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2.2 (Segue) Le peculiarità rispetto ai sistemi di governo non bancar

2.3 I diversi requisiti degli esponent

Il punto di partenza dell’analisi dettagliata della nomina degli esponenti aziendali nel gruppo bancario cooperativo non può che essere l’esponente stesso. I soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo, infatti devono avere particolari requisiti necessari per svolgere il loro ruolo.

L’art. 14 TUB, che tratta dell’autorizzazione all’attività bancaria, specifica come condizione necessaria alcuni requisiti, i quali sono richiamati nell’articolo 26 “Esponenti aziendali” che nel dettaglio gli elenca. Lo stesso articolo però, come di

29 Di questo punto di vista MINTO, op. cit., p. 60.

30 Ivi, p. 54, il quale pone l’accento anche sui dubbi circa la costituzionalità dell’omologazione citata.

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consueto, rinvia alla normativa secondaria l’onere di determinare le disposizioni attuative che, in questo caso, non è affidato alla Banca d’Italia, bensì al Ministro dell’economia e delle finanze. È quindi di natura politica la competenza esclusiva di fissare gli standard minimi per determinare i requisiti soggettivi.

La forma attuale dell’articolo è stata sostituita dall’art. 1, comma 13, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, il quale specifica (art. 2, co. 7) che gli intermediari devono rispettare la struttura (rubrica e contenuto) antecedente, fintantoché verrà emanato il nuovo decreto di attuazione. Questo significa che, ancorché nella formulazione vigente l’articolo citato contenga i nuovi requisiti di origine europea (competenza, correttezza e corretto tempo da dedicare al ruolo), al momento si applicano solamente i canoni di riferimento precedenti, stabiliti dal regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Allo stato dell’arte, un esponente aziendale di una qualsiasi banca – in questo caso sia la capogruppo che le BCC affiliate - a questi fini deve in generale possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (art. 26 TUB). Lo stesso articolo, come anticipato, prosegue individuando nel MEF il soggetto intestatario del compito di definire con decreto, sentita la Banca d’Italia.

Passando alle norme attuative, seguendo l’ordine della fonte primaria, il decreto in parola definisce i requisiti di professionalità, distinguendo quelli previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche in forma di s.p.a. (oppure di banche popolari), da quelli delle banche di credito cooperativo. La logica del ministero è quella di separare in maniera dicotomica i requisiti rispettivamente delle banche di dimensioni più o meno elevata, seguendo il ragionamento del criterio previsto per il patrimonio (art. 14 TUB).31 La distinzione è rilevante anche nel gruppo bancario cooperativo, poiché in questo modo si differenziano i requisiti della capogruppo da quelli previsti per le banche affiliate.

Il Ministero dell’economia, in questa sede, si riferisce al tema della professionalità in termini di maturata esperienza dei candidati. Il requisito sembra quasi curriculare, nel senso che le attività lavorative pregresse fungono da canone

31 Ci si riferisce al fatto che la logica individuata è la medesima di quella relativa al patrimonio in fase di costituzione. Il legislatore, infatti, richiede un patrimonio minimo inferiore per costituire una BCC rispetto che una banca in veste societaria.

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e limite del requisito in parola. Le disposizioni attuative contengono i ruoli che si possono aver ricoperto in passato per poter ambire a diventare esponenti aziendali, con i relativi periodi minimali di svolgimento. Gli amministratori, in generale, devono aver svolto attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività lavorative in materia attinente al settore, attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici. Il MEF ha stabilito che le citate mansioni lavorative devono essere state svolte per delle determinate durate minime, per avere la possibilità di ricoprire i ruoli di consiglieri, di Presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato (o figura analoga). L’unica differenza, tra le due macroclassi di categorie bancarie individuate, sta nel periodo. Agli esponenti aziendali che vogliono ambire a qualsiasi ruolo in una BCC è sufficiente una minore esperienza in termini di numero di anni.32

Oltre ai requisiti di professionalità, l’art. 5 del medesimo decreto individua i requisiti di onorabilità richiesti dalla fonte primaria. La formulazione è in negativo, ciò significa che vengono specificati i casi in cui non vengono rispettati tali requisiti, con la ratio evidente di sviluppare un forte deterrente. Prima di tutto, gli esponenti non devono essere in condizioni di ineleggibilità o decadenza (art. 2382 c.c.). Gli stessi soggetti, continua il decreto, non possono neppure essere stati sottoposti ad alcune misure di prevenzione, quindi adottate in base a meri indizi o sospetti. In particolare, si fa riferimento a quelle disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (in ambito mafioso), salvi gli effetti della riabilitazione.

Oltre a queste situazioni, gli esponenti aziendali bancari non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a una serie di reati impeditivi alla carica. I soggetti non possono aver subito una sentenza definitiva con pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per i reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e

32 Il maggior dettaglio, caso per caso, sia dei ruoli che del periodo di esperienza è riscontrabile nel testo del Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica agli artt. 1, 2 e 3.

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nemmeno, per uno dei delitti sul tema fallimentare-societario previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, se hanno avuto come esito la reclusione. Il distinguo è in base alla pena e non rileva, in questo caso, la presenza di delitto o contravvenzione. Ai sensi di questo decreto, non si rispetta il requisito di onorabilità anche nel caso di reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria e, infine, nel caso più generico di reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. A chiusura dell’elenco è importante segnalare che in ogni caso «le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c)» (art. 5, co. 2, d.m. 18 marzo 1998 n. 161), dunque la reclusione per un tempo superiore a un anno. È cura invece della Banca d’Italia la valutazione di equivalenza sostanziale, nel caso di fattispecie disciplinate in ordinamenti stranieri.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, in definitiva non vi è alcuna differenza tra quelli necessari per essere esponente aziendale della capogruppo o di una BCC del gruppo. Come visto, la differenza è marcata invece se si pensa a quelli di professionalità. La ratio sottostante è che le caratteristiche di un componente di un organo di amministrazione e controllo di una banca, relative all’integrità morale e rispettabilità, in alcun modo non devono cambiare, a prescindere dalla dimensione-complessità dell’intermediario di riferimento. Viceversa, il legislatore ritiene sufficiente una minore esperienza per svolgere il ruolo nelle BCC. È il caso di ricordare che quanto previsto, in linea con la logica di vigilanza prudenziale e di proporzionalità, rappresenta il contenuto di norme a carattere minimale. Questo significa che nulla vieta di attingere a risorse umane con più esperienza di quanto richiesta, soprattutto in un settore bancario dominato dalla concorrenza e dalla conseguente richiesta di eccellenza.

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