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Diritti, contratti e garanzie per chi lavora

Le alternative ci sono

2. Diritti, contratti e garanzie per chi lavora

Il lavoro dipendente

2.1 No alla possibilità di licenziare: abolizione delle modifiche all’Articolo 18

Il diritto di lavorare in condizioni eque, umane e dignitose non può essere sacri-

ficato al diritto arbitrario di licenziare. È quest’ultimo che il Jobs Act ha sancito consegnando il contratto di lavoro nelle mani del datore di lavoro. Le modifiche all’art.18 dovrebbero essere cancellate ripristinando la tutela piena del lavoratore e il suo reintegro sul posto di lavoro nei casi di licenziamento illegittimo.

2.2 Tuteliamo il contratto nazionale: abolizione dell’Articolo 8 del D.l. 138/2011

Occorre rafforzare la contrattazione nazionale abolendo la norma del D.L.138/2011 che ha dato la possibilità di introdurre contratti aziendali o territoriali di pros- simità, con condizioni peggiori rispetto al Contratto nazionale di lavoro e alla legislazione sul lavoro, concepiti come un grimaldello con cui demolire l’ordina- mento del lavoro.

2.3 La riduzione delle tipologie contrattuali

Una riforma del sistema delle tipologie contrattuali dovrebbe prevedere l’effettivo ridimensionamento delle forme di lavoro precarie, sino a oggi soltanto evocato, e la drastica riduzione delle forme contrattuali.

Il Jobs Act si limita a eliminare il job sharing, l’alternanza di due lavoratori su una stessa postazione lavorativa, e l’associato in partecipazione, che riguarda cir- ca 35mila piccoli imprenditori che si spartiscono gli utili d’impresa. Andrebbero invece cancellati anche il job on call, che porta alle estreme conseguenze la mer- cificazione del lavoro, e lo staff leasing, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, che secondo quanto prevede il Jobs Act in futuro sarà utilizzabile per qualsiasi attività e in tutti i settori produttivi.

I contratti di lavoro dovrebbero essere ridotti ai seguenti:

a) il contratto a tempo indeterminato, con il ripristino dell’articolo 18 e la sua estensione alle imprese sotto i 15 dipendenti;

b) il contratto a termine, suscettibile di un solo rinnovo, con la reintroduzione della giustificazione causale;

c) il contratto di apprendistato, condizionato all’assunzione di almeno il 50% de- gli apprendisti già impiegati;

d) il contratto part-time, ampiamente riformato in modo tale da impedirne l’u- tilizzo discrezionale da parte del datore di lavoro e facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori;

e) una gamma ridotta di tipologie di lavoro di autonomo cui dovrebbero essere estese alcune tutele di base (gravidanza, malattia, infortunio);

f) il ricorso al lavoro accessorio retribuito con i voucher andrebbe ricondotto all’originaria funzione, consistente nel fornire ai datori di lavoro non impren- ditori, in particolare alle persone fisiche, uno strumento per retribuire in modo regolare le attività di piccola manutenzione domestica, il giardinaggio, le lezioni private sporadiche, o i servizi alla persona occasionali. L’utilizzo dei voucher do- vrebbe rimanere precluso alle imprese che lavorano in appalto e alle pubbliche amministrazioni.

2.4 Verso un salario minimo e una legge sulla rappresentanza sindacale

Il Jobs Act prevede l’introduzione di un “compenso orario minimo” applicabi- le ai rapporti di lavoro subordinato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nei settori non regolati da contratti collettivi. Fissare per legge una retribuzione minima, probabilmente più bassa rispetto ai minimi fissati nei con- tratti collettivi nazionali, comporta il rischio di favorire un abbassamento delle retribuzioni.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti – a cui si applica direttamente la possibile introduzione del salario minimo – la proposta più immediata è quella di agganciare il salario minimo ai minimi contrattuali, eventualmente avvicinando i livelli minimi di diverse categorie. Ciò consentirebbe di: a) estendere la retribu- zione minima in modo egualitario anche ai lavoratori (circa il 20%) che non sono coperti dai contratti esistenti; b) tutelare il ruolo della contrattazione nazionale; c) evitare che il salario minimo si traduca in un’erosione dei livelli retributivi più bassi previsti dai contratti; d) assicurare una certa articolazione delle retribuzioni minime in base ai settori, alle categorie e ai livelli delle qualifiche dei lavoratori pur favorendo una convergenza progressiva della soglia di tutela dei salari.

L’introduzione di un salario minimo con tali caratteristiche richiede due pas- saggi legislativi: l’introduzione di un salario minimo agganciato ai contratti di lavoro e della validità erga omnes dei contratti collettivi di lavoro firmati dalle or- ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale – da tempo richiesta dalla Fiom in particolare – per stabilire in base al voto e alla partecipazione dei lavoratori stessi quali sono i sin- dacati “maggiormente rappresentativi”.

Il lavoro autonomo30

2.5 Lavoro autonomo e partite Iva

Nell’ambito del lavoro autonomo puro andrebbero introdotti, ex novo, due ordini di tutele: l’uno utile a sottrarre il lavoro autonomo a partita Iva (o libero-profes- sionale) al ricatto della committenza, l’altro necessario ad assicurare un insieme di tutele di base per freelance e professionisti di vario ordine e grado, a prescindere dal rapporto contrattuale che intrattengono con i rispettivi partner commerciali.

Un primo nucleo di protezioni andrebbe riconosciuto nei confronti del commit- tente quando questi abusi della propria posizione dominante, imponendo clausole vessatorie, adottando condotte discriminatorie e ritardando indebitamente i dovu- ti pagamenti del servizio acquisito dal professionista. Su questo piano, potrebbero essere calibrate sul lavoro autonomo alcune norme già presenti contro l’abuso di posizione dominante nella relazione tra imprese, o la disciplina di derivazione eu- ropea sui ritardi nei pagamenti.

Un secondo nucleo di tutele di base andrebbe invece assicurato da parte del- lo Stato in periodi particolari della vita lavorativa: si tratta della gravidanza, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione ma anche del bisogno di formazio- ne e di aggiornamento professionale.

Sarebbe inoltre auspicabile una riforma del trattamento fiscale riservato ai lavoratori a partita Iva che preveda l’esonero dal pagamento dell’Irap, l’applica- zione degli stessi parametri utilizzati per i dipendenti in materia di detrazioni sui redditi più bassi, l’eliminazione della maggiorazione Iva dell’1% sui versamenti trimestrali e la completa deducibilità dei costi di formazione e di comunicazione.

2.6 Riforma del praticantato

Gli studi professionali sono popolati da centinaia di migliaia di praticanti. L’atti- vità di queste figure non è regolamentata in alcun modo. Le condizioni di tutela in cui viene svolta una attività di vero e proprio lavoro subordinato alle dipen- denze di un professionista, sono caratterizzate dall’inesistenza di un contratto di lavoro, l’assenza di una retribuzione (nei pochi casi in cui questa è prevista, spes- so non vi sono garanzie sui tempi di erogazione) e l’inesistenza di forme di tutela

30  Molte delle proposte qui avanzate fanno riferimento alle piattaforme elaborate dalle associazioni Act e Acta. Si vedano in particolare: www.actainrete.it/wp-content/uploads/2010/10/Manifesto-dei-lavoratori-auto- nomi-di-seconda-generazione.pdf e http://act-agire.it/index.php/non-e-un-gioco

previdenziali, sanitarie e di conciliazione con i periodi complessi come quelli del- la maternità o paternità.

Le soluzioni non possono che partire dalla definizione certa e per iscritto dei diritti e degli obblighi del praticante, mediante: a) la stipula di un contratto con il professionista titolare dello studio presso cui viene svolto il praticantato; b) l’in- serimento nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Studi Professionali della figura del praticante; c) l’assunzione da parte del titolare dello studio pro- fessionale o da parte dell’Ordine locale di ogni onere relativo al praticante; d) l’individuazione di forme di rappresentanza che consenta a migliaia di giovani praticanti di poter partecipare alle scelte che li riguardano in prima persona.

Una situazione particolare riguarda il caso degli avvocati iscritti agli albi, per cui è previsto dal giugno 2013 il pagamento di contributi minimi obbligatori svin- colati dai livelli di reddito, con un importo a volte pari o superiore ai redditi di molti avvocati. Il versamento dei contributi dovrebbe essere rapportato ai livel- li di reddito.

2.7 Obbligo di una retribuzione minima per stagisti e tirocinanti

Nonostante fosse stata annunciata nel 2013, l’abolizione degli stage e dei tirocini gratuiti, purtroppo non è una realtà: i tirocini gratuiti sono formalmente illegali, ma è sufficiente far figurare un tirocinio all’interno di un percorso di studio, ad esempio un corso di laurea o un master, ed esso diventa “curriculare”. Ciò con- sente di non assicurare tutte le garanzie che le nuove normative regionali hanno previsto. Si è creata dunque una situazione paradossale di tirocini di serie A e tiro- cini di serie B: e i tirocini curriculari sono purtroppo quelli di serie B, al momento privi di un quadro normativo preciso e di un compenso minimo. Dovrebbe essere prevista una retribuzione minima non inferiore a 400 euro mensili per tutti coloro che intraprendono uno stage, con la previsione di un incremento di retribuzione per coloro che svolgono uno stage di 6 mesi.

2.8 Tirocini Formativi Attivi (Tfa)

Nonostante la riforma della “Buona Scuola” annunci una loro possibile elimina- zione, a oggi i tirocini formativi attivi sono considerati un percorso necessario per l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento. Si tratta di tirocini ai quali si ac- cede con un concorso e non è prevista alcuna forma di sostegno al reddito per chi li frequenta, con la creazione di un’evidente disparità economica tra chi può per-

mettersi di impiegare un anno in un percorso formativo non retribuito e chi no. Nel caso in cui i Tfa continuino a esistere, è necessario che sia previsto un contri- buto per tutti coloro che seguono il percorso formativo.