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7. DM 26/06/2015 NUOVE NORME SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFIC
7.1 INTRODUZIONE ALLE NUOVE PROBLEMATICHE
La L. 90/2013 di accettazione della direttiva 2010/31/CE indica la riproposizione dei nuovi decreti attuativi per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per le nuove Linee Guida per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Il decreto per le nuove Linee Guida richiama due nuovi decreti, uno per la definizione dei requisiti minimi ed uno per la preparazione dell’APE. Tali decreti sono stati emanati con il DM 26/06/2015 che entrerà in vigore il giorno 01/10/2015.
Rispetto ai precedenti DPR 59/09 e DM 06/09 questi nuovi decreti modificano sostanzialmente le procedure di calcolo ed introducono anche nuovi concetti che influenzeranno le procedure di calcolo delle prestazioni energetiche e la progettazione degli edifici a quasi zero energia (EQZE).
In particolare si introduce il concetto di edificio di riferimento come edificio ideale avente la stessa geometria dell’edificio reale ma con caratteristiche termofisiche (valori delle trasmittanze delle pareti opache e finestrate) stabilite per decreto in funzione delle zone climatiche e dell’anno. A tale edificio di riferimento si attribuiscono comportamenti virtuosi ai quali gli edifici reali debbono avvicinarsi e con i quali, in ogni caso, debbono confrontarsi.
Inoltre anche gli impianti fanno la loro parte definendo i nuovi decreti efficienze nominali dei componenti di riferimento (caldaie, pompe di calore, …) rispetto alle quali l’edificio reale potrà avere valori migliorativi.
Cambia anche lo schema grafico per l’APE e si introduce l’obbligo di valutare tutto il comportamento energetico dell’edificio mediante l’EPgl,tot (Indice di Prestazione Energetica globale) che tiene conto di EPH,nd, EPC,nd, EPw, EPv, EPL (efficienza energetica, invernale, estiva, per
ACS, di ventilazione e di illuminazione).
I nuovi decreti ridefiniscono anche le procedure progettuali per gli EQZE proponendo ancor più la sinergia con l’utilizzo di impianti ad alte prestazione e, soprattutto, con l’integrazione di
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) secondo quanto indicato dal D.Lgs. 28/2011.
7.2 LA TRANSIZIONE VERSO LE NUOVE PROCEDURE DI VALUTAZIONE ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Con le procedure indicate nel DPR 59/09 e nelle Linee Guida Nazionali del DM 26/06/09 le verifiche energetiche sono effettuate sull’edificio reale per i quale sono indicati limiti per i valori delle trasmittanze dei componenti opachi e vetrati e per l’indice EPCI, EPW e EPCE in funzione del
rapporto architettonico S/V e della zona climatica. La classificazione energetica è effettuato costruendo una scala energetica locale utilizzando l’EPC.Lim.192 del 2010 quale valore limite fra la
L’Art. 4 della L. 90/2013 indica le modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192/05. In particolare all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
o 1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE
o 2. in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono
determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
Le nuove procedure, così come richiesto dalla direttiva 2010/31/CE (EPBD recast) e recepito nella L. 90/2013, introducono una metodologia di calcolo che fa uso dell’edificio di riferimento.
7.2.1 EDIFICIO DI RIFERIMENTO
L’edifico di riferimento è un edificio ideale che si presuppone abbia le caratteristiche energetiche ottimali alle quali riferire, per confronto, l’edificio reale. Già il protocollo LEED definisce un edificio di riferimento secondo il protocollo il Building Performance Rating dell’Appendice G dell’ASHRAE 90.1-2007.
I nuovi decreti attuativi, secondo quanto indicato dalla L.90/2013, introduce l’edificio di riferimento ai fini sia del calcolo dei consumi energetiche che della classificazione energetica.
Questo è un edificio ideale che ha la stessa geometria (forma, superfici calpestabili, superfici degli elementi disperdenti) ubicazione ed orientamento dell’edificio reale ma avente caratteristiche termofisiche e parametri energetici predeterminati in funzione della zona climatica e del periodo considerato (2015-2018 e 2019-2021). Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.
In pratica tutti i calcoli sulle prestazioni energetiche degli edifici e sulla classificazione energetica passano attraverso un confronto fra le caratteristiche termofisiche dell’edificio reale e quelle dell0edificio di riferimento, considerate come caratteristiche di riferimento relative all’edificio reale considerato. I requisiti minimi di prestazione energetica tengono conto del livello ottimale di prestazione energetica determinato per ciascun edificio di riferimento.
Figura 41: Edificio reale ed edificio di riferimento di pari geometria
Questo Regolamento integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Più precisamente le fase sono:
1. definizione degli edifici di riferimento
2. identificazione delle misure di efficienza energetica, delle misure basate sull’energia da fonti rinnovabili e/o dei pacchetti e varianti di tali misure per ciascun edificio di riferimento 3. calcolo del fabbisogno di energia primaria derivante dall’applicazione delle misure e dei
pacchetti di misure a un edificio di riferimento
4. calcolo del costo globale in termini di valore attuale netto per ciascun edificio di riferimento 5. svolgimento di un’analisi di sensibilità per i dati di costo per i calcoli che includono i prezzi
dell’energia
6. derivazione di un livello ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica per ciascun edificio di riferimento.
La nuova normativa che si esporrà in questo capitolo segue le fasi sopra indicate.
7.3 IL DECRETO SUI REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI
Vediamo più in dettaglio l’organizzazione dei nuovi decreti attuati della L. 90/2013.
7.3.1 DEFINIZIONE DI EDIIFICI A QUASI ZERO ENERGIA
In base al nuovo decreto sui requisiti minimi degli edifici (che sostituisce il DPR 59/09) sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
tutti i requisiti previsti dal decreto dei requisiti minimi (Criteri generali e requisiti delle
prestazioni energetiche degli edifici), determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui
all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Decreto sulle FER).
verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici e rendimenti definiti alla precedente lettera a):
o il parametro H’T (vedi definizione nel prosieguo) risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 20, ripresa dall’Appendice A;
o il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto dal decreto sui requisiti minimi, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 21 dello stesso decreto rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, e per gli edifici di tutte le altre categorie.
7.3.2 NUOVA CLASSIFICZIONE DEGLI EDIFICI
Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nelle categorie di cui alla Tabella seguente: