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5 I diritti applicati alle fotografie digitali in Italia

5.3 La distribuzione delle immagini digital

5.3.1 La dematerializzazione dei beni digitali nell’era dell’accesso

Fino a qualche decennio fa il patrimonio era formato, sotto l’aspetto economico, da beni, mobili e immobili, e le persone erano tanto più benestanti quanti più beni e ricchezze possedevano. L’avvento dell’era digitale con la possibilità di tradurre le informazioni in caratteri numerici, invece, ha comportato la progressiva smaterializzazione (o dematerializzazione) del capitale e dei beni, pensati fino a quel momento come strettamente tangibili, e al cambiamento radicale della loro rilevanza economico-giuridica625.

Nel momento in cui le opere dell’ingegno, tra cui anche le fotografie, vengono impresse utilizzando le tecnologie digitali, si modifica da un punto di vista sostanziale quanto giuridico, il binomio tra corpus mysticum e corpus mechanicum (già esaminata nel capitolo I). La modifica di tale rapporto richiede di conseguenza di approcciarsi diversamente alla suddetta relazione sotto diversi punti di vista e a fronte dei diversi istituti giuridici coinvolti (tra cui la proprietà, il possesso, la consegna e la distribuzione del bene, eccetera)626.

È opinione comune degli economisti che, nell’epoca attuale, non è più rilevante essere proprietari di un bene, bensì avere la possibilità di accedere ai servizi che tale bene offre. Rifkin in particolare evidenzia come mentre fino a qualche tempo fa, nell’era cosiddetta del possesso, i rapporti economici si fondavano sulla proprietà privata e su un mercato circoscritto geograficamente, nell’economia di oggi, basata sull’accesso, non esistono più dei confini territoriali e le relazioni che caratterizzano il commercio non sono più di tipo venditore-compratore, ma fornitore-utente. Viene cioè venduto l’accesso a un servizio e si stabilisce un legame duraturo con l’utente, senza che quest’ultimo diventi proprietario del bene di cui gode627.

Nell’ambito della fruizione delle opere fotografiche digitali, tale scenario si combina in maniera decisiva con il potere, legittimo o meno, di accedere al codice di bit

625 DELL’ARTE [2004], pp. 249-250. Diverse imprese multinazionali prevedono ad esempio il

godimento di beni mobili e immobili tramite leasing, noleggio o altro.

626 DELL’ARTE [2004], p. 249. 627 RIFKIN [2000], p. 6.

grazie al quale le informazioni digitali si trasformano in fotografia, diventando così maggiormente importante avere in possesso i codici di accesso ai bit che quello del corpus

mechanicum628.

5.3.2 La tutela del copyright sulle opere digitali

I legislatori hanno cominciato a maturare una maggiore consapevolezza sulle conseguenze apportate in ambito economico dal digitale. Oltre a considerare gli aspetti fino ad ora delineati, si è anche dovuto prendere atto del carattere virtuale della rete, che ha condizionato il declino dei valori spazio-temporali tramite i quali si sono individuati e definiti solitamente i fenomeni giuridici. La rete è infatti concepita come un’entità non individuabile ma virtuale appunto, che collega un numero infinito di reti più ristrette alle quali è connessa una serie indeterminata di computer dislocati nel mondo629.

In campo internazionale, comunitario e nazionale si è iniziato ad adeguare il sistema del diritto d’autore con l’emanazione di nuove norme, in particolare introducendo la nozione di diritto di accesso alle opere d’arte digitali come diritto esclusivo dell’autore che può essere oggetto di autorizzazione e trasferito o concesso in licenza a terzi630.

Come già accennato (vedasi capitolo I), il W.I.P.O Copyright Treaty (WCT) introduce alcune nozioni di rilievo nell’ambito della presente trattazione e in riferimento alle literary and artistic works631.

Oltre a definire il Right of distribution come il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare l’accessibilità al pubblico di originali o copie dell’opera632, il WCT opera una

distinzione tra le misure tecnologiche di protezione e le informazioni elettroniche. Le prime (Obligations concerning Technological Measures) impongono l’applicazione di informazioni, di un processo o di un trattamento con l’autorizzazione del titolare del

copyright al fine di ottenere l’accesso all’opera, salvo che l’accesso non sia autorizzato

628 DELL’ARTE [2004], p. 249. 629 DELL’ARTE [2004], p. 251. 630 DELL’ARTE [2004], p. 251. 631 Cfr. WIPO [1996].

632 WIPO [1996], art. 6. DELL’ARTE [2004], p. 260: La locuzione right of authorizing the making

available introduce per la prima volta, anche se indirettamente, il concetto di diritto all’accesso dell’opera d’arte.

dalla legge633. Le seconde (Obligations concerning Rights Management Information)

riguardano tutte quelle informazioni che definiscono l’opera, il suo autore, il titolare di ogni diritto sulla stessa, quelle riguardanti i termini e le condizioni d’uso dell’opera, così come anche qualsiasi numero o codice che rappresenti le suddette informazioni634.

Il trattato prevede che gli Stati contraenti siano obbligati ad introdurre norme volte a punire ogni azione che rimuova o alteri le informazioni elettroniche, senza autorizzazione, o quelle azioni non autorizzate volte alla distribuzione, importazione o comunicazione al pubblico, di opere o di copie di opere con la consapevolezza che su queste ultime sono state rimosse o alterate le informazioni elettroniche635.

Tali concetti, formulati per la prima volta nel WCT, sono il frutto di un allineamento del legislatore alle opportunità rese possibili dalla tecnologia digitale per tutelare i diritti d’autore sulle opere fotografiche digitali. Successivamente essi sono stati recepiti sia in ambito comunitario che nazionale636.

Con la Direttiva 2001/29/CE (già indagata nel capitolo II), la Comunità Europea individua un diritto d’accesso esclusivo degli autori qualora l’opera non sia incorporata in un supporto tangibile, quale è la fotografia in formato digitale637. In merito essa prevede

che gli Stati membri introducano adeguate protezioni giuridiche contro le elusioni di misure tecnologiche applicate alla protezione del diritto di autore. All’uopo gli Stati membri devono altresì prevedere un’adeguata protezione giuridica contro coloro che fabbricano, importano, distribuiscono prodotti e componenti il cui scopo sia quello di eludere le misure tecnologiche applicate per la protezione del diritto d’autore638.

Gli autori, tramite la tecnologia, possono altresì inserire informazioni elettroniche sul regime dei loro diritti. L’era digitale consente la distribuzione delle opere attraverso la rete internet e ciò comporta la necessità per gli autori di identificare la loro opera e fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo della medesima così da poter esercitare il controllo sui propri diritti. All’uomo è possibile quindi imporre sulle opere e

633 WIPO [1996], art. 11. 634 WIPO [1996], art. 12, c. 2. 635 WIPO [1996], art. 12, c. 1. 636 DELL’ARTE [2004], p. 261. 637 Cfr. GUUE [2001]. 638 GUUE [2001], art. 6.

sui materiali protetti contrassegni indicanti l’informazione di cui sopra e l’eventuale possibilità di ottenere l’autorizzazione al loro uso639.

In base a quanto già analizzato nel capitolo II, la Direttiva CE è stata introdotta in Italia con il Decreto Legislativo 68/2003, che ha conferito ai fotografi delle opere digitali il potere di apporre sulle fotografie misure tecnologiche di protezione comprendenti tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che nel normale corso del loro funzionamento siano destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai fotografi stessi640. Esso

introduce infine anche la possibilità per il fotografo di inserire le informazioni elettroniche sul regime dei diritti riguardanti la fotografia digitale, che, similmente al WTC, identificano l’opera, l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti e possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso della fotografia nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione641.

5.3.3 Il possesso dell’immagine digitale

Se nell’ambito della fotografia analogica la legge italiana sul diritto d’autore prevede che con la cessione del negativo vengano ceduti al contempo i diritti di riproduzione, diffusione e spaccio642, in quella digitale l’attestazione di titolarità

dell’immagine fotografica consiste nel possesso del suo corrispondente digitale, ossia il formato immagine raw. A dispetto di altri possibili formati completi che possono essere consegnati dal fotografo al suo committente (quali ad esempio il tif o il jpeg), il raw comprende tutti i dati, registrati nel software della fotocamera, inerenti allo scatto originale e che documentano la titolarità di una fotografia643.

Nel formato raw vengono registrati i dati Exif (Exchangeable image file format) che sono indelebili e immodificabili644. Riprendendo in parte le informazioni richieste dalla

639 DELL’ARTE [2004], p. 265. 640 ALTALEX [2020], art. 102-quater. 641 ALTALEX [2020], art. 102-quinquies. 642 ALTALEX [2020], art. 89.

643 DE ROBBIO [2014], p. 19. 644 DE ROBBIO [2014], pp. 19-20.

Legge 633/1941 all’art. 90645, gli Exif includono i cosiddetti dati statici (marca e modello

della macchina fotografica, nome del proprietario della macchina fotografica, eccetera) e i dati dinamici (data e ora in cui la foto è stata scattata, il valore utilizzato per l’apertura del diaframma, il tempo di esposizione e l’ISO, eccetera)646.

645 ALTALEX [2020], art. 90, c. 1: Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell’anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

646 DE ROBBIO [2014], p. 20.

I dati Exif visualizzabili nel programma Adobe Bridge (screenshot)

5.3.4 Le licenze CC applicate alle fotografie diffuse attraverso internet

Il ruolo della licenza Creative Commons (vedasi il capitolo IV) è di poter essere abbinata ad un’opera affinché gli eventuali suoi utilizzatori vengano informati sulle libertà concesse e le condizioni d’uso intese dal licenziante647.

Se nel caso delle opere distribuite su un supporto fisico, l’indicazione della licenza può essere apposta nello spazio in cui si trovano solitamente i dati di edizione e di produzione dell’opera648, per le opere digitali distribuite sulla rete il sito ufficiale di

Creative Commons predispone una specifica procedura. Attraverso alcune domande, la

sezione “Creative Commons license chooser”649 del sito ufficiale del progetto CC guida

l’utente nella scelta della licenza più indicata per le sue esigenze ed elabora in automatico il codice html con il disclaimer e il link alla licenza650.

Tra le diverse possibilità offerte da internet per individuare immagini sottostanti a una licenza CC, il motore di ricerca Google consente attraverso la modalità “Ricerca Avanzata” un’opzione di ricerca basata sui diritti di utilizzo. In alternativa è possibile utilizzare un motore predisposto specificamente da Creative Commons651.

Sono poi disponibili moli altri siti web che si occupano della gestione, pubblicazione e catalogazione di opere sotto licenze CC, tra cui ad esempio il già citato

Flickr per le opere fotografiche, Wikimedia Commons più genericamente per immagini,

filmati e testi, Vimeo e Youtube per video, SlideShare per le presentazioni, eccetera652.

647 La procedura consigliabile è di inserire un disclaimer che contenga il nome per esteso della licenza

con l’indirizzo web in cui è disponibile visionare il testo integrale della licenza, ALIPRANDI [2017a], p. 118.

648 ALIPRANDI [2017a], p. 119: Ad esempio come nel colophon di un libro, nel booklet di un CD

musicale, nella cover di un DVD o nella didascalia di una fotografia.

649 Cfr. l’URL <https://creativecommons.org/choose/>.

650 ALIPRANDI [2017a], pp. 118-119. ALIPRANDI [2017a], p. 118: Creative Commons inserisce nel

codice sorgente creato anche alcuni metatag inerenti all’autore e al tipo di opera, permettendo ai motori di ricerca di reperire in modo più efficace le opere.

651 Vedasi gli URL <https://ccsearch.creativecommons.org/> e <http://eng.letscc.net/>. 652 ALIPRANDI [2017a], p. 119.

Modalità di ricerca avanzata tramite il motore di ricerca Google (screenshots)