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5 I diritti applicati alle fotografie digitali in Italia

5.5 Fotografie e beni cultural

5.5.1 Premessa: le fotografie e le fotoriproduzioni nel sistema normativo

Come introdotto nel capitolo II, il settore del patrimonio culturale fotografico (fotografie storiche, collezioni, raccolte, eccetera) e delle produzioni fotografiche (opere fotografiche, opere d’arte che utilizzano la fotografia, eccetera) viene regolamentato principalmente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio680 e dalla legge italiana sul

diritto d’autore681.

In particolare, sia le opere culturali cadute nel pubblico dominio (per le quali dunque i diritti di proprietà intellettuale sono scaduti), sia quelle, più recenti, rientranti nella tutela del diritto d’autore, possono essere incluse dal Codice682. Per essere considerate nel

suddetto Codice, i requisiti che le fotografie devono possedere coincidono solo parzialmente con quelli richiesti dal diritto d’autore italiano per classificare le stesse come opere fotografiche. Infatti, non soltanto le fotografie che presentano pregio artistico rientrano nel patrimonio culturale ma anche quelle immagini che non hanno alcun elemento di creatività e non siano individuabili come opere fotografiche683.

Inoltre, nella fotografia che riproduce un bene culturale si presentano due elementi che si riferiscono a un unico contenuto: il bene culturale (un’opera d’arte, un bene museale, eccetera), nella maggior parte dei casi rientranti nel pubblico dominio, e l’immagine che riproduce il suddetto bene. Come già delineato, in questo caso la fotografia in sé non viene considerata tanto un’opera dell’ingegno quanto una semplice riproduzione ed è per questo esclusa dal diritto d’autore684, ma come verrà esaminato di seguito, le riproduzioni di opere

680 Abbreviato nel paragrafo come Codice. 681 MIBACT [2017], p. 22.

682 DE ROBBIO [2014], p. 12.

683 DELL’ARTE [2004], p. 347. GU [2004], art. 10 individua come oggetto di tutela i beni culturali di

interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e di appartenenza pubblica e degli enti non lucrativi e privata. All’interno vi rientrano anche le fotografie, con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio. Inoltre, sempre GU [2004], art. 11, c. 1, lett. f inserisce nell’elenco delle cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela le fotografie, con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalga a oltre venticinque anni.

originali sottostanno ugualmente a dei vincoli legali relativi alle loro modalità di accesso, fruizione e diffusione685.

5.5.2 La fotografia digitale di un bene culturale: funzioni e criticità

Mentre fino a qualche tempo fa era impensabile poter acquistare e trasferire dalla rete immagini ad alta risoluzione, oggi la diminuzione costante dei costi di acquisizione e di conversione in digitale, l’automazione delle procedure di scansione, la diffusione di

device personali e il progressivo sviluppo delle tecnologie di connettività a banda larga

rendono possibili nuove modalità per distribuire i contenuti686. Se in passato il pubblico

poteva accedere alle opere d’arte unicamente recandosi fisicamente ai musei o apprezzando le riproduzioni fotografiche delle stesse riportate sulle pagine dei libri, la digitalizzazione delle immagini e la rete internet hanno consentito di ampliare in modo notevole l’accesso, l’uso e il riuso dei contenuti digitali delle collezioni conservate negli enti culturali687.

Tali fotografie digitali possono essere utilizzate per svariate attività e come strumento di lavoro nelle attività di ricerca, tutela e valorizzazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, dagli istituti di ricerca e dai liberi professionisti. Al tempo stesso il digitale ha offerto agli utenti di musei, archivi e biblioteche nuove modalità di realizzare nuove tipologie di interazione tra enti culturali e visitatori, ad esempio attraverso i canali di condivisione offerti dalle piattaforme di social networking688.

D’altra parte, negli ultimi anni l’evoluzione delle tecnologie e della domanda di servizi in campo culturale ha determinato un rafforzamento del valore della proprietà intellettuale detenuto e generato dagli enti culturali689. Parallelamente la crescente

685 DE ROBBIO [2014], p. 12. 686 GUERZONI [2002], p. 7. 687 MIBACT [2017], p. 12. 688 MODOLO [2018], p. 73.

689 GUERZONI [2002], p. 5: Tra questi il diritto di autorizzazione al noleggio e al prestito (loghi e marchi

istituzionali, riproduzioni di ogni tipo, pezzi originali prestati per mostre temporanee, format editoriali, mostre itineranti auto e coprodotte, spazi museali esterni ed interni), di autorizzazione alla pubblicazione, di pubblicazione (su libri, cataloghi, audiovisivi, software, materiale didattico e scientifico), di pubblicazione in raccolta, di riproduzione su supporti offline (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici) e online (cataloghi di immagini) di originali detenuti da o depositati presso istituzioni consegnatarie, di diffusione, di distribuzione, di uso commerciale di loghi, marchi e riproduzioni (produzioni su licenza di oggettistica e merchandising), di traduzione (su testi in generale, progetti ed eventi espositivi, programmi, software), di elaborazione (su testi,

importanza economica dell’immagine ha aumentato le criticità tra i proprietari dell’opera e i potenziali fruitori690.

Sebbene diverse istituzioni accademiche abbiano applicato un approccio open

source per valorizzare i contenuti fotografici e renderli disponibili gratuitamente a chiunque

in modalità di public domain691, si vedrà come la sfera giuridica appare invece essere più

interessata alle possibilità economiche che caratterizzano le attività di distribuzione delle immagini692.

5.5.3 Un mero interesse economico o di decoro?

Nonostante il Decreto Artbonus del 2004 e la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 124/2017 testimonino, come delineato nel capitolo II, minori restrizioni in merito all’utilizzo delle immagini di beni per scopi culturali693, nel settore commerciale si

assiste al contrario al rafforzamento dei diritti proprietari a favore dell’amministrazione pubblica che detiene il bene694.

In merito il Codice stabilisce come l’autorizzazione per riprodurre i beni culturali sia sottoposta a un provvedimento di concessione discrezionale dell’ente (Ministero, regione o altro ente pubblico) che ha in consegna il bene stesso, e alla valutazione delle utilizzazioni previste, che devono costituire oggetto di dichiarazione e di impegno da parte del richiedente nei confronti dell’Amministrazione695, limitando in molti casi l’utilizzo

delle fotografie sul web696.

La volontà di valorizzare gli elementi visivi del patrimonio culturale italiano come estrazione di valore economico è stata perseguita nello specifico da alcune normative. L’art.

riproduzioni, progetti ed eventi espositivi), d’autore sugli allestimenti museali e su progetti ed eventi espositivi.

690 MODOLO [2018], pp. 73-74.

691 Cfr. gli esempi riportati da MORANDO e BERTACCHINI [2012] e DE ROBBIO [2014]. 692 GUERZONI [2002], p. 6.

693 MODOLO [2018], p. 79. 694 MODOLO [2018], p. 79. 695 Cfr. GU [2004], artt. 107-109.

696 MEZZETTI [2013], p. 71. MORANDO e BERTACCHINI [2012]: Ad esempio nel 2007 il Polo

Museale Fiorentino ha chiesto e ottenuto la rimozione da Wikipedia delle immagini (tendenzialmente a bassa risoluzione) relative alle opere conservate nei propri musei, dal momento che non era stata ottenuta una autorizzazione esplicita alla loro pubblicazione.

12 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, conferisce ad esempio alle amministrazioni dello Stato ed agli enti locali la facoltà di registrare come marchio gli “elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio” al fine di trarne proventi anche “mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising”697. Similmente anche il Decreto Legislativo 18

maggio 2015, n. 102, considera il libero riuso commerciale dei dati della pubblica amministrazione un moltiplicatore di ricchezza per l’economia dei Paesi membri, ma con una possibile deroga per alcuni dati, tra cui le digitalizzazioni di collezioni museali, librarie e documentarie detenuti da musei, archivi e biblioteche698.

All’autorizzazione preventiva sull’uso lucrativo prevista dal Codice viene generalmente attribuito l’intento di voler salvaguardare il decoro del patrimonio culturale italiano. Si può però presupporre come il focus sia piuttosto rivolto all’eventuale possibilità che un privato possa ricavare un eventuale guadagno da un contenuto culturalee che dunque l’intento di preservare gli utilizzi dell’immagine siano finalizzati a rivendicare i diritti economici sul bene culturale stesso699.

Come domandato da Modolo, se l’autorizzazione per la riproduzione fotografica è sottoposta discrezionalmente a un provvedimento dell’ente che lo conserva, chi e in base a quale autorità morale ci si può fare carico di un giudizio simile che attiene alla sfera dell’interpretazione di senso del patrimonio italiano? Se il bene culturale è un bene comune, dovrebbe essere infatti messa a disposizione di chiunque la possibilità di rielaborare le immagini in un’ottica democratica700.

Il bene culturale digitale può essere un medium di sviluppo, arricchimento e stimolo per la cultura, la creatività e l’economia. La mission di musei, biblioteche e archivi non è di ricavare utili sulla vendita delle fotografie così come le società private che lucrano sul commercio di fotografie, ma di essere utili per le esigenze della collettività701.

697 MEZZETTI [2013], pp. 71-72. MODOLO [2018], pp. 79-80: Il Codice della proprietà industriale (art.

30), offre la possibilità alle amministrazioni pubbliche di ottenere la registrazione di un marchio avente ad oggetto elementi grafici e distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del proprio territorio, che potrà così essere valorizzato commercialmente: l’ente pubblico diventa perciò titolare di una privativa di un bene culturale collettivo, acquisendo la facoltà di sfruttamento commerciale attraverso la concessione di una esclusiva a favore di un terzo.

698 MODOLO [2018], p. 80. 699 MODOLO [2018], p. 82. 700 MODOLO [2018], p. 82. 701 MODOLO [2018], pp. 82-83.