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Diversi utilizzi, diversi approcci

Capitolo III. L’imposta sul valore aggiunto

3.1. Diversi utilizzi, diversi approcci

Dall’analisi sopra effettuata è emerso l’evidente poliformismo delle valute virtuali così da non poter essere agevolmente inquadrabili nelle fattispecie individuate e regolate dal diritto vigente. Alcuni degli utilizzi riportati configurano il fenomeno con connotati positivi, come una possibilità per gli utenti di “sperimentare” rispetto al sistema economico tradizionale, sia per meri fini di detenzione della moneta (riserva di valore) che con fini speculativi (trading), ma anche connotati negativi, determinati dall’utilizzo illecito che gli utenti fanno della valuta virtuale.

Sebbene l’obiettivo principe della vigilanza bancaria sia controllare la regolarità delle transazioni e dei fenomeni d’investimento, risulta immediatamente chiaro che il Legislatore tributario ha obiettivi che esulano dalla bontà finanziaria. Indipendentemente da una connotazione legale definita in maniera chiara o meno, emergono delle conseguenze fiscali date dalla diffusione di tali strumenti che non possono essere trascurate. Non potendo quindi prevedere in quale direzione esattamente si muoverà il Legislatore tributario nel prossimo futuro, è di fondamentale importanza, per garantire fiducia al mercato e agli operatori, comprendere i risvolti delle valute virtuali in tutte le forme che tali strumenti

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possono assumere217. Infatti, diversamente dall’ambito bancario nella materia

tributaria tende a valere un approccio orientato a soggettività e funzionalità, criteri fondamentali per garantire il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione Italiana. Si possono pertanto distinguere due tipi di approccio: l’uno soggettivo, che potrà essere garantito dal Legislatore tributario applicando la tassazione in base al soggetto che interviene nell’operazione; l’altro funzionale, che si garantirà osservando ed identificando la funzione che la valuta virtuale assolverà in concreto in una determinata operazione218.

Da un punto di vista soggettivo, si possono distinguere due categorie di soggetti che intervengono nelle operazioni di impiego delle valute virtuali: le persone fisiche che svolgono attività non imprenditoriale e i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono attività imprenditoriale. Ai fini IVA, rilevano naturalmente questi ultimi e a loro si farà riferimento nel corso del presente capitolo.

Da un punto di vista funzionale, il tipo di attività svolto dagli operatori configura funzioni diverse delle valute virtuali. Si possono identificare tre tipi di attività:

mining, trading e holding219.

La prima attività riguarda le operazioni che i miner svolgono per estrarre la valuta virtuale e per permettere tecnicamente il “buon fine” delle transazioni. Pare possibile approssimare il miner all’emittente di moneta così come riconosciuto nel nostro ordinamento, in quanto la sua attività è orientata alla produzione di un profitto tramite la commercializzazione di quanto realizzato prestando la propria opera220. Sebbene le analogie tra miner ed emittenti di moneta elettronica siano

varie, è evidente che le due figure non hanno le stesse responsabilità per l’attività svolta. Il miner infatti estrae valuta grazie alla potenza di calcolo dei server in suo possesso tutte le volte che assicura il compimento di una transazione, provvedendo

217 P.L.BURLONE,R.DE CARIA, Bitcoin e le altre criptovalute: inquadramento giuridico e fiscale, in

IBL Focus, 2014, 234.

218 G.PALUMBO, Il trattamento tributario dei Bitcoin, in Diritto e pratica tributaria, 2016, I 219 KPMG, Accounting for cryptoassets – what’s the impact on your financial statements?, Aprile

2019, consultabile al sito

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/04/cryptoassets-accounting-tax.pdf

220 Sul punto P.L.BURLONE,R.DE CARIA, op. cit., p. 6. Si noti che il miner riceve il proprio compenso

automaticamente dal sistema ogniqualvolta esegue, con i propri potenti strumenti di calcolo, una transazione, e solo per via volontaria riceve un compenso da parte degli utenti.

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a garantirsi un margine sulla vendita in grado di coprire tutti i costi accessori necessari all’estrazione e possibilmente un guadagno.

L’attività di trading riguarda tutti quegli operatori che vedono nelle valute virtuali un’occasione di aumentare il proprio patrimonio, investendo il denaro su tali attività e liquidando le stesse solo dopo aver raggiunto – nel migliore dei casi – un plusvalore soddisfacente. Talvolta l’attività di trading viene supportata da investitori professionali che coadiuvano i clienti nell’acquisto e nella successiva vendita in cambio di un compenso. Elemento fondamentale per identificare il trading è la finalità espressamente speculativa dell’operazione221.

Infine, l’attività di holding rappresenta la mera detenzione senza fini speculativi che gli operatori mettono in atto con la sola conservazione di valute virtuali.

È evidente come le tre tipologie di attività appena descritte prevedono approcci diversi allo stesso fenomeno: nel caso del mining la valuta virtuale viene assimilata ad un bene che, essendo già presente in natura, viene estratto senza la necessità di essere trasformato e rivenduto come materia prima agli operatori del mercato. Seppur digitale, questo processo può essere assimilato all’estrazione dell’oro. Nel caso del trading, l’analogia con i numerosi strumenti finanziari che ogni giorno vengono comprati e venduti nei mercati di tutto il mondo è evidente. L’attività di

holding di c.d. valuta virtuale prevede che essa sia considerata alla stregua di valuta

in grado di fungere da riserva di valore ed essere mensura nello scambio con beni o servizi.

Queste differenze funzionali dello stesso strumento dovrebbero prevedere una diversa tassazione, sia sul piano della tassazione diretta che su quello delle imposte indirette, basata sull’effettivo ruolo che la valuta virtuale svolge nelle attività descritte.

È necessario, a questo punto, introdurre un’ulteriore variabile di questa analisi. Nel dettaglio, l’attività di mining può essere svolta sia in forma d’impresa che privatamente, ovvero senza soddisfare i requisiti ex art. 2082 c.c.222. Allo stesso

221 Tale finalità è stata identificata da numerose autorità nazionali e rappresenta l’utilizzo più

rischioso delle valute virtuali.

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modo, anche l’attività di trading può essere svolta da soggetti imprenditoriali o non imprenditoriali, e per di più senza il necessario intervento di un soggetto intermediario. Infine, anche l’attività di holding può essere fatta sia da persone fisiche che da soggetti imprenditoriali. Da un punto di vista fiscale, risultano rilevanti tutti e tre i tipi di attività, sapendo che qualora l’operatore sia un imprenditore o una società, sarebbe necessario rappresentare contabilmente gli strumenti posseduti in maniera chiara corretta e veritiera, con tutti i risvolti in termini di valutazione che ne possono scaturire. Sebbene le analogie tra le valute virtuali e le discipline relative agli strumenti giuridici analizzati supra non abbiano fornito risposte soddisfacenti, limitatamente alla normativa tributaria l’analogia con le discipline esistenti potrebbe rivelarsi più o meno adeguata a seconda delle fattispecie che si analizzeranno infra.