TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 11 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)
Il comma 1 incrementa di 1 miliardo di euro per il 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa all'erogazione del Reddito di Cittadinanza.
Il comma 2 prevede per il 2021 che, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a
termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio
economico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell’attività
lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi
(attualmente è prevista la decadenza dal beneficio). A tali fini l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, è incrementata di 10 milioni di euro per
l’anno 2021.
Il comma 3 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021.
La RT afferma che dall’analisi condotta dall’osservatorio statistico relativo
all’attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 -
dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi all’erogazione del
beneficio nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, tale da rendere necessario un
incremento del relativo fondo.
Si riportano di seguito alcuni indicatori che confermano il trend di crescita. In
particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020 con il
relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito
almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei
familiari beneficiari raggiunto su base mensile.
Anno di riferimento Media erogazioni RdC per mese Tasso di Crescita
2019 430.859.967
2020 593.223.126 +38%
Anno di riferimento Nuclei con almeno un beneficio nell’anno
2019 1.108.446
2020 1.581.629
Mese e anno di riferimento Max nuclei beneficiari correnti nel mese
Dicembre 2019 1.027.760
Settembre 2020 1.264.118
Gennaio 2021 1.266.926
In relazione al comma 2, l'effetto della modifica apportata è quello di incoraggiare
la platea dei soggetti già beneficiari del RdC all’ingresso nel mondo del lavoro,
favorendo l'occupazione anche per lavori di breve durata o con reddito marginale. La
durata della sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro che ha prodotto
la variazione di reddito familiare. Negli anni 2019 e 2020 il numero di nuclei
beneficiari cui è stato posto in decadenza il beneficio del Reddito di Cittadinanza per
variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato è di circa 43.000
(18.000 nel 2019 e 25.000 nel 2020). Al termine dell’attività lavorativa, a tali nuclei
potrebbe essere concesso nuovamente il beneficio presentando una nuova domanda
soddisfacendo il requisito economico del valore del reddito familiare. A normativa
vigente, nel caso in cui un beneficiario di RDC avvii un rapporto di lavoro dipendente
a tempo determinato, egli ha l’obbligo di comunicare il reddito presunto derivante
dall’attività lavorativa per l’anno solare in corso; il beneficio decade qualora la
variazione reddituale conseguente l’avvio dell’attività lavorativa comporti il
superamento della soglia prevista per l’erogazione del beneficio. Tuttavia al termine
del periodo lavorativo può ripresentare domanda godendo, dal mese successivo,
nuovamente del beneficio (si precisa che i redditi rilevanti ai fini della concessione
della prestazione sono quelli riportati nella dichiarazione sostitutiva unica presentata al
momento della domanda e riferiti al secondo anno solare antecedente alla
presentazione).
La disposizione in esame consente la sospensione, e non la decadenza, del beneficio
durante l’attività lavorativa e la riattivazione automatica dello stesso al termine del
rapporto di lavoro senza un’ulteriore domanda da parte del beneficiario. Ciò comporta
quindi di fatto un anticipo di spesa per l’anno 2021 quantificato in media per un mese
(tenuto conto del maggiore automatismo di riconoscimento del beneficio derivante
dalla disposizione in esame) per circa 20.000 soggetti, da cui deriva la necessità di
incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l’anno
2021.
Al riguardo, premesso che per il 2021 la dotazione dell'autorizzazione di spesa per
il Rdc ammontava, prima del presente intervento, a circa 7,6 miliardi di euro e che per
il 2020 - anno, verosimilmente, di massimo impatto negativo sull'attività economica
dell'emergenza pandemica - le risorse erogate per tale strumento dovrebbero essersi
attestate intorno ai 7,2 miliardi di euro
42, si ritiene congruo e sufficientemente
prudenziale rispetto ad eventuali, ulteriori esigenze lo stanziamento aggiuntivo di 1
miliardo di euro, che costituisce comunque limite massimo di spesa.
In relazione alla quantificazione dell'onere di cui al comma 2, mentre non si hanno
rilievi circa la platea considerata (circa 20.000 soggetti) alla luce dei dati forniti,
mentre si rileva che l'importo medio mensile del trattamento implicitamente ipotizzato
(500 euro) è più basso della media degli importi erogati, pari a 583 euro secondo le
ultime rilevazioni relative ai primi due mesi del 2021
43.
Per quanto riguarda la stima di un mese aggiuntivo di erogazione rispetto alla
situazione attuale, essa appare corretta alla luce del maggiore automatismo che
comporta la norma.
Tuttavia, un chiarimento appare necessario sulle conseguenze del superamento del
limite massimo di 6 mesi di sospensione imposto dal comma 2. Andrebbe infatti
chiarito se, terminato il periodo massimo di sospensione, intervenga la decadenza
oppure il ripristino dell'erogazione. In tale ultimo, caso si avrebbero maggiori oneri
rispetto a quelli stimati con l'anticipo di un mese, per quei beneficiari che hanno
rapporti di lavoro a tempo determinato più lunghi di sei mesi, con il reintegro nella
percezione del beneficio anche prima del mese di anticipo indicato dalla RT (ad
esempio chi ha un contratto di nove mesi avrebbe tre mesi di anticipo nel reintegro).
42 Cfr. Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM, marzo 2021; Tavola 4. L'importo per il 2020 è pari a 7 miliardi e 128 milioni di euro, considerando invece gli ultimi 12 mesi (marzo 2020- febbraio 2021) che escludono quindi i mesi precedenti l'inizio della pandemia, l'importo annuo è di 7 miliardi e 350 milioni di euro.
43 Cfr. Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM, marzo 2021; Tavola 4. L'importo medio mensile dall'attivazione del Reddito è di 555 euro, ma negli ultimi 12 mesi l'importo è aumentato attestandosi a 570 euro circa, per arrivare a 583 euro di media nei mesi di gennaio-febbraio 2021.