo stabilito dalla Strategia europea «202020» è quello di ridurre i consumi energetici del 20% rispetto al 1990 aumentando l’efficienza energetica.
Già nel 2009 con la decisione Effort Sharing , contenuta nel Pacchetto ClimaEnergia, l’Unione Europea aveva stabilito un obiettivo di riduzione delle emissioni nei settori non coperti dalla direttiva Emissions Trading , ovvero riguardo a trasporti, agricoltura, rifiuti ed edifici, pari al 10% rispetto ai livelli del 2005 . 214
Proprio in tema di prestazione energetica nell’edilizia, nel maggio del 2010 è stata adottata la direttiva 2010/31/UE che ha reso vincolante l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del 20% entro il 2020 . 215
Gli edifici sono infatti responsabili del 40% del consumo globale di energia dell’Unione, pertanto la riduzione del consumo energetico costituisce una misura necessaria per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel rispetto degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto . 216
Occorre innanzitutto chiarire che con «prestazione energetica di un edificio» si intende la «quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione» . 217
214 Decisione 2009/406/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di adempiere agli obblighi della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.
215 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia.
216 Cfr. il 3° Considerando della direttiva 2010/31/UE. 217 Art. 2, comma 1, n. 4), della direttiva 2010/31/UE.
Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell’edificio, l’impianto di riscaldamento e di condizionamento d’aria, l’impianto di illuminazione e le condizioni climatiche interne.
Successivamente gli Stati membri devono fissare dei requisiti minimi di prestazione energetica per le unità immobiliari allo scopo di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi . 218
L’obiettivo della direttiva è stabilito all’articolo 9, il quale prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a «energia quasi zero», mentre gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
Per aumentare il numero di edifici ad alta efficienza energetica gli Stati membri devono elaborare dei Piani d’azione nazionali contenenti «l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero» e informazioni sulle politiche adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici . 219
Purtroppo, la Commissione nella Comunicazione dell’8 marzo 2011 ha rilevato che l’Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica, nonostante i progressi delle politiche nazionali illustrati nei primi Piani d’azione . 220
218 «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all’articolo 3. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 5, una volta che il quadro sia stabilito» art. 4, comma 1, della direttiva 2010/31/UE.
219 Art. 9, comma 3, della direttiva 2010/31/UE.
220 Piano di efficienza energetica 2011 , Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2011) 109 def., dell’8 marzo 2011.
Per porre rimedio a tale situazione il «Piano di efficienza energetica 2011» ha indicato una serie di politiche e misure che interessano tutta la catena energetica, ivi incluse la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, il ruolo guida del settore pubblico nell'ambito dell'efficienza energetica e ovviamente gli edifici.
La Commissione ha parimenti adottato «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050», in cui segnalava la necessità, da questo punto di vista, di concentrare gli sforzi sull'efficienza energetica . 221
L’anno successivo l’Unione Europea ha approvato la direttiva 2012/27/UE con il chiaro intento di stabilire «un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data»222.
L’articolo 4 della direttiva in questione obbliga gli Stati membri a stabilire una strategia a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali presenti sul loro territorio. Ma, in accordo con il Piano di efficienza energetica 2011, il ruolo guida viene affidato al settore pubblico: si prevede infatti che dal 1° gennaio 2014 il 3% degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno, nel rispetto
221 Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2011) 112 def., dell’8 marzo 2011.
222 Art. 1 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/31/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dall'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE . 223
Inoltre gli edifici acquistati dagli enti pubblici dovranno essere ad alta efficienza energetica . 224
La direttiva 27 impone agli Stati membri di istituire regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica affinché i distributori di energia e le società di vendita al dettagli di energia che operano sul loro territorio conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020. Tale obiettivo, ai sensi dell’articolo 7, deve essere almeno pari all’1,5% annuo delle vendite medie di energia realizzate da tutti gli operatori nell’ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013. Il comma 6 del medesimo articolo prevede poi l’obbligo a carico degli Stati membri di istituire «sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono verificati almeno una parte statisticamente significativa e un campione
223 «La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m 2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1 ogennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m 2 a partire dal 9 luglio 2015», art. 5, comma 1, della direttiva 2012/27/UE.
224 «Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costiefficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III», art. 6, comma 1, della direttiva 2012/27/UE; « Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, a conformarsi al ruolo esemplare dei rispettivi governi centrali acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine», art. 6, comma 2, della direttiva 2012/27/UE.
rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate».
In tema di certificazioni ambientali, l’articolo 16 fissa al 31 dicembre 2014 la data entro la quale gli Stati membri devono mettere a disposizione dei fornitori di servizi energetici e di audit energetici, dei responsabili delle questione energetiche e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia adeguati programmi di formazione e sistemi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, riconosciuti e condivisi tra i Paesi.
Infine, per le grandi imprese e per quelle ad elevato consumo di energia si introduce un obbligo di diagnosi energetica che dovranno eseguire entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni . In Italia, le aziende 225 saranno agevolate nell'assolvere l’obbligo in questione, con contributi al 50% a carico delle Regioni e al 50% a carico dello Stato, che a tal fine prevede di utilizzare circa 10 milioni di euro presi dai proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ . 226
225 «Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico», art. 8, comma 4, della direttiva 2012/27/UE.