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I DIVERSI PROFILI DELL’ATTO LIBIDINOSO

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 38-42)

Capitolo II – La nozione di atti sessuali

2.4 I DIVERSI PROFILI DELL’ATTO LIBIDINOSO

Dal punto di vista letterale dobbiamo sottolineare che vi è una differenza tra atto sessuale e atto di libidine perché la seconda evoca inevitabilmente una concezione soggettivistica, perché è espressione di impulso e di desiderio, ma anche moralistica.

La prima espressione invece segue una chiave oggettivistica e scientifica perché la sessualità è oggetto di studio scientifico medico e psicosociale.

La nuova espressione adottata dal legislatore è più restrittiva della vecchia; infatti, anche dove dal punto di vista soggettivo vi è un impulso libidinoso, magari allo stesso tempo dal punto di vista oggettivo non è presente l’atto sessuale, come per esempio un abbraccio dal medico alla paziente, per tanto ad oggi può non caratterizzarsi come atto sessuale oggettivamente, mentre precedentemente era ritenuto un atto libidinoso.

Con riferimento alla norma presa in esame potrebbe avere senso ricomprendere, nella nozione di atto sessuale, alcune ipotesi cosiddetti “lievi”, rientranti nella vecchia nozione di atti di libidine, ma ciò non si può fare con le norme attuali, sempre in tema della personalità sessuale, che fanno riferimento agli atti sessuali. Sarebbe irrazionale ricomprendere all’interno della nozione di atto sessuale tutti gli atti libidinosi.

Alcune ipotesi di atto sessuale, le quali sono ricomprese all’interno dell’Art 609 bis, non possono essere viste come tali anche negli articoli seguenti, perché ciò sarebbe irrazionale; infatti, all’interno della nozione di atto sessuale dell’Art. 609 bis è ritenuta violenza sessuale un bacio passionale dato dall’agente attraverso la costrizione mediante violenza o minaccia. Negli articoli successivi, sarebbe assurdo ricomprendere le azioni scritte sopra; infatti, un abbraccio o un bacio tra genitori in presenza del figlio minore degli anni quattordici non ricadono all’interno dell’Art 609 quinquies e sarebbe irrazionale allo stesso modo ex Art 609-octies che il toccamento

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di una parte erogena non gradito da parte di una persona con la presenza di un altro rientri nella violenza di gruppo, anche perché per essa ci sono pene elevatissime ed è procedibile d’ufficio. In questo caso, se considerassimo quanto detto sopra nell’Art.

609-octies, sarebbe perseguibile d’ufficio anche il ragazzo che, insieme al suo amico, magari per scommessa, in discoteca toccasse più volte parti intime della ragazza o che magari abbracciasse essa contro la sua volontà.

Da ciò possiamo dedurre quindi che la nozione di atto sessuale non è uguale in tutti gli ambiti dei delitti presi in considerazione; quindi, un bacio profondo non è considerabile atto sessuale per la corruzione dei minorenni, ma può essere considerato come tale ai sensi della violenza sessuale ex Art. 609 bis c.p.

Come sempre in questo ambito vediamo che manca proprio quell’elemento di certezza del diritto e la descrizione unitaria di atto sessuale, perché come abbiamo avuto modo di vedere non c’è una nozione unitaria di atto sessuale.

La domanda che si pone è se ci sarà mai una nozione unitaria di atto sessuale e se ci sarà mai una descrizione di atto sessuale.

Non esistono forse delle ricette per curare questa malattia del diritto, come dice il Cadoppi, perché le definizioni sono pericolose nel diritto e la materia del diritto deve essere sempre vivente e con la possibilità di mutare. Sarebbe però opportuno trovare una soglia minima sotto la quale non vi è l’atto sessuale, per far sì che questa nozione non si espanda in maniera eccessiva ed esagerata.

È importante sottolineare e quindi ripetere che l’atto sessuale così come descritto oggi, secondo il Cadoppi deve avere un carattere oggettivo e quindi scientifico e medico e non più soggettivo come era per gli atti di libidine, dunque, non si deve più tenere in

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considerazione, secondo questa linea oggettivistica, l’impulso del soggetto attivo del reato, ma bisogna tener conto dell’oggettiva natura sessuale dell’atto.

Ma come possiamo riscontrare la natura oggettiva dell’atto sessuale? Ovviamente non bisogna far di certo riferimento alla sfera dell’individuo, ma bisogna fare riferimento alle scienze medico-psicologiche e anche a quelle antropologiche-sociologiche.

La nozione di atto sessuale cambia a seconda dal paese in cui ci troviamo perché, per atto sessuale, alcuni paesi possono intendere una cosa e altri paesi un’altra. Alcune nazioni non occidentali ritengono atto sessuale anche lo sfregamento del naso contro il naso altrui.

Nel nostro paese, con il tentativo di dare maggior rispetto al principio di tassatività, vediamo che si è data una definizione dal punto di vista oggettivo non creando dei vuoti di tutela, trovando anche una copertura per tutti quegli atti che non rientrano nella nozione di atto sessuale, come ad esempio dei semplici abbracci o toccamenti in parti del corpo diverse dal gluteo o altre parti erogene e intime, che restano fuori dalla nozione minima di atto sessuale. Quindi tutta questa serie di atti che prima rientravano negli atti di libidine ad oggi non rientrano più nella nozione minima di atto sessuale.

Ciò comporta quindi che questi atti rimangono impunti? No, perché tutti questi atti che un tempo rientravano nella nozione di atti di libidine, ad oggi come abbiamo già detto, non ci rientrano più. Sono però tutelabili, comunque, con una copertura penale ai sensi della violenza privata o di atti osceni in luogo pubblico.

Con riferimento al bacio appassionato, ma non riuscito perché scansato all’ultimo, si può ritenere che esso rientri nella forma del tentativo della violenza sessuale.

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Benché non esistano studi conclusivi sulla definizione di atto sessuale si può dire che, per far sì che l’atto sia sessuale, occorre che il contatto fisico avvenga con una zona genitale (compresa la mammella di una donna), anale o orale del partner35. Fuori da questi casi non può essere secondo questa tesi, accolta anche nel frattempo da molti autori, atto sessuale, ma magari può essere atto libidinoso con le coperture dette precedentemente.

Saranno atti sessuali, a parte ovviamente la congiunzione carnale, “i toccamenti attuati con organo genitale, con una mano, con la bocca o anche con un’altra parte del corpo sia dell’organo genitale in ogni sua parte anche periferica (oltre che naturalmente della mammella ove la persona offesa sia una donna) sia dell’ano che della bocca”.36 In relazione a questa definizione è punibile anche l’ipotesi in cui un soggetto costringa il partner a compiere atti sessuali su sé stesso.

Secondo questa definizione oggettiva sarà punibile Tizio che costringe Caia a toccarsi in una zona genitale, ma non sarà punibile Mevio che costringe Sempronia a toccarsi un’altra parte del corpo, come può essere il piede e così via.

Nel caso in cui la parte del corpo che viene toccata è ricoperta dai vestiti, può essere considerato atto sessuale? Sì, ovviamente nel caso in cui la parte toccata sia una zona genitale. In conclusione, possiamo dire che solo un atto che è davvero natura sessuale lede la libertà sessuale dell’individuo.

35 A. Cadoppi, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, IV edizione, p. 466

36 A. Cadoppi, I reati contro la persona, reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psicofisico dei minori, Volume III, 2007, Torino, p.36

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Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 38-42)