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Motivazione della proposta/iniziativa

Disposizioni finali

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento dovrebbe essere direttamente applicabile dopo [3 mesi] dalla sua adozione; entro tale termine la governance dell'UE dovrebbe consentire un'efficace vigilanza sui servizi digitali a livello transfrontaliero. Entro quella data, pertanto, gli Stati membri sono tenuti ad aver incaricato le autorità già esistenti e/o istituito nuove autorità con la funzione di svolgere i compiti di coordinatore dei servizi digitali (Digital Services Coordinator, DSC). Al contempo occorrerebbe istituire e rendere operativo un gruppo consultivo indipendente ad hoc (il comitato), in grado di pianificare la propria attività e cominciare a ricevere e trattare le informazioni provenienti dai DSC e dalla Commissione allo scopo di fornire consulenza, pareri e raccomandazioni volti a garantire un'applicazione coerente del regolamento. Inoltre alla Commissione sarà conferito il potere di esercitare una vigilanza diretta su alcune piattaforme, conformemente alle procedure e ai criteri fissati dagli atti delegati. A questo punto la piattaforma europea che sostiene lo scambio di informazioni dovrebbe essere completamente operativa.

Nella fase iniziale di avviamento, e fino alla prima revisione a breve termine del regolamento, le attività di sostegno al comitato, le infrastrutture informatiche e quelle delle applicazioni interne dovrebbero essere fornite dalla Commissione con un possibile contributo o un'eventuale partecipazione del personale del DSC nazionale.

53 ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

54 A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): per garantire il buon funzionamento del mercato unico, l'intervento prevede, tra l'altro, un'adeguata vigilanza sui servizi digitali e la cooperazione tra autorità a livello di Unione, promuovendo in tal modo la fiducia, l'innovazione e la crescita nel mercato unico. Ciò risulta necessario per assicurare le migliori condizioni affinché possano svilupparsi in tutti i territori nazionali nell'UE servizi digitali transfrontalieri innovativi, mantenendo nel contempo un ambiente online sicuro per tutti i cittadini dell'Unione, obiettivi che si possono realizzare soltanto a livello europeo. Per quanto riguarda specificamente le piattaforme di dimensioni molto grandi, si rende necessaria anche una vigilanza rafforzata a livello europeo, che permetta di coordinare e integrare le autorità di regolamentazione nazionali, tenuto conto del raggio d'azione paneuropeo di tali piattaforme nonché degli effetti della regolamentazione e della vigilanza su tali piattaforme.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta individua l'unico valore aggiunto dell'intervento dell'Unione volto ad affrontare il rischio di frammentazione giuridica derivante dalla divergenza di approcci normativi e di vigilanza (dunque senza tener conto della maggiore sicurezza e dell'accresciuta fiducia nei servizi digitali) in un possibile incremento degli scambi digitali transfrontalieri oscillante tra l'1 % e l'1,8 %, ossia l'equivalente di un incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi di EUR e 15,5 miliardi di EUR.

Per quanto riguarda il valore aggiunto derivante dall'applicazione delle misure, l'iniziativa offre vantaggi significativi in termini di efficienza nella cooperazione tra gli Stati membri e nella messa in comune di alcune risorse per l'assistenza tecnica a livello di UE e per le attività di ispezione e di audit dei sistemi di moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione e della pubblicità online sulle piattaforme di dimensioni molto grandi. Ciò a sua volta porta ad un aumento dell'efficacia delle misure di applicazione delle norme e di vigilanza, mentre il sistema vigente si affida in larga misura alle limitate capacità di vigilanza in un numero ridotto di Stati membri.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico costituisce il quadro principale per il funzionamento del mercato unico e la vigilanza sui servizi digitali e offre una struttura di base per un meccanismo di cooperazione generale per gli Stati membri, che contempla in linea di principio tutti i requisiti applicabili ai servizi digitali. La valutazione della direttiva ha indicato carenze in vari elementi di tale meccanismo di cooperazione, tra cui importanti aspetti procedurali come la mancanza di termini chiari per le risposte degli Stati membri, oltre a una generale mancanza di reattività alle richieste delle controparti. Nel corso degli anni ciò ha determinato una mancanza di fiducia tra gli Stati membri nell'affrontare le preoccupazioni relative ai prestatori di servizi digitali transfrontalieri, in particolare per ciò che riguarda le piattaforme online. Gli Stati membri hanno preferito disciplinare la materia in modo autonomo, in particolare introducendo norme diverse sugli obblighi per le piattaforme online e altri intermediari online in relazione a contenuti, merci o servizi illegali forniti dai loro utenti. Tale frammentazione giuridica ha gravi ripercussioni sia sulla capacità dei prestatori di servizi europei di espandersi nel mercato unico, sia sulla protezione e sulla sicurezza online dei cittadini dell'UE. La valutazione della direttiva e la valutazione d'impatto hanno indicato la necessità di definire una serie distinta di norme e requisiti a livello europeo, comprendente obblighi specifici per le piattaforme di dimensioni molto grandi, che richiederebbero meccanismi e strumenti di vigilanza adeguati e coerenti a livello europeo. Per tale motivo l'attuazione degli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento richiederebbe un meccanismo di cooperazione specifico a livello dell'Unione europea, con una struttura di governance che assicuri il coordinamento degli specifici organismi responsabili a livello dell'Unione e una vigilanza rafforzata e agile a livello di UE sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La legge sui servizi digitali definisce un nuovo quadro comune di prescrizioni applicabili ad alcuni servizi della società dell'informazione (servizi intermediari), che si spinge ben al di là del quadro di base fornito dalla direttiva sul commercio elettronico. Per questo motivo occorre istituire, con la presente proposta, una nuova funzione nazionale ed europea con compiti regolamentari e di vigilanza.

Per quanto riguarda le possibili sinergie con l'attuale modello di cooperazione previsto dalla direttiva sul commercio elettronico, il presente regolamento potrebbe dar luogo a sinergie, in particolare a livello nazionale, in quanto al coordinatore dei servizi digitali si potrebbe attribuire anche il compito di gestire le notifiche a norma dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico, benché il regolamento non lo prescriva.