4. Disposizioni specifiche per la sottomisura 19.3. Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale
4.2 Disposizioni specifiche per l’operazione 19.3.02 – Attuazione degli interventi all’interno dei progetti di cooperazione Leader
Beneficiari
I beneficiari del tipo di operazione sono i GAL e i soggetti previsti nelle azioni comuni e locali indicate nel fascicolo.
Tali soggetti devono rientrare nell’elenco dei beneficiari indicati nella sottomisura 19.2.
Aliquote
L’aliquota di finanziamento varia in relazione all’azione prevista:
per interventi a regia diretta o in convenzione o bandi, riconducibili all’operazione 19.2.02 il contributo è stabilito nella relativa scheda di misura del P.s.R.;
per tutti i bandi assimilabili all’operazione 19.2.01 si applicano le corrispondenti aliquote previste nel PsR.
Tale regola si applica sia per le azioni comuni che per le azioni locali.
Il contributo ai beneficiari è erogato in regime de minimis nei casi previsti dalla normativa vigente. sulla base delle proposte progettuali dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di stato e le eventuali modalità di notifica o richiesta di esenzione alla Commissione.
Eleggibilità della spesa
solo per le Azioni comuni realizzate dai GAL a regia diretta, le spese sono eleggibili a partire dalla data di comunicazione della finanziabilità del progetto di cooperazione.
Tale disposizione si applica anche alle azioni comuni relative ai progetti di cooperazione già dichiarati finanziabili per le quali non siano state ancora presentate le relative domande di pagamento. Per tutte le altre tipologie di azioni, ossia, le azioni comuni realizzate con modalità diverse dalla regia diretta e le azioni locali, a prescindere dalla modalità attuativa, le spese sono eleggibili dal momento della presentazione della relativa domanda di sostegno sul sistema sIAG.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili relative all’attuazione degli interventi sono le stesse previste nell’ambito della misura 19.2 (19.2.01 per azioni assimilabili a bandi PsR e 19.2.02 per azioni a regia diretta, in convenzione o a bando non riconducibili ad azioni PsR).
Nell’ambito delle azioni comuni o locali a regia diretta in cui il beneficiario è il GAL sono riconoscibili anche spese del personale GAL dedicato alla realizzazione dell’attività di cooperazione (con lettera d’incarico che evidenzi, impegno, gg. e tempo) al 100%. Per l’imputazione e il riconoscimento di tali spese il GAL dovrà procedere come indicato nel paragrafo relativo delle disposizioni attuative per le regie dirette.
solo per le spese relative a trasferte (viaggio e diaria) non si applicano le disposizioni relative alla 19.2, ma quanto disposto nell’ambito della 19.3.01 ovvero rimborso a costi standard secondo la tabella “Costi di viaggio e diaria”.
sulla base delle linee guida nazionali sull’ammissibilità delle spese, le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.
Nel caso di cooperazione con una zona di paese Terzo, le spese previste e riconducibili alla zona Leader, pur se non sostenute nell’area Leader, sono ammissibili (partecipazione dei GAL a incontri di partenariato, ecc.). Le spese realizzate in un paese Terzo e non riconducibili alla zona Leader non sono ammissibili.
Fase di attivazione
Il NuTeL attribuisce i punteggi per la finanziabilità del fascicolo del progetto di
cooperazione e unitamente esprime il parere sulla conformità delle azioni comuni attuate a regia diretta; a tal fine, il GAL capofila riporta nel fascicolo, per ogni azione comune, la descrizione delle attività da realizzare e il relativo cronoprogramma, specificando quanto è di competenza di ciascun GAL partner, sia nei contenuti che nella parte finanziaria.
A seguito della comunicazione al GAL capofila dell’approvazione del progetto di cooperazione, lo stesso può presentare direttamente sul sistema sIAG le domande di sostegno relative alle azioni comuni realizzate a regia, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo “Fase di attuazione”.
Per le azioni comuni realizzate in convenzione o a bando e per le azioni locali, il GAL capofila, o il GAL titolare della realizzazione dell’azione locale, invia al servizio Programmazione e sviluppo locale integrato le schede di progetto per la valutazione di conformità da parte del NuTeL, secondo la procedura ordinaria.
Le disposizioni che regolano l’attuazione degli interventi realizzati a bando, a regia diretta o in convenzione seguono le medesime regole previste all’interno della sottomisura 19.2.
Il Nucleo di valutazione verifica la coerenza delle azioni con quanto indicato nel fascicolo, la correttezza del regime d’aiuto individuato e le relative procedure, la conformità a tutte le normative di carattere regolamentare, nazionale e regionale.
Il Nucleo tecnico di valutazione può esprimere parere di conformità, subordinato a prescrizioni o meno, parere di non conformità o sospensione per richiesta di supplemento istruttorio. Nel caso il progetto venga ritenuto non conforme, esso può essere ripresentato, opportunamente rimodulato sulla base degli elementi di non accoglibilità espressi nella comunicazione di parere negativo.
Dopo la espressione di parere di conformità, segue la fase di attuazione.
Fase di attuazione
Domande di sostegno e di pagamento
Le domande di sostegno e di pagamento delle singole azioni dovranno seguire le norme descritte nelle presenti disposizioni per la sottomisura 19.2, ad eccezione delle specifiche disposizioni sull’eleggibilità della spesa previste per le azioni comuni realizzate a regia diretta.
Per quanto riguarda la fase istruttoria e di successiva concessione del sostegno, è in capo al servizio Programmazione e sviluppo locale integrato quella relativa alle regie dirette, mentre spetta ai GAL (istruttoria e concessione) quella per gli interventi in convenzione o per i bandi.
Per le azioni comuni che vedono coinvolti più GAL dell’Emilia-Romagna è prevista la presentazione di un’unica domanda di sostegno, a cura del GAL capofila locale. Tale domanda contiene il dettaglio delle attività in capo a ciascun GAL e le relative risorse.
Per le domande di pagamento delle azioni comuni, il GAL capofila presenta per primo, entro i termini stabiliti nella concessione, la propria domanda di pagamento al servizio competente delegato da AGREA, che contiene:
- la relazione finale complessiva sulla realizzazione del progetto di cooperazione che specifica le attività realizzate da ciascun partner ed i risultati conseguiti;
- il riepilogo delle spese sostenute da ciascun partner;
- la rendicontazione finanziaria per la quota di propria competenza.
Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di pagamento da parte del GAL capofila, i GAL partner presentano la propria domanda corredata dai relativi giustificativi di spesa, pena la revoca del contributo. La liquidazione delle domande di pagamento presentate da ciascun partner è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria sulla domanda di saldo presentata dal capofila.