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c) esprime pareri facoltativi a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio

Nel documento Regione LazioLeggi Regionali (pagine 71-74)

regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.

3. Il Presidente della commissione consiliare che ha licenziato la proposta di

legge, nei casi descritti dal comma 2, lettere a) e b), trasmette quest’ultima al

CAL che esprime l pareri di propria competenza entro quindici giorni dal

ricevimento delle proposte, salvo che il Presidente del Consiglio non stabilisca

un termine più breve al fine di poter garantire la programmazione dei lavori

dell’Aula. Il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale

l’assegnazione di un ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, e può

richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere

non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole.

4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia

espresso parere negativo o parere favorevole condizionatamente a modificazioni

specificatamente formulate alle quali l’Aula non intenda adeguarsi, l’Aula stessa

può procedere all’approvazione della proposta con la maggioranza assoluta dei

propri componenti.

5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono inviati al Presidente del

Consiglio regionale, il quale ne dà comunicazione all’Aula.”.

2. In fase di prima attuazione delle modifiche alla l.r. 1/2007 introdotte dal comma l,

le modalità di svolgimento delle elezioni di cui all’articolo 3 della medesima l.r. 1/2007

sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel

decreto con il quale il Presidente del Consiglio regionale convoca le stesse.

Art. 52

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”.

Razionalizzazione degli acquisti)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r.12/2016 è inserito il seguente:

“4 bis. A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti

dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio

sanitario regionale per la gestione delle procedure di gara sono obbligati ad avvalersi della

piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale per l’espletamento

delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia

di rilievo comunitario e ad attingere al relativo albo fornitori. Gli enti locali, anche

attraverso centrali uniche di committenza di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono

avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione.”.

Art. 53

(Semplificazione nel pagamento dei tributi regionali)

1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e

utenti della Regione, entro il 1° gennaio 2019 la Regione, per quanto di sua competenza

ed in linea con i requisiti di tracciabilità delle operazioni finanziarie, assicura, in aggiunta

alle forme tradizionali, il pagamento on-line di tutti i tributi di competenza regionale,

mediante l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, avvalendosi della piattaforma

regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.

Art. 54

(Disposizioni relative al rinnovo degli organi amministrativi degli enti agrari)

1. Nelle more dell’adozione degli atti previsti dall’articolo 3, comma 7, della legge 20

novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), agli organi amministrativi

degli enti agrari si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3 della

legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi

amministrativi di competenza della Regione Lazio).

Art. 55

(Contributi per la comunicazione istituzionale concernente i referendum locali)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica degli enti

locali, la Regione promuove lo svolgimento delle attività di informazione e

comunicazione istituzionale svolte dagli enti locali, concernenti i referendum da loro

indetti, con riferimento all’invio postale ai cittadini di materiale informativo relativo ai

quesiti referendari.

2. Le spese derivanti dall’attuazione del presente articolo sono incluse nell’elenco di

cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio

di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020).

Art. 56

(Disposizioni relative all’edilizia scolastica)

1. Gli interventi effettivamente realizzati dai comuni, ai sensi e per gli effetti della

legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e

successive modifiche, restano confermati.

Art. 57

(Disposizioni finanziarie a sostegno dei comuni. Modifiche all’articolo 1,

commi 77 e 79 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativi al fondo per

prevenire il dissesto finanziario e all’articolo 3 della legge regionale

31 dicembre 2016, n. 17 concernente gli atti transattivi relativi alla

rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari)

1. All’articolo 1 della l.r. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 77:

1) all’alinea, la parola: “ai” è sostituita dalle seguenti: “ad almeno due dei”;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) debiti fuori bilancio.”;

b) il comma 79 è sostituito dal seguente:

“79. Agli oneri di cui ai commi dal 76 al 78, quantificati per il triennio

2018-2020 complessivamente in euro 3.500.000,00 per gli interventi di parte corrente ed

in euro 2.100.000,00 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante il

“Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente”

ed il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto

capitale”, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali

e di gestione”, la cui autorizzazione di spesa è pari, rispettivamente:

a) ad euro 1.500.000,00 per l’anno 2018 ed euro 1.000.000,00 per ciascuna

annualità 2019 e 2020, per il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei

comuni – spesa di parte corrente”, di cui euro 500.000,00 per gli anni 2018

e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell’ambito

del medesimo fondo ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, euro 500.000,00

per l’anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, derivanti dalla

corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere

sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al

programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b) ad euro 700.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, per il

“Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto

capitale”, di cui euro 700.000,00, per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle

risorse già iscritte a legislazione vigente nell’ambito del medesimo fondo ed

euro 700.000,00 per l’anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione

delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime

annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della

missione 20.”.

2. Al comma 54 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17,

concernente gli atti transattivi relativi alla rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari,

dopo le parole: “rate costanti” sono inserite le seguenti: “, decorrenti dall’anno successivo

alla data di sottoscrizione”.

3. L’importo della tassa di abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 8,

comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di

autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive

modifiche è confermato in euro 113,62.

Art. 58

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 “Interventi per

l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed

attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative

nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale” e

Nel documento Regione LazioLeggi Regionali (pagine 71-74)

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