Le coppie di fatto, anche se non sono ancora unitariamente disciplinate, non possono dirsi irrilevanti per il diritto in quanto hanno diritti e doveri previsti in modo sparso da leggi specifiche, dalla giurisprudenza o dall’autonomia contrattuale.
Con riferimento alle disposizioni legislative, a titolo puramente esemplificativo, osserviamo come una tra le prime leggi del nostro
ordinamento che fa riferimento ai diritti dei conviventi è il D.L 27 ottobre 1918 n. 1726 che prevede che al sussistere di tutti i
requisiti, oltre alla vedova anche alla convivente spetta la pensione di guerra.
Inoltre, a livello di legislazione ordinaria, troviamo molteplici norme che si riferiscono alla famiglia di fatto, tra cui per esempio: art. 4 d.p.r 30 maggio 1989, n. 223 che definisce la famiglia ai fini anagrafici come “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”; poi l’ordinamento penitenziario l. 26 luglio 1975 che all’art 30 prevede la concessione di permessi ai condannati in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o del convivente, e in un’altra disposizione
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prevede che gli incontri con i detenuti possano essere chiesti sia dai familiari del recluso sia dal convivente di questo.
Si possono ancora menzionare altre norme che sono contenute nel Codice di procedura penale e nel Codice civile come l’art 199.3 lett. a) c.p.p, già sopra citato (che prevede la facoltà di astenersi dal deporre in giudizio per chi pur non essendo coniuge dell’imputato come tale conviva o abbia convissuto con esso) e poi l’art 342 bis del c.c il quale prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti diretti ad ordinare la cessazione della condotta e l’allontanamento della casa familiare (così pure la l. n. 154/2001 estende una previsione analoga ai fatti di rilevanza penale).
La famiglia di fatto viene citata anche nella legge sulla procreazione assistita, l n. 40 del 2004, che consente, all’art 5, la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita non solo ai coniugi ma anche ai conviventi di sesso diverso, in età potenzialmente fertile e entrambi in vita.
Inoltre, il Garante della privacy, con decisione del 17 settembre 2009, ha riconosciuto il diritto del convivente a richiedere copia della cartella clinica del partner deceduto nonostante l’opposizione degli eredi.
E un altro esempio di equiparazione di diritti tra coniugi e conviventi che esiste nel nostro ordinamento è il Codice delle assicurazioni private (DLgs 7 settembre 2005, n. 209) che, all’art 129, equipara, ai fini dell’esclusione, limitatamente ai danni alle cose, dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, il
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Di contro, una rilevante differenza tra matrimonio e unione civile si ha con riferimento all’eredità: infatti, mentre nel caso di matrimonio se uno dei due coniugi muore l’altro succede come erede, in una coppia di fatto, il partner superstite non diventa erede salvo che non sia nominato tale per testamento, ma come è noto non si può disporre per testamento di tutto il patrimonio ma solo di una parte di esso cioè della quota cd. disponibile perché la legge garantisce i discendenti, gli ascendenti e i collaterali del defunto, nell’ordine e secondo le regole stabilite da questa, che hanno diritto su gran parte del patrimonio per successione legittima; quindi il rischio di un convivente a differenza di un coniuge è quello di vedersi annulla o ridotta la sua eredità ricevuta per testamento.
3.2 - I contratti di convivenza
Gli accordi di convivenza rappresentano una soluzione in più del tentativo dare una tutela alle coppie omossessuali e ai conviventi more uxorio. In vigore dal dicembre del 2013, ma ancora oggi poco conosciuti, sono contratti con cui una coppia definisce le regole della propria convivenza mediante la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e ad alcuni limitati aspetti della vita personali che si possono sottoscrivere in qualsiasi momento della convivenza e possono anche definire rapporti patrimoniali in caso di cessazione del rapporto di convivenza.
Essi possono regolamentare la partecipazione di ciascun partner alle spese comuni o all’attività domestica, l’assegnazione anche futura dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione), la definizione dei rapporti patrimoniali reciproci in caso di cessazione della convivenza, la facoltà di assistenza reciproca in tutti i casi di
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malattia fisica o psichica o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno, e qualsiasi altra regola dell’assetto patrimoniale definita secondo le specifiche esigenze dei conviventi.
Invece non possono essere disciplinati, tramite i suddetti patti, i rapporti strettamente personali che attengono alla sfera dei diritti individuali e che non possono costituire oggetto di negoziazione giuridica e i rapporti successori in quanto nel nostro ordimento vige il divieto dei patti successori e quindi si può disporre del proprio
patrimonio solo mediante testamento. L’accordo viene stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata che costituiscono titolo esecutivo qualora uno dei conviventi debba agire in giudizio per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti da parte del partner inadempiente.
La durata “naturale” del contratto di convivenza coincide con
quella del rapporto. Il contratto di convivenza e soggetto alle disposizioni previste
per tutti i contratti, per cui può essere sciolto solo per mutuo consenso ovvero per le cause ammesse dalla legge. Così per esempio ciascun partner potrà richiedere potrà chiedere la risoluzione in caso di inadempimento dell’altro partner, sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Inoltre le parti potranno riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso.58