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Disposizioni relative all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale combattenti - ONC)

Nel documento Regione LazioLeggi Regionali (pagine 76-79)

1. Il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 12/2016 è sostituito dal seguente:

“7. Su richiesta dei soggetti interessati, la Regione e le aziende sanitarie locali

hanno facoltà di alienare opere o costruzioni realizzate su terreni appartenenti al

proprio patrimonio disponibile, a condizione che sussistano idonei titoli abilitativi.

Le opere o le costruzioni così realizzate possono essere alienate al prezzo

individuato con riferimento al valore di mercato dell’edificio, determinato dalle

quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), detratto il valore dei

materiali ovvero l’aumento di valore recato al fondo sul quale è stata realizzata

l’opera o la costruzione ai sensi dell’articolo 936, secondo comma, del codice civile.

In caso di alienazione a comuni, al prezzo determinato ai sensi del secondo periodo

si applicano le riduzioni di cui al comma 7bis. La direzione regionale competente

in materia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali, pubblica in apposita sezione del sito web istituzionale l’elenco dei terreni

con riferimento ai quali è stata presentata richiesta di alienazione ai sensi del

presente comma.”.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione

consiliare competente in materia, definisce le modalità applicative delle disposizioni di

cui all’articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2016, come modificato dal presente articolo.

3. La Giunta regionale può dare attuazione all’articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016,

relativo all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale combattenti

(ONC), adeguando il regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo

19, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 per la gestione e la valorizzazione

del patrimonio immobiliare regionale e successive modifiche. A tal fine, gli istituti ivi

previsti, per quanto compatibili con il medesimo articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016,

si estendono agli immobili appartenuti all’ex ONC, ivi compresi quelli inseriti nell’elenco

denominato “banca della terra” di cui all’articolo 18, comma 3, della l.r. 12/2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, qualora i beni appartenuti alla disciolta ONC siano

stati oggetto di contratti che, al momento della loro sottoscrizione, non abbiano prodotto

il trasferimento di proprietà ai contraenti, i medesimi beni possono essere alienati a coloro

che, ai sensi delle norme e dei regolamenti regionali vigenti, hanno titolo all’acquisto. Il

prezzo di vendita è determinato secondo i criteri stabiliti all’articolo 31, comma 48, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo) ed è dedotto dagli acconti di cui risulta comprovato il pagamento, rivalutati alla

data della proposta o della richiesta di acquisto.

5. Per favorire la partecipazione dei comuni ai programmi unitari di valorizzazione

territoriale promossi dalla Regione ai sensi dell’articolo 3ter, comma 2, del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di

investimento immobiliare) e successive modifiche, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 410, è riconosciuta, agli enti locali interessati dal

procedimento, una quota fino al sessanta per cento dell’aumento di valore attribuito agli

immobili di proprietà della Regione. In caso di vendita dei medesimi immobili, le

percentuali previste dell’articolo 3ter, comma 7 del d.l. 351/2011 si applicano in misura

massima. La regolamentazione per l’attribuzione di tali benefici è definita dalla Giunta

regionale al momento dell’approvazione del programma unitario di valorizzazione

territoriale.

Art. 62

(Disposizioni per favorire gli investimenti dei concessionari

dei beni patrimoniali e demaniali regionali)

1. I soggetti pubblici e privati, anche senza scopo di lucro, che in forza di contratti e

provvedimenti amministrativi detengono in concessione d’uso e gestione i beni immobili

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali o di interesse pubblico nonché delle attività economiche ad esse

correlate, previa deliberazione della Giunta regionale possono acquisire i medesimi beni

in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 952 del codice civile, sulla base di un piano

economico e finanziario di investimenti per la loro successiva valorizzazione,

riqualificazione funzionale e ampliamento. La durata del diritto di superficie non può

eccedere la residua durata della concessione, comprensiva dei rinnovi previsti dal

contratto, salvo che il concessionario non sia un’amministrazione pubblica inserita nel

conto economico consolidato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche. La cessione

del diritto di superficie per un tempo eccedente i limiti di cui al precedente periodo, e

comunque non superiore ai cinquant’anni, avviene in esito a una procedura negoziata,

preceduta dalla pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica, a cui partecipa lo stesso

concessionario. La procedura prevista dal precedente periodo stabilisce l’obbligo per

l’aggiudicatario, qualora diverso dal concessionario, di rifondere quest’ultimo dagli

eventuali investimenti effettuati sul bene e non ancora ammortizzati, da indicare nel

bando.

Art. 63

(Misure per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e

culturale)

1. La Regione, d’intesa con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, universitarie e

culturali interessati, promuove la realizzazione di progetti e la stipula di convenzioni in

favore dei giovani e degli studenti residenti nel territorio regionale, diretti a favorire la

diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 64

(Ricognizione dei dati relativi alla sicurezza degli edifici del patrimonio regionale)

1. Al fine di garantire il monitoraggio delle condizioni di sicurezza strutturale degli

edifici appartenenti al patrimonio regionale, la direzione regionale competente in materia

di lavori pubblici elabora una ricognizione dei dati disponibili in materia.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è trasmessa al Consiglio regionale entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 65

(Disposizioni sul patrimonio e la messa in liquidazione

della società SAN.IM S.p.A. Abrogazione)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 41 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, relativo alla finanza degli enti territoriali, e successive modifiche

e all’articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo alla ristrutturazione del debito delle Regioni e

successive modifiche, la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per

porre in essere un’operazione finanziaria di rinegoziazione, anche tramite l’accesso al

mercato dei capitali, che consenta una riduzione del valore finanziario delle passività

totali a carico della Regione, risultanti dall’operazione finanziaria di cui all’articolo 8

della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e

razionalizzazione della spesa sanitaria) e successive modifiche.

2. La Regione è, altresì, autorizzata ad assumere in proprio i rapporti attivi e passivi

di SAN.IM S.p.A. connessi all’operazione finanziaria di cui al comma 1. All’esito di tali

attività, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa

in liquidazione di SAN.IM S.p.A.

3. Al fine di favorire l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto

previsto dall’articolo 19, comma 9, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo

a disposizioni in materia di beni immobili regionali, e successive modifiche, gli immobili

di proprietà della società SAN.IM S.p.A., di cui all’articolo 8 della l.r. 16/2001, destinati

ad uso sanitario, sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà agli enti del servizio

sanitario regionale che utilizzano tali beni immobili in virtù dei contratti di locazione

finanziaria sottoscritti con la medesima società SAN.IM S.p.A.. Il trasferimento decorre,

agli effetti giuridici, dalla data di adozione degli atti deliberativi di inserimento del bene

nell’inventario dei beni immobili da parte dei singoli enti del servizio sanitario regionale.

4. Il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 16/2001, relativo all’alienazione del patrimonio

immobiliare delle aziende sanitarie locali, è abrogato.

Art. 66

(Piano di monitoraggio delle competenze professionali presenti nella Regione, negli

enti strumentali e nelle società controllate dalla Regione)

1. La Giunta regionale, al fine di elaborare modelli organizzativi più semplici ed

efficienti e di valorizzare le competenze professionali del personale della Regione, degli

enti strumentali e delle società controllate dalla stessa Regione, elabora linee guida al fine

di promuovere la realizzazione di un piano di monitoraggio delle competenze

professionali presenti all’interno dei predetti enti.

Art. 67

Nel documento Regione LazioLeggi Regionali (pagine 76-79)

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