• Non ci sono risultati.

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Nel documento Marzo 2021 (pagine 47-50)

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 11 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Il comma 1 incrementa di 1 miliardo di euro per il 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa all'erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Il comma 2 prevede per il 2021 che, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a

termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),

numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio

economico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell’attività

lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi

(attualmente è prevista la decadenza dal beneficio). A tali fini l’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, è incrementata di 10 milioni di euro per

l’anno 2021.

Il comma 3 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente

articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021.

La RT afferma che dall’analisi condotta dall’osservatorio statistico relativo

all’attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 -

dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi all’erogazione del

beneficio nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, tale da rendere necessario un

incremento del relativo fondo.

Si riportano di seguito alcuni indicatori che confermano il trend di crescita. In

particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020 con il

relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito

almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei

familiari beneficiari raggiunto su base mensile.

Anno di riferimento Media erogazioni RdC per mese Tasso di Crescita

2019 430.859.967

2020 593.223.126 +38%

Anno di riferimento Nuclei con almeno un beneficio nell’anno

2019 1.108.446

2020 1.581.629

Mese e anno di riferimento Max nuclei beneficiari correnti nel mese

Dicembre 2019 1.027.760

Settembre 2020 1.264.118

Gennaio 2021 1.266.926

In relazione al comma 2, l'effetto della modifica apportata è quello di incoraggiare

la platea dei soggetti già beneficiari del RdC all’ingresso nel mondo del lavoro,

favorendo l'occupazione anche per lavori di breve durata o con reddito marginale. La

durata della sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro che ha prodotto

la variazione di reddito familiare. Negli anni 2019 e 2020 il numero di nuclei

beneficiari cui è stato posto in decadenza il beneficio del Reddito di Cittadinanza per

variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato è di circa 43.000

(18.000 nel 2019 e 25.000 nel 2020). Al termine dell’attività lavorativa, a tali nuclei

potrebbe essere concesso nuovamente il beneficio presentando una nuova domanda

soddisfacendo il requisito economico del valore del reddito familiare. A normativa

vigente, nel caso in cui un beneficiario di RDC avvii un rapporto di lavoro dipendente

a tempo determinato, egli ha l’obbligo di comunicare il reddito presunto derivante

dall’attività lavorativa per l’anno solare in corso; il beneficio decade qualora la

variazione reddituale conseguente l’avvio dell’attività lavorativa comporti il

superamento della soglia prevista per l’erogazione del beneficio. Tuttavia al termine

del periodo lavorativo può ripresentare domanda godendo, dal mese successivo,

nuovamente del beneficio (si precisa che i redditi rilevanti ai fini della concessione

della prestazione sono quelli riportati nella dichiarazione sostitutiva unica presentata al

momento della domanda e riferiti al secondo anno solare antecedente alla

presentazione).

La disposizione in esame consente la sospensione, e non la decadenza, del beneficio

durante l’attività lavorativa e la riattivazione automatica dello stesso al termine del

rapporto di lavoro senza un’ulteriore domanda da parte del beneficiario. Ciò comporta

quindi di fatto un anticipo di spesa per l’anno 2021 quantificato in media per un mese

(tenuto conto del maggiore automatismo di riconoscimento del beneficio derivante

dalla disposizione in esame) per circa 20.000 soggetti, da cui deriva la necessità di

incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l’anno

2021.

Al riguardo, premesso che per il 2021 la dotazione dell'autorizzazione di spesa per

il Rdc ammontava, prima del presente intervento, a circa 7,6 miliardi di euro e che per

il 2020 - anno, verosimilmente, di massimo impatto negativo sull'attività economica

dell'emergenza pandemica - le risorse erogate per tale strumento dovrebbero essersi

attestate intorno ai 7,2 miliardi di euro

42

, si ritiene congruo e sufficientemente

prudenziale rispetto ad eventuali, ulteriori esigenze lo stanziamento aggiuntivo di 1

miliardo di euro, che costituisce comunque limite massimo di spesa.

In relazione alla quantificazione dell'onere di cui al comma 2, mentre non si hanno

rilievi circa la platea considerata (circa 20.000 soggetti) alla luce dei dati forniti,

mentre si rileva che l'importo medio mensile del trattamento implicitamente ipotizzato

(500 euro) è più basso della media degli importi erogati, pari a 583 euro secondo le

ultime rilevazioni relative ai primi due mesi del 2021

43

.

Per quanto riguarda la stima di un mese aggiuntivo di erogazione rispetto alla

situazione attuale, essa appare corretta alla luce del maggiore automatismo che

comporta la norma.

Tuttavia, un chiarimento appare necessario sulle conseguenze del superamento del

limite massimo di 6 mesi di sospensione imposto dal comma 2. Andrebbe infatti

chiarito se, terminato il periodo massimo di sospensione, intervenga la decadenza

oppure il ripristino dell'erogazione. In tale ultimo, caso si avrebbero maggiori oneri

rispetto a quelli stimati con l'anticipo di un mese, per quei beneficiari che hanno

rapporti di lavoro a tempo determinato più lunghi di sei mesi, con il reintegro nella

percezione del beneficio anche prima del mese di anticipo indicato dalla RT (ad

esempio chi ha un contratto di nove mesi avrebbe tre mesi di anticipo nel reintegro).

42 Cfr. Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM, marzo 2021; Tavola 4. L'importo per il 2020 è pari a 7 miliardi e 128 milioni di euro, considerando invece gli ultimi 12 mesi (marzo 2020- febbraio 2021) che escludono quindi i mesi precedenti l'inizio della pandemia, l'importo annuo è di 7 miliardi e 350 milioni di euro.

43 Cfr. Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM, marzo 2021; Tavola 4. L'importo medio mensile dall'attivazione del Reddito è di 555 euro, ma negli ultimi 12 mesi l'importo è aumentato attestandosi a 570 euro circa, per arrivare a 583 euro di media nei mesi di gennaio-febbraio 2021.

Un'ulteriore interpretazione potrebbe riferire il limite di sei mesi non al periodo

massimo di sospensione ma al contratto di lavoro per cui si avrebbe decadenza sin

dall'inizio nel caso di nuova attività lavorativa superiore a sei mesi.

Nel documento Marzo 2021 (pagine 47-50)