TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)
(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)
I commi 1 e 2 dell’articolo 15 stabiliscono l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno
2021 di due discipline temporanee - relative a "lavoratori fragili" - che hanno trovato già applicazione
per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline
prevedono:
44 Cfr. ultimo elenco.
per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi
45, l'equiparazione
del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di
assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed
economico, al ricovero ospedaliero. La novella di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, oltre
alla suddetta proroga del termine temporale, opera alcuni chiarimenti ed introduce la limitazione
dell’equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta -
neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area
di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile. Per la
fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta
pari all’importo già vigente di 282,1 milioni di euro;
la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile,
anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o
area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento
di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
Il comma 3 opera un coordinamento tecnico, al fine di includere esplicitamente, nelle due proroghe
fino al 30 giugno 2021 in oggetto, anche il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Il comma 4 eleva da 53,9 a 157 milioni di euro l’importo dell'autorizzazione di spesa già prevista
per il 2021 (articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020), intesa a garantire la sostituzione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche
pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.
Il comma 5 rinvia all'articolo 42 per la copertura dell’onere derivante dal comma 4, pari a 103,1
milioni di euro per l’anno 2021.
La RT afferma che per la stima degli effetti finanziari della proroga dei commi 1 e
2 è stata estratta dagli archivi amministrativi dell’INPS la media giornaliera dei
beneficiari dell’articolo 26, comma 2, riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima
ondata della pandemia), che è risultata pari a circa 10.000 soggetti. Inoltre, per tener
conto che il periodo di assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto, la
platea è stata incrementata del 10%. Considerando una retribuzione di riferimento pari
a 80 euro si perviene ad un onere complessivo (indennità a carico dell'INPS, oneri del
datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 142,8 milioni di euro, di cui 35,4 per
contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge
di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021, pari a 282,1 milioni di euro
per l’anno 2021 (calcolato, come evidenziato nella RT alla legge n. 178 del 2020 in
assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità (comma 482)),
la RT ritiene lo stesso capiente per consentire l’applicazione della disposizione
limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore
ricorso nei primi due mesi dell’anno e garantendo in ogni caso i necessari gradi di
prudenzialità.
Con riferimento all’eventuale riduzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di
indennità di accompagnamento si chiarisce che l’INPS non ha proceduto a tale
45 Si tratta di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
riduzione in quanto, come specificato nel messaggio 18291/2011, tale riduzione
avviene solo nel caso in cui il ricovero sia gratuito e con retta o mantenimento a totale
carico di ente pubblico. Pertanto, tale modifica al comma 2 rappresenta solo un
chiarimento del dettato normativo e non produce maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
In ogni caso la proroga di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n.
18 del 2020 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di
sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021.
Al riguardo, la quantificazione dei costi pari a 103,1 milioni di euro tiene conto della
platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere
oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: percentuale delle attività
scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto
tale, non incompatibile per gli insegnanti cd. “fragili”; giorni di interruzione per
festività pasquali o per termine dell’anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi
gradi delle scuole, nel mese di giugno, secondo un calendario diversificato a livello
regionale. In tali termini viene adeguata la relativa autorizzazione di spesa, di cui
all’articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020.
Pertanto dall’articolo in esame derivano maggiori oneri per l’anno 2021 pari a 103,1
milioni di euro, ai quali si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.
Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive al presente articolo i seguenti effetti:
(milioni di euro)
SNF (anche di
cassa) Fabbisogno Indebitamento netto
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Incremento autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 483 della legge n.
178/2020 s c 103,1 103,1 103,1
Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n.
178/2020-effetti riflessi e t/c 50,0 50,0
Al riguardo, in relazione ai commi 1 e 2, si ricorda che l'omologo stanziamento
previsto ab initio dal decreto-legge n. 18 del 2020 per il periodo compreso fra il 18
marzo e il 30 aprile 2020 (54 giorni) era pari a 130 milioni di euro, mentre il comma
482 citato dalla presente RT stanziava per la medesima misura 282,1 milioni di euro
per i 59 giorni compresi fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021.
Posto che la norma in esame, pur triplicando il periodo di riferimento (da due a sei
mesi), non incrementa lo stanziamento della legge di bilancio 2021 alla luce dei dati
amministrativi INPS, evidentemente non disponibili all'epoca dell'approvazione della
legge di bilancio, in cui la relativa RT stimava una platea più ampia affermando che
non esistevano fonti informative
46, si osserva comunque che il dato storico del periodo
46 In particolare, la relazione tecnica stimava una platea di 62.400 soggetti e una retribuzione di 85 euro giornalieri.