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Il Piano d’azione nazionale

L’attuazione nel diritto interno

3.1  L’Italia e l’impegno di Kyoto

3.2.3  Il Piano d’azione nazionale

Come abbiamo visto, l’obiettivo 20­20­20 di sostenibilità ambientale        definito dall’Unione Europea prevede che entro il 2020 sia raggiunto da tutti        i Paesi europei l’uso di una quota di almeno il 20% di energie rinnovabili.  Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/CE ogni Stato membro deve        indicare le modalità con cui intende raggiungere gli obiettivi. 

Il 28 luglio 2010 l’Italia ha trasmesso alla Commissione europea il Piano        d’azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN), con il quale si è        impegnata a coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei        consumi lordi nazionali . 265

Il Piano d’azione illustra le principali linee di intervento sul consumo        energetico lordo complessivo per ciascuno dei settori coinvolti (elettricità,        riscaldamento­raffreddamento e trasporti) .  266

Nel settore dei trasporti, il principale strumento che il nostro Paese intende        utilizzare è l’integrazione dei carburanti con una determinata percentuale di        biocarburanti, soprattutto provenienti dai rifiuti. 

Per quanto concerne gli usi termici dell’energia, invece, è possibile ottenere        detrazioni fiscali per le spese di installazione di impianti solari, a biomassa e        pompe di calore, nonché agevolazioni fiscali per gli allacciamenti alle reti di        teleriscaldamento da fonte geotermica o biomasse. Vige poi l’obbligo per i        nuovi edifici di copertura del 50% dei fabbisogni energetici per produrre        acqua calda sanitaria ed energia elettrica attraverso fonti rinnovabili. Inoltre,        titoli di efficienza energetica (TEE) sono assegnati ad impianti solari        termici, a caldaie a biomassa e a pompe di calore. Questi sono solo alcuni        esempi delle soluzioni già adottate dal nostro Paese, ma come previsto dal        Piano d’azione stesso, sarà necessario adottare anche una politica di        sensibilizzazione e promozione delle energie rinnovabili mirante ad       

265 (www.approfondimenti.gse.it).  266 (www.europa.formez.it). 

incentivare il loro impiego per soddisfare le utenze termiche, soprattutto nel        campo della biomassa .  267

Circa la produzione di energia elettrica infine, il PAN prevede interventi        volti ad incrementare la quota minima di produzione da fonti rinnovabili da        immettere sul mercato e a tal fine verrà attuato il potenziamento e il        rinnovamento della rete elettrica di distribuzione. 

Nel Piano è prevista l’adozione di ulteriori misure trasversali quali lo        snellimento dei procedimenti autorizzativi, le specifiche tecniche di        apparecchiature e impianti e la certificazione degli installatori .  268

Il nostro Paese ha recepito la direttiva FER con il D.Lgs 28/2011 . 269

Il c.d. «decreto rinnovabili», all’articolo 14, ha affidato al Gestore dei        servizi energetici il compito di organizzare e gestire un sistema nazionale        per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili,        al fine di misurare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi nazionali . 270

Lo stesso articolo affida al GSE anche l’elaborazione dello schema dei       

Progress Report   («relazioni biennali fino al 2021») in merito all’attuazione        della direttiva 2009/28/CE da sottoporre al Ministero dello sviluppo        economico per il successivo invio alla Commissione europea. 

Il legislatore italiano ha poi disciplinato nel dettaglio i meccanismi di        cooperazione agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 28/2011. 

Per quanto riguarda i trasferimenti statistici e i progetti comuni tra Stati        membri, l’Italia prevede di attivarsi per la stipula degli accordi necessari a       

267 Per una ricostruzione dettagliata delle misure poste in essere in Italia a seguito del Piano                              d’azione nazionale si veda, G. Donadio, ​Obiettivo 20­20­20​, (www.ambiente.it). 

268 (www.gse.it). 

269 D.Lgs. del 3 marzo 2011 n. 28,             Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla          promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva                    abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in G.U. n. 71 del 28 marzo 2011.  270   I dati raccolti dal     Progetto SIMERI­ Sistema Italiano per il Monitoraggio delle Energie                  Rinnovabili sono consultabili sul sito internet del GSE, (www.gse.it). 

partire dal 2016, ma solo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi        intermedi .  271

Come sottolinea A. Gerbeti, però, il 2016 sembra essere una data di partenza        appropriata solamente per quanto riguarda il primo meccanismo .      272   Effettivamente lo scambio statistico è un meccanismo di facile attuazione,        poiché esso potrà essere concluso attraverso un semplice contratto di        compravendita da notificare poi alla Commissione entro tre mesi dalla fine        di ciascun anno in cui ha efficacia. 

Sempre secondo Gerbeti, la scelta operata dal legislatore suscita invece        maggiori preoccupazioni in riferimento ai progetti comuni tra Stati membri.        Il 2016 in questo caso sembra essere una data da cui partire eccessivamente        distante e soprattutto troppo vicina al termine del 2020. L’implementazione        dei progetti, infatti, potrebbe richiedere più tempo, senza considerare le        concrete tempistiche per la realizzazione degli impianti necessari. 

I requisiti per i progetti comuni con Paesi terzi sono previsti dall’articolo 36.        Come è noto, in questo tipo di meccanismo l’immissione dell’energia nel        sistema elettrico nazionale è un requisito fondamentale. Per questa ragione        l’esistenza delle infrastrutture, il rafforzamento delle reti elettriche e la        possibilità di interconnessioni costituiscono le premesse per rendere        possibile lo sviluppo di tali progetti . 273

In particolare, il sostegno che potrà essere riconosciuto all’elettricità        generata da progetti con Paesi terzi dovrà essere di entità inferiore, ma di        pari durata, rispetto agli incentivi erogati a favore degli impianti situati in        Italia. Il calcolo dell’incentivo, quindi, terrà conto della «maggiore        producibilità ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio        dell’incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia» . 274

271 Art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2011.  272 A. Gerbeti, L’attuazione, cit., p. 129. 

273 A. Gerbeti, op. cit., p. 130. 

Infine, il D.Lgs. 28/2011 stabilisce che siano definiti e quantificati dal        Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro        dell’ambiente, gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e        Provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli        obiettivi nazionali fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia        da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia        da fonti rinnovabili nei trasporti. Dovranno inoltre essere identificate, da        parte delle Regioni stesse, le modalità di gestione nel caso di un mancato        raggiungimento dei loro obiettivi . 275

       

3.3 Il recepimento delle direttive europee: dal D.Lgs. 4 aprile