Al fine di garantire una celere ed efficace attuazione del PNRR, il legislatore è intervenuto altresì con riforme di carattere più strettamente processuale e, nella specie, ha stabilito speciali regole per i giudizi amministrativi attinenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici finalizzati alla realizzazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi del PNRR e del PNC.
Le suddette previsioni hanno inciso, tra l’altro, su quanto già previsto dagli artt. 119 ss. del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. (“c.p.a.”) con riguardo alle controversie in materia di contratti pubblici (c.d. “rito appalti”).
Sul punto, può peraltro precisarsi che, come noto, i predetti artt. 119 ss. del c.p.a. si distinguono, già di per sé, per le peculiari finalità di semplificazione e accelerazione dei giudizi, onde assicurare al settore in esame livelli di giustizia coerenti, tempestivi ed efficaci, da ultimo con particolare attenzione al contenzioso connesso all’attuazione degli interventi da attuare nell’ambito del PNRR.
30 In particolare, dopo la soppressione del cd. “rito super speciale” – introdotto con l’art. 204 del Codice dei contratti pubblici e poi abrogato nel 2019 ad opera dell’art. 1, commi 4 e 5, del Decreto Sblocca cantieri – con l’art. 4, commi 2, 3 e 4, del Decreto Semplificazioni il legislatore è nuovamente intervenuto sul c.d. “rito appalti”.
Nella specie, il Decreto Semplificazioni ha:
• ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 125 c.p.a.12, in modo da estendere ai giudizi che interessano le peculiari procedure di affidamento semplificate previste dal Decreto Semplificazioni:
- lo stringente onere motivazionale che già caratterizza le decisioni cautelari assunte dal giudice amministrativo, per le controversie insorte in relazione alla realizzazione delle infrastrutture strategiche;
- i limiti di caducazione del contratto ivi sanciti, in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati in tale ambito;
• modificato l’assetto dei commi 6 e 9 dell’art. 120 c.p.a., abbreviando i termini di definizione del giudizio e inserendo una regola generale tesa a stabilire che la decisione del giudice amministrativo, in primo e in secondo grado, intervenga “di norma” in esito alla camera di consiglio fissata per la discussione della istanza cautelare (se presentata), salvo il caso di rinvio del giudizio alla udienza pubblica ove ricorrano gli specifici e tassativi presupposti previsti dal medesimo art. 120, comma 6, c.p.a.
Ciò posto, con specifico riferimento ai giudizi relativi agli interventi previsti per l’attuazione del PNRR, ferma l’applicazione delle suddette norme speciali alle controversie afferenti all’affidamento dei contratti pubblici, l’art. 48 del Decreto Semplificazioni bis, rubricato
“Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”, ha previsto al
12 L’art. 125, come è noto, stabilisce che:
- in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, il giudice deve tener conto delle probabili conseguenze che il provvedimento stesso è in grado di produrre nei confronti di tutti gli interessi in gioco, nonché, al contempo, del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera. Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta altresì l’irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure;
- al di fuori dei casi contemplati dagli artt. 121 e 123 del Codice del processo amministrativo, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comportano la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
31 comma 4 che “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 [ovverosia “In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea (…)”], e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, [relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,] si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”13, estendendo così l’applicazione del suddetto art. 125 c.p.a.
anche alle procedure di affidamento dei citati interventi connessi all’attuazione del PNRR.
Fermo quanto sopra, di recente il legislatore ha introdotto ulteriori norme mirate a disegnare un peculiare rito accelerato per le controversie che interessano in senso lato i procedimenti relativi all’attuazione degli interventi PNRR.
Nella specie, in un primo momento, con D.L. 7 luglio 2022, n. 85, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 157 del 7 luglio 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni normative per la spedita definizione delle controversie attinenti all’attuazione degli interventi previsti nell’ambito del PNRR. Nella fattispecie, l’art. 3 del predetto D.L. n. 85/2022 ha disposto alcune regole specifiche tese a presidiare e contingentare adempimenti e termini dei giudizi amministrativi suddetti14.
13 L’art. 48, comma 4, del Decreto Semplificazioni bis è stato così modificato ad opera dell’art. 12 bis, comma 7, del D.L. 7 luglio 2022, n. 85, conv. con mod. in legge 5 agosto 2022, n. 108.
14 In particolare, con riferimento a tutte le procedure amministrative esperite ai fini dell’attuazione del PNRR (progettazione, autorizzazione, approvazione, realizzazione, espropriazione, asservimento, etc.), l’art. 3 del D.L. n.
85/2022, ha disposto speciali misure di accelerazione incidenti sulle regole processuali applicabili, prevedendo:
• il coinvolgimento delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR quali parti necessarie dei giudizi di che trattasi, con applicazione delle leggi speciali in materia di notificazione obbligatoria presso gli uffici della Avvocatura dello Stato e degli obblighi di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
(comma 4);
32 Tale D.L. n. 85/2022 è entrato in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella G.U.R.I. (avvenuta, come detto, il 7 luglio 2022), dunque in data 8 luglio 2022 (cfr. art. 5), e ha trovato immediata applicazione ai giudizi in oggetto, ivi compresi quelli in corso al momento della sua entrata in vigore nei termini di cui al comma 8 del citato art. 3 del decreto in esame15. Il predetto D.L. n. 85/2022, in questione, tuttavia, è stato poi abrogato dalla legge del 5 agosto 2022, n. 108, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Tale legge, pubblicata sul Suppl.
• il contenimento dei termini di fissazione dell’udienza pubblica in caso di concessione di una misura cautelare, con decadenza della stessa ove siffatti termini non vengano rispettati, e ciò anche per i giudizi già pendenti all’entrata in vigore del decreto (commi 1 e 8). Segnatamente, si prevede che:
- ove il giudice conceda la tutela cautelare richiesta, l’udienza per la discussione del ricorso nel merito debba tenersi alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni, decorrente dalla data di deposito dell’ordinanza che ha concesso la detta tutela cautelare;
- in caso di rigetto dell’istanza cautelare in primo grado e, poi, di accoglimento della stessa in sede di appello, l’udienza pubblica deve essere fissata nei termini sopra specificati, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di ricevimento della ordinanza emessa dal Consiglio di Stato da parte della segreteria del TAR competente;
- qualora l’udienza di merito non si svolga nei termini appena precisati, la misura cautelare concessa perde efficacia;
- nel caso in cui la misura cautelare sia stata già concessa in un momento precedente alla entrata in vigore della norma qui in esame, l’udienza per la discussione del ricorso nel merito deve essere anticipata d’ufficio entro il termine di 30 giorni come indicato al comma 1 del medesimo art. 4 in oggetto;
• l’applicazione delle disposizioni concernenti la concessione della tutela cautelare e l’eventuale dichiarazione della inefficacia del contratto contemplate dal succitato art. 125 c.p.a. Allo scopo, la norma de qua ha apportato le necessarie modifiche e integrazioni di coordinamento all’art. 48, comma 4, del Decreto Semplificazioni bis sopra citato, precisando che ai fini della pronuncia cautelare il giudice deve tenere conto della coerenza della stessa rispetto agli obiettivi e ai tempi inerenti all’attuazione degli interventi nell’ambito del PNRR (comma 7);
• uno stringente onere motivazionale posto in capo al giudice amministrativo, chiamato a motivare espressamente l’eventuale concessione della tutela cautelare in rapporto alla compatibilità della stessa e della data di udienza pubblica rispetto ai tempi stabiliti per l’attuazione degli interventi oggetto della controversia (comma 2);
• l’applicazione dei termini abbreviati di cui agli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a. previsti per le controversie afferenti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (comma 5);
• l’applicazione di tutte le suddette previsioni in ogni grado di giudizio, ovverosia in primo grado, appello, revocazione, opposizione di terzo (comma 6).
15 Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 85/2022, “Nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine del comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo”.
33 Ordinario n. 29 della G.U.R.I. del 5 agosto 2022 n. 182, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ovverosia in data 6 agosto 2022 (v. art. 1, comma 3).
Segnatamente, l’art. 1, comma 2, di siffatta legge dispone che “Il decreto-legge 7 luglio 2022, n.
85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2022”.
In questa cornice, peraltro, i contenuti del suddetto art. 3 del D.L. n. 85/2022 sono stati recuperati e riformulati dall’art. 12 bis del D.L. n. 68/2022, norma introdotta in sede di conversione (con modificazioni) ad opera della citata legge n. 108/2022.
L’art. 12 bis in questione, rubricato “Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR”, ha infatti ripreso in contenuti essenziali del succitato art. 3 del DL n. 85/2022, ora abrogato, ridefinendo le regole speciali da applicarsi ai giudizi amministrativi che concernono le procedure di attuazione del PNRR e così tracciando le linee di un nuovo rito semplificato e accelerato di competenza del Giudice amministrativo per la risoluzione delle controversie di che trattasi16.
16 Nella specie, l’art. 12 bis del D.L. n. 68/2022, conv. con mod. in legge n. 108/2022, stabilisce quanto segue:
“1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.
2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
34 Tanto precisato, allo stato attuale la disciplina vigente per i processi amministrativi relativi agli affidamenti di contratti pubblici aventi ad oggetto interventi PNRR risulta dunque delineata dalle seguenti norme di riferimento:
- artt. 119 ss. c.p.a.17;
a) dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché' in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR";
b) dopo le parole: "al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104." sono aggiunte le seguenti: "In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR".
8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8 luglio 2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo”.
17 Al riguardo, vale riportare di seguito quanto disposto all’attualità dagli artt. 119 e 120 c.p.a.
In particolare, l’art. 119 c.p.a., rubricato “Rito abbreviato comune a determinate materie”, dispone che:
“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;
35 m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché' rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione.
m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché' quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.
6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo”.
A sua volta, l’art. 120 c.p.a., rubricato “Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)”, stabilisce che: