• Non ci sono risultati.

1. LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLO STRANIERO

1.1 Diritto, cultura e religione

Per “cultura” si può intendere l’enciclopedia dei saperi che sono oggetto di conoscenza condivisa e di trasmissione tra i membri di un gruppo sociale1, ma anche uno dei mezzi a disposizione dell’uomo per calarsi nell’ambiente in cui vive. I parametri normativi delle culture sono i valori che essa definisce, cioè gli obiettivi da perseguire.

Dato che senza valori non esisterebbe la cultura questa circostanza la lega profondamente alla credenza e alla fede. Questo rapporto molto stretto tra cultura e fede posiziona la religione, ancora oggi, in ogni enciclopedia culturale nella casella dei fondamenti, delle matrici di produzione di senso2. Importante è analizzare quale è il rapporto che lega la cultura, in questa accezione, ed il diritto.

Il diritto è uno strumento che ha come scopo la risoluzione dei conflitti e il controllo sociale delle relazioni interindividuali. Per svolgere questi compiti le norme espresse dal diritto devono essere riconosciute e considerate obbligatorie dai soggetti3. Ogni ordinamento giuridico ha al suo interno dei “formanti dell’ordinamento”, che indicano le regole e le proposizioni che vengono usate per la formazione dell’ordine giuridico in un luogo ed un tempo determinato4. Questi formanti sono influenzati dalle culture che caratterizzano i soggetti che vanno a formare l’ordinamento giuridico, e questa influenza può riscontrarsi nel fatto che in quasi tutte le società moderne la conoscenza del diritto all’interno del sapere comune rappresenta spesso un dato implicito: “tutti conoscono il contratto pochi sanno definirlo legalmente”5.

Negli ordinamenti moderni i principali formanti sono: la legge, vale a dire le disposizioni adottate dal legislatore; la dottrina, quindi le interpretazioni e le opinioni dei dottori della legge; e la giurisprudenza, formata dalle decisioni dei giudici. I

1 Ricca M, 2008, Oltre Babele codici per una democrazia interculturale, Bari, edizioni Dedalo, cit. pag.

20

2 Cfr. Ivi, pag. 178

3 Cfr. Ivi, pag.44

4 Cfr. Sacco. R. 1992, Introduzione al diritto comparato, 5° ed., Utet, Torino, in ID. (ed.), Trattato di diritto comparato, pag. 17

5 Ricca M, 2008, Oltre Babele codici per una democrazia interculturale, Bari, edizioni Dedalo, Cit. pag.

89.

fenomeni giuridici che producono direttamente diritto autoritativo sono principalmente la legge e, nei sistemi caratterizzati dal Common law, anche la giurisprudenza. Nella maggior parte dei sistemi occidentali la dottrina non produce direttamente diritto autoritativo, anche se altri ordinamenti come ad esempio quello hindu si basa ancora fortemente sull’interpretazione dei colti.

Insieme a questo diritto scritto c’è il cosiddetto “diritto vivente” o “diritto muto”. Per conoscere questo bisogna addentrarsi anche in terreni non specificatamente giuridici.

Esistono dei formanti che non sono espressamente enunciati, e sono quelli più pervasi dalla cultura. Sono modelli impliciti che hanno una forte influenza sul diritto definiti

“crittotipi”, che anche se non vengono esplicitamente enunciati, sono conosciuti e considerati dai giuristi, influendo in maniera pervasiva anche nella determinazione delle questioni giuridiche6. Il diritto muto si riferisce proprio a quelle regole che non vengono formulate ma comunque esistono, sono rilevanti e vengono messe in pratica molte volte inconsciamente dai soggetti appartenenti alla cultura a cui si riferiscono. Molto spesso queste regole mute sono associate alle consuetudini. Ma il diritto muto può anche essere interpretato come quello che il diritto non dice e non esprime, ma che è comunque fondamentale perché questo sia compreso dai suoi destinatari.

Nelle società multiculturali moderne, quindi, l’idea che il diritto coincida solo con i codici e al massimo con le sedimentazioni interpretative sembra essere stata smentita.

Le norme e le leggi poggiano molto sul non-detto normativo e sul sapere implicito. I cittadini che appartengono alla cultura dominante molto spesso rispettano il diritto pur senza conoscerlo, la legge si fa sentire solo nei momenti di conflitto della vita di relazione mostrando tutta la sua estraneità e lontananza7.

Va constatato che i migranti hanno dato il via ad una rivoluzione nelle società contemporanee privando il diritto scritto della sua componente orale, cioè il patrimonio di comunicazioni implicite che costruiscono lo sfondo, la coerenza e la plausibilità al corpo delle leggi scritte8. Con la migrazione gli immigrati portano con sé il loro modello culturale e giuridico, quello del paese di provenienza, questo può portare ad un trapianto di questo modello all’interno di quello del paese di arrivo. Ovviamente non è possibile

6 Cfr. Pegoraro L., Rinella A., 2017, Sistemi costituzionali comparti, Giappichelli editore, Torino, pag. 12

7 Cfr. Ricca M., 2012, Culture interdette modernità, migrazioni, diritto interculturale. Torino, Bollati Boringhieri, pag. 20

8 Cfr. Ibid.

trapiantare tutto il modello ma ci si limiterà a singoli istituti o principi che vengono riconosciuti o ammessi nei limiti del diritto costituzionale del paese di arrivo.

Quando si prendono in considerazione gli istituti ed i principi in linea con quelli del paese di arrivo bisognerebbe attuare un’analisi profonda, utilizzando anche il supporto del diritto comparato che può fornire una visione imparziale del diritto appartenente ad altre culture. Questo perché ogni comportamento dello straniero che sembra incompatibile con gli standard di generalizzazione normativa delle democrazie occidentali può in realtà avere una molteplicità di ulteriori connotazioni di senso tra le quali si può trovare qualcuna che può inserirsi nelle scansioni assiologiche e semantiche del diritto9. Ad esempio, l’Islam riconosce il ripudio da parte del marito nei confronti della moglie, e questo va certamente contro i principi democratici e dei diritti umani.

Ma andrebbe anche tenuto in considerazione che per il diritto mussulmano è consentito anche l’autoripudio con il quale è la donna a potersi emancipare dal rapporto coniugale.

Se un comportamento influenzato dalla cultura non rispetta la normativa vigente per alcuni profili, potrebbe avere rilevanza giuridica per altri10.

Questo legame stretto tra la cultura e il diritto all’interno degli ordinamenti porta a

“quell’ignoranza drammaticamente dotta che ci fa credere che il mondo, le cose, le azioni, le persone siano cosi come ci appaiono, come noi li rappresentiamo in categorie.

Tutto ci sembra naturale e assoluto, oggettivo, come se non potesse essere altrimenti.

Invece, gli altri, coloro che hanno una diversa enciclopedia culturale, possono vedere il mondo in maniera diversa. Possono attribuire a gesti, cose e persone significati differenti, legandoli a differenze diverse da quelle che a noi paiono ovvie e inevitabili”11.

La domanda che sorge spontanea è come fa lo straniero a confrontarsi con questi modelli impliciti quando ha già enormi difficoltà a interpretare il diritto scritto?

Quando un soggetto entra in contatto con un contesto culturale diverso dal proprio va incontro inevitabilmente a problemi di comprensione. Questo perché usa la lente della propria cultura per interpretare le norme sociali e la gerarchia dei valori della cultura in cui si inserisce, dando molte volte luogo a malintesi. Se l’enciclopedia dei saperi a

9 Cfr. Ricca M., 2012, Culture interdette modernità, migrazioni, diritto interculturale. Torino, Bollati Boringhieri, pag. 33 ss.

10 Cfr. Ibid.

11 Ivi., cit. pag. 12.

disposizione dello straniero è profondamente diversa da quella della cultura ospitante, quest’ultimo può avere grandi difficoltà a comprendere le relazioni con gli altri. Va inoltre riscontrato che il soggetto migrante si trova in media a confrontarsi più spesso di un cittadino con la legge: dai permessi di lavoro, alla residenza e anche per molto altro deve passare attraverso interazioni con la pubblica amministrazione. Queste problematiche sono legate al fatto che lo straniero non possiede l’educazione giuridica di fondo che gli servirebbe per comprende la normativa. Bisognerebbe tenere in considerazione il fatto che parole o comportamenti potrebbero avere un significato diverso in universi culturali differenti dal nostro, anche lo stesso valore o fine può essere contestualizzato differentemente nelle diverse culture12. Il soggetto migrante può trovarsi, anche senza rendersene conto, sotto accusa per aver violato o per non aver saputo usare le leggi. Queste difficoltà nell’interpretare e capire la conoscenza sommersa implicita di cui avrebbe bisogno per comprendere le istanze normative come un autoctono portano molti migranti a scontrarsi con i sistemi legislativi dei paesi di accoglienza.