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La disciplina dei crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio

Durante l’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa è fisiologico il formarsi di crediti e debiti di funzionamento, seppur di breve durata e legati temporalmente alla vita dell’esercizio provvisorio stesso. L’art. 104 L. F., al penultimo ed ottavo comma, considera appunto quest’ipotesi, sancendo che “I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).”.

Questi crediti, quindi, saranno i primi ad essere soddisfatti (secondo l’art. 111 L. F.

“soddisfatti con preferenza”) dopo aver ricavato le somme dalla liquidazione dell’attivo effettuata sulla base del programma di liquidazione ex art. 104-ter L. F.. L’art. 111 L. F. con il secondo comma spiega cosa si intende per “crediti prededucibili”: essi si identificano o perché così classificati da una precisa norma di legge o perché sono sorti

“in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”.

L’art. 111-bis L. F. inoltre prevede che i crediti prededucibili debbano essere accertati come tali all’esame dello stato passivo di cui all’art. 96 L. F.72. Sono tuttavia previste delle eccezioni: ci sono alcuni di questi crediti che non necessitano della procedura di accertamento. Questi sono i crediti non contestati “per collocazione (qui vi rientrano i crediti sorti durante l’esercizio provvisorio) e ammontare”, e quelli derivanti dalla

72“Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o

dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.”

liquidazione di compensi ai soggetti nominati in forza dell’art. 25 L. F.73

(ad esempio gli arbitri).

Una volta individuati i crediti prededucibili, è necessario decidere l’ordine in cui essi andranno liquidati. Anche tra i crediti prededucibili, infatti, ci sono delle differenze; esse sono determinate dalle cause di prelazione74 che assistono un determinato credito. È la stessa legge (art. 2745 c. c.) che accorda il privilegio “in considerazione della

causa del credito”, cioè in base all’importanza che essa le attribuisce75

. I creditori garantiti da pegno o ipoteca saranno pertanto i primi ad essere soddisfatti. I crediti sorti durante la procedura (prededucibili), se liquidi, esigibili e non contestati, potranno anche essere soddisfatti al di fuori del riparto purché si presuma che la consistenza dell’attivo consentirà di soddisfarli tutti –e comunque con l’autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato-. In assenza della citata presunzione, invece, si procederà con la distribuzione delle somme secondo il procedimento di riparto.

Il legislatore prevede nell’ultimo comma dell’art. 111-bis il caso più che frequente in cui l’attivo sia insufficiente per la soddisfazione dei creditori: in quest’eventualità anche i creditori prededucibili, che sono i primi nell’ordine della distribuzione delle somme, dovranno accontentarsi di una soddisfazione parziale dei loro crediti, poiché la distribuzione si effettuerà “secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità”. Affrontando questo tema va considerato anche l’art. 51 L. F. che prevede che dal giorno in cui è dichiarato il fallimento non è più possibile (salvo espressa disposizione di legge) iniziare o proseguire alcuna azione esecutiva o cautelare sui beni compresi nel fallimento, “anche per crediti maturati durante il fallimento”; quest’ultima previsione non è necessaria per la comprensione della norma, che sarebbe chiara anche in sua assenza. Tuttavia, probabilmente, il legislatore ha voluto chiarire che questa regola vale

73 In verità i crediti derivanti da provvedimenti di liquidazione di compensi ai soggetti nominati ex art. 25

L. F., se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’art. 26 L. F..

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Art. 2741 c. c. “Concorso dei creditori e cause di prelazione”: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.”

75 Ad esempio tra i crediti reputati più importanti figurano i crediti tributari. È compito del curatore,

gestore della procedura, quello di predisporre le dichiarazioni necessarie e di pagare le imposte in via prededucibile.

anche per i creditori prededucibili che, seppur considerati più importanti di altri, non possono comunque usufruire delle procedure esecutive disciplinate dal codice di procedura civile in applicazione del principio di responsabilità patrimoniale76.

Una particolarità, infine, dell’ottavo comma dell’art. 104 L. F. è che tra i “crediti sorti” si devono comprendere anche quei crediti derivanti dalla prosecuzione (effettuata ex art. 104 comma 7 L. F.) dei contratti in corso di esecuzione al momento della dichiarazione di esercizio provvisorio; ma anche quei crediti derivanti dai contratti in cui il curatore aveva deciso di subentrare al momento della dichiarazione di fallimento77, poi proseguiti in modo naturale con l’esercizio provvisorio.

76 Il principio di responsabilità patrimoniale è esplicitato dall’art. 2470 c. c.: “Il debitore risponde

dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”

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Per le norme che disciplinano in modo specifico alcune delle tipologie di contratti in cui può subentrare il curatore si vedano gli artt. della Legge Fallimentare da 72-bis a 83.