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Richiami alla normativa italiana in materia di IRPEF e riflessioni sulle operazion

Capitolo IV. La tassazione per le persone fisiche

4.2. Richiami alla normativa italiana in materia di IRPEF e riflessioni sulle operazion

Prima di affrontare il tema dei redditi derivanti dall’utilizzo di valute virtuali da parte dei soggetti IRPEF, è utile richiamare la normativa in materia, così da poter meglio comprendere le interpretazioni rese sul punto dall’Agenzia delle Entrate e dalla dottrina. Il T.U.I.R.303 tipicizza le categorie di reddito imponibili in capo a persone fisiche all’art. 6,

che è tassativo e comprende: “1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti

categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.

In relazione all’imprenditore individuale che esegue operazioni in valuta virtuale nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, è evidente che i redditi generati rientrano nella definizione dei redditi d’impresa ex art. 55, co. 1, T.U.I.R.

In relazione invece alle persone fisiche che effettuano operazioni in bitcoin al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, da una prima analisi delle categorie elencate nell’art. 6, appare evidente che i redditi derivanti possano rientrare solamente in due categorie, ovvero tra i redditi diversi o tra i redditi di capitale. L’art. 44 del T.U.I.R. definisce i redditi di capitale con un lungo elenco di fattispecie304. Tra queste, è possibile ricondurre

l’attività di trading sia tra i servizi peer-to-peer di cui alla lett. d-bis), sia agli altri proventi derivanti dall’impiego del capitale ex lett. h), avente una formulazione generica. Tuttavia le transazioni in bitcoin non possano essere comprese nella lettera d-bis) in quanto gli

alcuna imposizione sulle plusvalenze generate dalla compravendita di valute virtuali, configurandosi come paradisi fiscali sia per investitori interessati al mondo delle digital

currencies, sia per gli exchanger che trovano terreno fertile per i propri affari. Cfr.

https://www.maltabusiness.it/a-malta-zero-tasse-sulle-plusvalenze-da-criptovalute/ 303 Si tratta del D.P.R. 917/1986.

304 Un estratto dell’art. 44, comma 1, T.U.I.R.: “1. Sono redditi di capitale: […] d-bis) i proventi

derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al Decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia; […] h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”.

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operatori, pur utilizzando con il sistema peer-to-peer, non forniscono un servizio di finanziamento, ma solamente un servizio di investimento dove non è previsto il rimborso dell’importo corrisposto all’utente. Per quanto concerne la lett. h) dello stesso articolo, si evidenzia che i proventi devono dipendere da eventi certi: senza dubbio, la variabilità delle quotazioni su cui si basa l’eventuale reddito generato dalla valuta virtuale non può rientrare nella fattispecie. Si esclude, pertanto, che il provento derivante dall’investimento in valute virtuali possa essere considerato alla stregua di un reddito di capitale.

La categoria dei redditi diversi invece viene definita dall’art. 67 T.U.I.R. come una categoria residuale: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero

se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”. Tra i redditi elencati nell’art. 67 T.U.I.R.305 sono rilevanti le lett.

c-ter), c-quinquies) e l) che rispettivamente richiamano: i) la fattispecie di plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di una molteplicità di strumenti, in particolare, di “titoli non rappresentativi di merci, […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o

rivenienti da depositi o conti correnti, […]”; ii) a plusvalenza derivante da cessione a titolo

oneroso di “strumenti finanziari, nonchè quelli realizzati mediante rapporti attraverso

cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”; i redditi derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Alle fattispecie delle prime due lettere le valute virtuali potrebbero essere assimilate

305 Un estratto dell’art. 67, comma 1, T.U.I.R.: “[…] c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui

alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; […] c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonchè quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; […] l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

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non solo a valuta estera, pur mancando dei requisiti di corso legale e conto corrente306,

ma anche a titoli non rappresentativi di merci307 o strumenti finanziari, in considerazione

del fatto che l’attività di trading assume per sua natura un connotato speculativo. Per quanto riguarda la lett. l), il contenuto non risulta particolarmente interessante ai fini del trading, poiché tale attività può essere svolta da una persona fisica solo per fini personali, senza poter offrire servizi a titolo oneroso: infatti come da disposizioni della V Direttiva antiriciclaggio l’attività di exchanging verso i terzi può essere condotta solo previa autorizzazione e in maniera professionale (rectius imprenditoriale), escludendo l’occasionalità della prestazione. La lett. l) risulta interessante invece ai fini dell’attività di mining, che può essere svolta anche da persone fisiche e in maniera occasionale: secondo quanto disposto i proventi derivanti dallo svolgimento di tale attività rientrerebbero nella fattispecie dei redditi diversi e concorrerebbero a formare il reddito complessivo imponibile quando svolta in maniera non imprenditoriale.

Diverso è il caso di svolgimento delle operazioni nell’ambito dell’attività d’impresa, fattispecie che sarà trattata nel capitolo quinto.

A seguito di tali considerazioni emerge, anche in quest’ambito, una situazione incerta: i redditi possono essere tassati in capo alle persone fisiche solo se rientranti nelle categorie dell’art. 6, ma dall’analisi effettuata nessuna di queste categorie comprende esplicitamente i redditi derivanti da valute virtuali. È allora necessario comprendere a quale fattispecie tali redditi possano essere assimilati, non essendo evidentemente compresi “in chiaro” nelle elencazioni di cui agli articoli fino a qui richiamati. D’altro canto, le operazioni in valuta virtuale possono generare in capo al contribuente una “maggiore ricchezza” che può costituire reddito e dunque capacità contributiva da assoggettare a imposizione diretta. Coniugare quest’ultima esigenza con una norma fiscale che lascia poco spazio all’interpretazione è il problema che l’Amministrazione finanziaria si è trovata a dover considerare.

306 A tal proposito, si ricordi anche quanto disposto dalla sentenza C-264/14 della Corte di

Giustizia Europea in tema di valute estere e corso legale delle stesse.

307 La nozione di titolo non rappresentativo di merce può essere talmente ampia da racchiudere

anche uno strumento come la valuta virtuale sulla base del valore che essa può assumere come mezzo di pagamento in relazione ai beni con i quali viene scambiata.

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