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(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

Nel documento Marzo 2021 (pagine 54-57)

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

I commi 1 e 2 dell’articolo 15 stabiliscono l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno

2021 di due discipline temporanee - relative a "lavoratori fragili" - che hanno trovato già applicazione

per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline

prevedono:

44 Cfr. ultimo elenco.

 per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi

45

, l'equiparazione

del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di

assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed

economico, al ricovero ospedaliero. La novella di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, oltre

alla suddetta proroga del termine temporale, opera alcuni chiarimenti ed introduce la limitazione

dell’equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta -

neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area

di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile. Per la

fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta

pari all’importo già vigente di 282,1 milioni di euro;

 la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile,

anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o

area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento

di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Il comma 3 opera un coordinamento tecnico, al fine di includere esplicitamente, nelle due proroghe

fino al 30 giugno 2021 in oggetto, anche il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e la data di entrata

in vigore del presente decreto.

Il comma 4 eleva da 53,9 a 157 milioni di euro l’importo dell'autorizzazione di spesa già prevista

per il 2021 (articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020), intesa a garantire la sostituzione del

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche

pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.

Il comma 5 rinvia all'articolo 42 per la copertura dell’onere derivante dal comma 4, pari a 103,1

milioni di euro per l’anno 2021.

La RT afferma che per la stima degli effetti finanziari della proroga dei commi 1 e

2 è stata estratta dagli archivi amministrativi dell’INPS la media giornaliera dei

beneficiari dell’articolo 26, comma 2, riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima

ondata della pandemia), che è risultata pari a circa 10.000 soggetti. Inoltre, per tener

conto che il periodo di assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto, la

platea è stata incrementata del 10%. Considerando una retribuzione di riferimento pari

a 80 euro si perviene ad un onere complessivo (indennità a carico dell'INPS, oneri del

datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 142,8 milioni di euro, di cui 35,4 per

contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge

di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021, pari a 282,1 milioni di euro

per l’anno 2021 (calcolato, come evidenziato nella RT alla legge n. 178 del 2020 in

assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità (comma 482)),

la RT ritiene lo stesso capiente per consentire l’applicazione della disposizione

limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore

ricorso nei primi due mesi dell’anno e garantendo in ogni caso i necessari gradi di

prudenzialità.

Con riferimento all’eventuale riduzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di

indennità di accompagnamento si chiarisce che l’INPS non ha proceduto a tale

45 Si tratta di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

riduzione in quanto, come specificato nel messaggio 18291/2011, tale riduzione

avviene solo nel caso in cui il ricovero sia gratuito e con retta o mantenimento a totale

carico di ente pubblico. Pertanto, tale modifica al comma 2 rappresenta solo un

chiarimento del dettato normativo e non produce maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

In ogni caso la proroga di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n.

18 del 2020 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di

sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Al riguardo, la quantificazione dei costi pari a 103,1 milioni di euro tiene conto della

platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere

oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: percentuale delle attività

scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto

tale, non incompatibile per gli insegnanti cd. “fragili”; giorni di interruzione per

festività pasquali o per termine dell’anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi

gradi delle scuole, nel mese di giugno, secondo un calendario diversificato a livello

regionale. In tali termini viene adeguata la relativa autorizzazione di spesa, di cui

all’articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020.

Pertanto dall’articolo in esame derivano maggiori oneri per l’anno 2021 pari a 103,1

milioni di euro, ai quali si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive al presente articolo i seguenti effetti:

(milioni di euro)

SNF (anche di

cassa) Fabbisogno Indebitamento netto

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Incremento autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 483 della legge n.

178/2020 s c 103,1 103,1 103,1

Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n.

178/2020-effetti riflessi e t/c 50,0 50,0

Al riguardo, in relazione ai commi 1 e 2, si ricorda che l'omologo stanziamento

previsto ab initio dal decreto-legge n. 18 del 2020 per il periodo compreso fra il 18

marzo e il 30 aprile 2020 (54 giorni) era pari a 130 milioni di euro, mentre il comma

482 citato dalla presente RT stanziava per la medesima misura 282,1 milioni di euro

per i 59 giorni compresi fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021.

Posto che la norma in esame, pur triplicando il periodo di riferimento (da due a sei

mesi), non incrementa lo stanziamento della legge di bilancio 2021 alla luce dei dati

amministrativi INPS, evidentemente non disponibili all'epoca dell'approvazione della

legge di bilancio, in cui la relativa RT stimava una platea più ampia affermando che

non esistevano fonti informative

46

, si osserva comunque che il dato storico del periodo

46 In particolare, la relazione tecnica stimava una platea di 62.400 soggetti e una retribuzione di 85 euro giornalieri.

marzo-giugno 2020 potrebbe non essere paragonabile a quello dei mesi marzo-giugno

2021. Infatti, le limitazioni alle attività lavorative lo scorso anno erano

considerevolmente superiori a quelle in atto e prevedibili nei prossimi mesi e pertanto

la relativa platea di persone che ricevono la prescrizione di assenza dal servizio per

motivi di salute potrebbe essere nel 2021 più ampia di quella registrata nella primavera

del 2020.

Per quanto riguarda gli altri dati forniti, la retribuzione di riferimento appare

ragionevole e la quantificazione indicata (142,8 milioni di euro) appare molto

prudenziale, ponendo di fatto a carico della finanza pubblica l'intero onere della

retribuzione normalmente spettante. Ovviamente, in termini di effetti sui saldi,

l'impatto differenziato (conseguente alla presenza della contribuzione figurativa come

parte dell'onere) è già scontato nello stanziamento previsto dalla legge di bilancio per

il 2021.

In relazione al comma 4, premesso che l'onere è comunque configurato in termini di

tetto di spesa, si osserva che la RT, pur indicando dei parametri rilevanti per la corretta

stima dell'onere, non provvede a corredarli di valori quantitativi, per cui l'onere

indicato, pur rilevando che risulta proporzionato a quello previsto per il primo

bimestre del 2021 (che era stato stimato pari a 54 milioni di euro circa

47

), non risulta di

per sé verificabile. Nulla da osservare in merito all'ammontare degli effetti riflessi

(maggiori entrate) in termini di indebitamento e fabbisogno, sulla base dell'onere

diretto di 103,1 milioni di euro.

Nel documento Marzo 2021 (pagine 54-57)