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I L DIRITTO ALL ' ANONIMATO : PROFILO E IDENTIFICABILITÀ DELLA PERSONA

co I dati rumorosi riducono la probabilità di deduzione, di individuazione (seppur

2.1.4. I L DIRITTO ALL ' ANONIMATO : PROFILO E IDENTIFICABILITÀ DELLA PERSONA

Se si analizza preliminarmente il concetto di anonimato, occorre rilevare l'assenza di una definizione normativa220; al di fuori del contesto di trattamento e gestione digitale delle informazioni personali in effetti l'importanza definitoria appariva superflua e superabile assumendo come anonimo ciò che è privo di nome o ciò (un fatto, un evento) che non è riconducibile ad un soggetto. La definizione di dato anonimo inserita nel CODICE221 anticipa la sempre maggiore importanza della riconducibilità e ne coglie quella che oggi è una obbligatorietà di definizione, considerando che pur in assenza di nome la presenza di molte altre informazioni, di sempre più facile e imprevedibile collegabilità, aumentano l'identificabilità della persona cui tali informazioni si riferiscono222.

Internet e le nuove tecnologie, quindi, ampliano la relatività dell'anonimato (ampiamente disaminata nei precedenti paragrafi) confermandone anche la sua funzionalità alla tutela di altri diritti, atteso che l'anonimato - a differenza del diritto al nome e all'identità riconosciuti e configurati come diritti della personalità, non trova (a tutt'oggi) formale riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano, almeno in via generale e fatta eccezione per quanto previsto nella recente Dichiarazione dei Diritti in Internet223 (2015).

Il diritto all'anonimato, sin dalla sua la prima trattazione strutturata224 - laddove non negato o considerato un fatto indipendente e ininfluente per il diritto, è stato introdotto e declinato strumentalmente alla tutela di altri diritti, normato e riconosciuto se inserito in

220 In argomento si indica: Morelato E., Anonimato e Protezione dei dati personali, in Giusella Finocchiaro (a cura di), “Diritto

all'anonimato, Anonimato, nome e identità personale”, CEDAM, 2008, p. 12-20

221 CODICE, Art. 4 - Definizioni, comma 1, lettera n): "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere

associato ad un interessato identificato o identificabile;

222 Dato anonimo e dato personale possono quindi essere ritenute due facce della stessa medaglia, quella della attribuzione e

della riferibilità identificativa, da intendersi - per quanto illustrato nei precedenti paragrafi relativa e contestuale; inoltre misurabile - in entrambe le direzioni - quella della identificazione (dato personale) e della non re-identificazione (dato anonimo), secondo il parametro della ragionevolezza; criterio che rende l'anonimato un concetto non assoluto sia sotto il profilo strettamente tecnico sia per le implicazioni sulle persone interessate e quindi per la declinazione dello stesso diritto all'anonimato, anch'esso relativo e che si configura (riconoscendolo o negandolo) in relazione a determinati soggetti, a circostanze specifiche, e al variare dei casi.

223 Il nuovo testo della Dichiarazione è stato elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet a seguito

della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015. Il testo è inserito in Appendice

224 Candian, che in «Anonimato (diritto all’)», in Enc. dir., II, Milano, 1958, riconduceva il diritto all'anonimato al diritto alla

alcune leggi speciali.225

Con specifico riferimento alla protezione dei dati personali l'anonimato (sia per il Codice che, seppur in misura diversa, per il GDPR) rappresenta tanto una misura estrema per l'esercizio del principio di minimizzazione dell'utilizzo dei dati personali226; tanto di controllo, per il soggetto interessato, sulla circolazione delle proprie informazioni attuato con la determinazione limite di oscurarne l'attribuzione, tanto di una nuova e aggiornata forma di riservatezza attuata con la determinazione di escludere gli altri attori dall'identificazione dell'interessato.

Per tutelare la persona (il cittadino digitale) da nuovi rischi, Internet e le nuove tecnologie invocano un riconoscimento del diritto all'anonimato che sia non solo strumentale ma intrinseco. In tale direzione un primo passo è stato compiuto dalla Dichiarazione dei Diritti in Internet formulata dalla Commissione parlamentare per i Diritti e i Doveri relativi a Internet che all'art. 10227 sostiene la protezione dell'anonimato come sostanziale prerequisito ed esercizio di libertà - fissandone comunque limitazioni dettate da superiori tutele per la persona o dal prevalere di rilevanti interessi pubblici. Il permanere del contingente bilanciamento con altri diritti fondamentali, indica il grado di tensione resistente alla configurazione del diritto all'anonimato nella sua autonomia228.

L'anonimato inteso come determinazione del soggetto, complementa due significativi nuovi diritti di Internet229 che diversamente risulterebbero svuotati, per esempio, dall'impossibilità di esercitare pienamente il diritto di accesso (o di scelta di quanti e quali dati personali rilasciare); o ancora dalla distorsione dell'intrinseco requisito di neutralità della rete

225 A titolo di esempio, e senza carattere di esaustività, si richiamano le disposizioni in materia di tossicodipendenza in cui

l'anonimato si rivela strumentale al perseguimento della finalità di tutelare la salute del paziente; o al dovere previsto in capo al personale sanitario di mantenere anonimi il donatore e il ricevente in caso di trapianti; al diritto della madre di non rivelare la propria identità a tutela della maternità; al diritto dell'autore di rimanere anonimo quale tutela della libertà di espressione. Per un elenco significativo di ulteriori casistiche in cui si ricorre all'utilizzo dell'anonimato o, diversamente, alla sua negazione, si rimanda a: Morelato E., Anonimato e Protezione dei dati personali, in Giusella Finocchiaro (a cura di), “Diritto all'anonimato, Anonimato, nome e identità personale”, CEDAM, 2008, p. 17-18

226 CODICE all' Art. 3 comma 1 Principio di necessità nel trattamento dei dati I sistemi informativi e i programmi informatici sono

configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. In una ideale applicazione del principio di necessità la previsione del codice subordina se

non esclude il trattamento stesso ogni qual volta sia possibile perseguirne le prefissate finalità attraverso l'utilizzo di dati anonimi

227 Dichiarazione dei Diritti e dei Doveri in Internet, Art. 10. (Protezione dell’anonimato).

1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. 2. Limitazioni possono essere previste <....>. 3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali <...>

228 In argomento, per una analisi comparativa si indica ZENO-ZENCOVICH V., Anonymous speech on the Internet, disponibile alla

risorsa http://www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/zeno/materiale/Anonymous%20speech%20(%20in%20Koltay %20ed.).pdf

esercitabile dal ruolo censorio di intermediari che – in caso di negazione dell'anonimato, condizionerebbero (al limite inibendole) la libertà di pensiero ed espressione introducendo, di fatto, nuove forme di censura.

Un adeguato esercizio del diritto all'anonimato dovrebbe puntare ad abbattere nuovi rischi per la persona riconducibili alla necessità di prevenire possibili diffamazioni in rete o comportamenti socialmente inaccettabili, ma al contempo temperando questa tutela contrastando le implicazione che deriverebbero da un eccesso di esposizione in ragione della attribuzione identificativa delle proprie azioni o delle proprie idee, quali: discriminazione, intimidazione, stigmatizzazione, limitazione della libertà di espressione ed esclusione dai circuiti relazionali.

La resistenza maggiore alla diffusione di idonee pratiche di anonimizzazione rimane l'adesione, molto diffusa soprattutto nell'utenza dei social media, alle politiche del real name230 che erodono a-priori il principio stesso dell'anonimato in forza non tanto di una prassi contrattuale quanto dall'inconsapevolezza di fondo sui reali obiettivi perseguiti da tali tecniche negoziali ovvero di disporre di preziose riserve di dati personali da sfruttare per scopi di direct marketing e profilazione, per associare alle persone reali le deduzioni riguardanti attitudini, abitudini, relazioni convergenti in profili molto dettagliati indirizzanti strategie, vantaggi concorrenziali e utili ritorni di mercato.

Il compromesso tra la finalità dichiarata del real name policy e la determinazione dell'utente al mantenimento del proprio anonimato può essere raggiunto con il ricorso alle tecniche di pseudonimizzazione o con il c.d. anonimato protetto che presuppone l'iniziale rilascio delle credenziali identificative a chi garantisce l'accesso in rete ma mantenendo l'utente non identificabile se non, in specifici casi, attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria.

230 Real name policy è la politica attuata in linea di massima da soggetti privati, nonchè da Google Inc. e dai social media di

subordinare l'accesso ai servizi offerti all'imposizione unilaterale dell'obbligo di dichiarare i propri dati identificativi. La finalità dichiarata è quella di risalire direttamente agli autori di comportamenti ritenuti non leciti.