di Alessandro Ventura
5. Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini di presenta- presenta-zione delle domande di trattamenti previdenziali e assistenziali
5.1. Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’art. 8, l. n. 334/1968, ovunque residenti o domiciliati sul territorio naziona-le, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (che, se-condo la normativa vigente deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno suc-cessivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto) è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020, ai sensi dell’art. 32, decreto “cura Italia” (88).
5.2. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
L’art. 33 del decreto “cura Italia” allunga da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020.
Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione invo-lontaria del rapporto di lavoro.
Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della doman-da di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore (89).
Con riguardo alle indennità NASpI e DIS-COLL la proroga dei termini è prevista per tutti gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A fronte dell’ampliamento dei termini di presentazione, restano salvi gli ordinari termini di decorrenza delle presta-zioni: dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di la-voro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presen-tata successivamente all’ottavo giorno; dal sessantottesimo giorno successivo alla da-ta di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presenda-tada-ta oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Collateralmente, sono da reputarsi ugualmente prorogati anche i termini relativi agli obblighi di comunicazione all’Inps del reddito annuo presunto in caso di
instaura-(88) Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle do-mande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributivi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali (si ve-da la circ. Inps. n. 49/2020).
(89) Le prime indicazioni in merito sono state fornite dall’Inps con mess. n. 1286/2020.
zione di un nuovo rapporto di lavoro in costanza di percezione del trattamento di disoccupazione (di cui agli artt. 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, e 15, comma 12, d.lgs.
n. 22/2015) (90).
5.3. Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assi-curative erogate dall’INPS e dall’INAIL sono sospesi di diritto (ex art. 34, decreto cura Italia).
L’Istituto previdenziale, con messaggio 20 maggio 2020, n. 2097, fornisce le istru-zioni operative in ordine ai termini di decadenza relativi alle prestaistru-zioni assistenziali di invalidità civile, cecità civile, sordità handicap e disabilità. In conseguenza, «le visite medico legali di accertamento di invalidità civile restano sospese, con eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti». Resta salva la decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all’accertamento del requisito sanitario che decorrerà dal primo giorno del mese suc-cessivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Nella stessa sede l’Istituto comunica che le prestazioni di invalidità civile continue-ranno ad essere erogate ai titolari di permesso di soggiorno in scadenza, di cui sia stata prorogata la validità in applicazione dell’art. 103, comma 2-quater, d.l. n.
18/2020 (come modificato dalla legge di conversione, l. n. 27/2020). La predetta di-sposizione fa salva la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi fi-no al 31 agosto 2020.
5.4. Sospensione dei termini in materia assistenziale
In aggiunta alle disposizioni valevoli generalmente in materia previdenziale e assi-stenziale introdotte dall’art. 34 del decreto “cura Italia”, che sospende i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all’Inail per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giu-gno 2020, il legislatore introduce un’ulteriore disposizione riferita specificamente alle prestazioni assistenziali all’art. 42, comma 1, d.l. n. 18/2020.
La norma, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sospende i termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail, i relativi termini di prescrizione, nonché i termini di revisione della rendita su domanda del titolare o su disposizione dell’Inail, che scadano nel periodo di sospensione (91). Det-ti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
(90) In caso di decadenza della prestazione per violazione degli obblighi di comunicazione, l’Inps di-spone il riesame delle domande d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comu-nicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020 (cfr. circ.
Inps. n. 49/2020).
(91) Cfr. circ. Inail 3 aprile 2020, n. 13.
In via generale i termini di prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni Inail, sono fissati in tre anni dal giorno dell’infortunio o della manifestazione della malattia professionale (ai sensi dell’art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche) (92).
(92) Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell’art. 135 del citato d.P.R. n.
1124/1965, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali. La normativa infortunistica prevede termini differenziati per eventi speciali, sul punto cfr. circ. Inail n. 13/2020.