“CAPO CARBONARA”
Articolo 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee
1. Nell’area marina protetta sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con e senza autorespiratore secondo le seguenti modalità:
a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato, dichiarato al soggetto gestore, iscritto nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;
b) nei soli siti di immersione appositamente segnalati e attrezzati dal soggetto gestore per un massimo di due imbarcazioni a gavitello d’ormeggio;
c) in ciascun sito di immersione, entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
2. Nelle zone A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione del soggetto gestore che definisce annualmente con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, i siti di immersione, le modalità e le prescrizioni per le attività di didattica. Le attività di didattica subacquea sono consentite esclusivamente ai titolari di brevetto “advanced”, con un minimo di 40 immersioni certificate;
3. Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con autorespiratore secondo le seguenti modalità:
a) nei siti di immersione individuati dal soggetto gestore;
b) esclusivamente dall’alba al tramonto e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;
c) per un numero massimo di 4 immersioni al giorno per ogni sito;
d) con un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida del centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ogni immersione;
e) la guida del centro di immersione autorizzato deve obbligatoriamente essere munita di profondimetro analogico, digitale o di computer d’immersione, da mostrare in caso di controllo da parte delle forze predisposte alla sorveglianza.
4. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con o senza autorespiratore secondo le seguenti modalità:
a) nei siti di immersione individuati e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;
b) per un numero massimo di 5 immersioni al giorno per ogni sito;
c) con un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida del centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 12 subacquei per ogni immersione;
d) per le immersioni notturne, esclusivamente nei siti e con le modalità individuate dal soggetto gestore;
e) per le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell’autorizzazione e comunque per un numero di subacquei non superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 subacquei.
5. Nelle zone C e D sono consentite, previa autorizzazione dell’ente gestore, le visite guidate subacquee con o senza autorespiratore secondo le seguenti modalità:
a) con un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida del centro autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ogni immersione;
b) per un numero massimo di 6 immersioni al giorno per ogni sito di immersione;
c) per le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell’autorizzazione e comunque per un numero di subacquei non superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 subacquei;
d) per le immersioni notturne, esclusivamente nei siti di immersione e con le modalità individuate dal soggetto gestore;
e) con unità di appoggio non ormeggiata o ancorata ma che segue i subacquei in
immersione (drifting).
6. Le visite guidate subacquee devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 16, comma 7.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall’ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. L’ormeggio delle unità dei centri d’immersione autorizzati dal soggetto gestore è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali.
10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri d’immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell’area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
11. Il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione deve annotare nel registro previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell’unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori e dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all’autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
13. Il soggetto gestore può rilasciare annualmente un numero massimo di 18 autorizzazioni per le visite guidate subacquee.
14. Le autorizzazioni per l’esercizio delle attività subacquee sono rilasciate, sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, ai centri di immersione in possesso dei requisiti e criteri di eco compatibilità individuati dal soggetto gestore.
15. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:
a) l’iscrizione all’elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99);
b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del Centro;
c) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del Centro;
d) l’elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone;
e) la legittima disponibilità di una sede operativa;
f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall’attività professionale esercitata;
g) le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività.
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione richiedenti devono indicare le caratteristiche delle unità navali