Capitolo V – La violenza di gruppo
5.1 LA RATIO DELL’INCRIMINAZIONE
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e divertimento e in questo modo ha minor possibilità di difesa. Quanto osservato vale come regola generale, ma ci possono essere casi in cui il fatto venga commesso da due soli soggetti, nella forma di una molestia sessuale, fuggevole e non pericolosa nonostante la presenza di altre persone.
La cassazione ha affermato che il gruppo può essere tranquillamente composto da due soggetti e non occorre che vi sia “il branco”, come viene chiamato nel linguaggio mediatico. Non è necessario che i soggetti siano arrivati al livello dello stupro, purché i soggetti attivi siano persone riunite. Questa espressione non è familiare per chi non conosce l’ordinamento, ma per chi lo conosce sa che l’elemento di più persone riunite è un aggravante da tempo presente nell’ordinamento, per esempio, nella rapina qualora essa sia compiuta da più persone riunite. Ciò non vuol dire che tutti debbano essere entrati nella banca con la pistola in pugno o nel locale dove hanno fatto la rapina.
Pensiamo al caso di chi funge da palo, ma i dubbi sulle persone riunite rimangono.
Alla domanda perché è prevista la violenza di gruppo, si può rispondere sotto due profili. Prima di tutto, sottolineiamo che è palesemente un reato autonomo e questo lo si nota perché dista molto dall’Art. 609 bis e da quest’ultimo all’Art. 609 octies ci sono poi tutta una serie di reati. Il perché ci sia questa previsione che non era nel disegno originario del codice, lo si spiega abbastanza facilmente sotto due profili come detto prima. La pluralità di persone presente al fatto dell’aggressione sessuale, ad oggi incentivata anche da soggetti meschini che fanno riprese con il cellulare fornendo anche ingenuamente prove di quello che è accaduto consentendo così di punire i violentatori, aumentando il livello di offesa e di umiliazione. Questo sotto il profilo soggettivo.
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Dal punto di vista oggettivo, nei confronti di un gruppo di persone presenti nel luogo, è più difficile ribellarsi per la vittima, perché se quest’ultima si trova difronte a un solo soggetto può anche pensare di riuscire ad opporsi e sottrarsi, se invece c’è anche un gruppo di fiancheggiatori, le chances di resistenza diventano basse. Questo spiega il motivo per la quale il legislatore ha preso in considerazione queste ipotesi, in cui rimane aperto un problema di non poco conto.
Teniamo conto ora di due profili, il primo del soggetto attivo e il secondo del soggetto passivo, sempre nell’ottica di spiegare la ratio della norma.
Sotto il primo profilo, si deve considerare che la pericolosità delle azioni di gruppo è accentuata dal fatto che possono comportare un notevole sviluppo e ampliamento delle capacità criminali dei singoli, che da soli magari non farebbero tali azioni, ma tutti insieme si sentono rassicurati e stimolati, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista materiale, grazie ad un meccanismo di reciproco e collettivo allentamento dei freni inibitori162, dalla consapevolezza di compiere l’azione delittuosa insieme ad altre persone. Nell’ipotesi della violenza di gruppo, i soggetti attivi agiscono per la maggior parte delle volte per divertimento, bravate o ostentazioni della propria virilità; infatti, la vittima, viene vista come un bersaglio occasionale.163
Sotto il profilo del soggetto passivo è innegabile che vi sia una particolare gravità nello stupro collettivo che incide in modo peculiare sia sulla sfera psichica che fisica della
162 Musacchio, La nuova legge sulla violenza sessuale, in Riv. Pen., 1997, p. 265; Balbi, Violenza sessuale in Enc. Giur, aggiorn, Roma, 1999, p.19
163M.C. Germani, I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Edit. G. Giappichelli Torino, a cura di F. Coppi 2007. p.214
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persona offesa, perché come abbiamo già detto, non solo diminuisce le possibilità di difendersi, ma aumenta il rischio di una lesione ripetuta o comunque più intensa della libertà sessuale.164 Il fatto che agiscano più soggetti insieme può creare un’occasione per provocare alla vittima ulteriori sofferenze, rispetto al quantum di violenza necessario per la consumazione del delitto.165
La volontà del legislatore è quella di sanzionare i fatti così brutali con l’obbiettivo di arginare quanto più possibile un così triste e grave fenomeno. La nuova norma non vale a colmare un effettivo vuoto di tutela. Già nel codice Rocco non era prevista una specifica regolamentazione della violenza carnale plurisoggettiva sia sotto il profilo di un’ipotesi autonoma d’illecito, ma anche sotto il profilo di uno specifico aumento di pena. Nel codice Zanardelli invece, nell’Art. 334, era previsto uno specifico e puntuale aumento di pena. Nel codice Rocco veniva utilizzata l’applicazione della circostanza aggravante comune, di cui l’Art. 61 n.5 c.p.
Veniva applicata l’aggravante qualora i partecipi all’episodio avessero abusato a turno della vittima e ciascuno di essi, di conseguenza, avrebbe dovuto rispondere di violenza carnale continuata, con una pena che poteva arrivare fino a trent’anni.
164 Così Donini, Commento dell’Art. 609 octies c.p., in AA.VV., Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia ( a cura di Cadoppi), Padova , 2006, p. 765, il quale non manca di rilevare che le ricerche criminologiche evidenziano che nella violenza di gruppo, a differenza di quella individuale, vi è, di solito, «convergenza di decisioni e non «coincidenza» di «raptus erotici», con conseguente spiccata «progettualità», vincolo di alleanza dei correi, i quali «spesso prima ancora che l'atto sessuale perseguono un culto della violenza segnatamente sulla donna, con un grado di umiliazione assai più intenso per la vittima». Cfr., a tal proposito, anche VENTIMIGLIA, La differenza negata. Ricerca sulla violenza sessuale in Italia, Milano, 1988, p.35 ss.
165 Balbi, op. cit., p.19
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In conclusione, possiamo affermare che vi è stata una piena presa di coscienza della notevole offensività della violenza plurisoggettiva che giustifica l’introduzione di una fattispecie autonoma.
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5.2 RAPPORTICONL’ISTITUTODELCONCORSODI