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– Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a) un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;

b) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;

c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. Gli obiettivi del presente regolamento sono:

a) contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari;

b) stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

3. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.

4. Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

5. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite dai seguenti atti:

a) direttiva 2000/31/CE;

b) direttiva 2010/13/CE;

c) legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;

d) regolamento (UE) .../... relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online [regolamento TCO una volta adottato];

e) regolamento (UE) .../... relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e direttiva (UE) .../...

recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali [atti relativi alle prove elettroniche una volta adottati];

f) regolamento (UE) 2019/1148;

g) regolamento (UE) 2019/1150;

h) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compreso il regolamento (UE) 2017/2394;

i) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) "servizi della società dell'informazione": servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

b) "destinatario del servizio": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio intermediario in questione;

c) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

d) "offrire servizi nell'Unione": consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi del prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione; tale

collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore è stabilito nell'Unione; in assenza di tale stabilimento, la valutazione del collegamento sostanziale si basa su specifici criteri di fatto, quali:

– un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri; oppure – l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

e) "operatore commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

f) "servizio intermediario": uno dei servizi seguenti:

un servizio di semplice trasporto ("mere conduit"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

un servizio di memorizzazione temporanea ("caching"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

un servizio di "hosting", consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo;

g) "contenuto illegale": qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;

h) "piattaforma online": un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

i) "diffusione al pubblico": mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite;

j) "contratto a distanza": un contratto ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE;

k) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

l) "coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento": il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di un servizio intermediario o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale;

m) "coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione": il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio intermediario;

n) "pubblicità": informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online

a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

o) "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire ai destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

p) "moderazione dei contenuti": le attività svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;

q) "condizioni generali": tutte le condizioni, le modalità o le specifiche, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario dei servizi intermediari.