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La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso l’apposizione su di esso di un “segno” grafico sul quale vengono riportate le seguenti informazioni della registrazione di protocollo:

 denominazione dell’amministrazione,

 codice identificativo dell’AOO,

 data e numero di protocollo del documento,

 indice di classificazione,

L’operazione di segnatura dei documenti in partenza viene effettuata dall’UOR/UU/RPA competente che redige il documento se è abilitata, come UOP, alla protocollazione dei documenti in uscita; in alternativa l’operazione viene integralmente eseguita dalla UOP.

Articolo 55 Annullamento delle registrazioni di protocollo

La modifica anche di un solo campo tra quelli obbligatori della registrazione di protocollo, compilato dall’operatore o in modo automatico dal sistema e registrate in forma non modificabile, che si rendesse necessaria per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati comporta l’annullamento “d’ufficio” e contestuale della intera registrazione di protocollo.

Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullate rimangono memorizzate nel registro informatico del protocollo per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura, ivi comprese le visualizzazioni e le stampe, nonché la data, l’ora e l’autore dell’annullamento e gli estremi dell’autorizzazione all’annullamento del protocollo.

In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura “annullato” o equivalente in posizione visibile e tale, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. Il sistema registra l’avvenuta rettifica, la data ed il soggetto che è intervenuto.

Solo il RSP è autorizzato ad annullare, ovvero a dare disposizioni di annullamento delle registrazioni di protocollo.

L'annullamento della registrazione di protocollo generale viene richiesto con specifica nota, adeguatamente motivata, indirizzata al RSP

A tal fine viene istituito un registro (informatico o cartaceo) per le richieste di annullamento delle registrazioni e dei dati obbligatori delle registrazioni.

Il registro indica i motivi dell'annullamento e, se il documento è stato riprotocollato, il nuovo numero di protocollo assegnato.

Articolo 56 Livello di riservatezza

L’operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce preventivamente il livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema.

In modo analogo, il RPA che effettua l’operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il livello di riservatezza.

Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo è ereditato automaticamente da tutti i documenti che vi confluiscono, se a questi è stato assegnato un livello di riservatezza minore od uguale.

Quelli che invece hanno un livello di riservatezza superiore lo mantengono.

Articolo 57 Casi particolari di registrazioni di protocollo Articolo 57.1 Circolari e disposizioni generali

Le circolari, le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo generale.

I destinatari sono descritti in appositi elenchi da associare alla minuta del documento e alla registrazione di protocollo secondo le modalità previste dalla gestione anagrafiche del sistema.

Articolo 57.2 Documenti cartacei in partenza con più destinatari

Qualora i destinatari siano in numero maggiore di uno, la registrazione di protocollo è unica e viene riportata solo sul documento originale con la dicitura “Questa registrazione di protocollo

viene riportata sui documenti degli altri destinatari - Vedi elenco allegato alla minuta/copia presso l’UOR/UU/RPA”.

Tale elenco, in formato cartaceo, viene allegato alla minuta dell’originale.

Articolo 57.3 Documenti cartacei ricevuti a mezzo telegramma

I telegrammi vanno di norma inoltrati al servizio protocollo come documenti senza firma, specificando tale modalità di trasmissione nel sistema di protocollo informatico.

Articolo 57.4 Documenti cartacei ricevuti a mezzo telefax

Il documento ricevuto a mezzo telefax è un documento analogico a tutti gli effetti.

Il documento trasmesso da chiunque ad una pubblica AOO tramite telefax, qualora ne venga accertata la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dalla trasmissione dell’originale.

L’accertamento della fonte di provenienza spetta al RPA e avviene di norma per le vie brevi o con l’uso di sistemi informatici.

Qualora non sia possibile accertare la fonte di provenienza sul telefax viene apposta la dicitura

«documento ricevuto via telefax» e successivamente il RPA provvede ad acquisire l’originale;

Nel caso che al telefax faccia seguito l’originale, poiché ogni documento viene individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, l’addetto alla registrazione a protocollo, dopo aver registrato il telefax, deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento pervenuto via telefax ed apporre la seguente dicitura: “già pervenuto via fax il giorno……..”.

Il RSP accerta comunque che si tratti del medesimo documento: qualora riscontri qualche correzione, anche minima, si tratta di un documento diverso e quindi, come tale, registrato con un nuovo numero di protocollo.

Il fax ricevuto con un terminale telefax dedicato (diverso da un PC) è fotocopiato dal ricevente qualora il supporto cartaceo non fornisca garanzie per una corretta e duratura conservazione. Su di esso o sulla sua fotoriproduzione va apposta, a cura del ricevente, la dicitura “Documento ricevuto via Telefax”.

Il documento in partenza reca una delle seguenti diciture:

“anticipato via telefax” se il documento originale viene successivamente inviato al destinatario;

“il presente documento, inviato via telefax, non sarà seguito dal documento originale» nel caso in cui l’originale non venga spedito. Il RPA è comunque tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta;

La segnatura viene apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione.

La copertina del telefax ed il rapporto di trasmissione vengono anch’essi inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi dell’avvenuta spedizione.

Il fax ricevuto direttamente su una postazione di lavoro (esempio un PC con l’applicativo per invio e ricezione di fax) è la rappresentazione informatica di un documento che può essere, sia stampato e trattato come un fax convenzionale come descritto nei commi precedenti, sia visualizzato e trattato interamente con tecniche informatiche.

In questo secondo caso il “file” rappresentativo del fax, viene inviato al protocollo generale, per essere sottoposto alle azioni di protocollazione e segnatura secondo gli standard XML correnti e poi, trattato secondo le regole precedentemente dichiarate per la gestione dei documenti informatici.

Articolo 57.5 Protocollazione di un numero consistente di documenti cartacei

Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, sia in ingresso (es. scadenza gare o concorsi) che in uscita, deve esserne data comunicazione all’ufficio protocollo con almeno due giorni lavorativi di anticipo, onde concordare tempi e modi di protocollazione e di spedizione.

Articolo 57.6 Domande di partecipazione a concorsi, avvisi, selezioni, corsi e borse di studio

La corrispondenza ricevuta con rimessa diretta dell’interessato o persona delegata, viene protocollata al momento della presentazione, dando ricevuta di avvenuta consegna con gli estremi

della segnatura di protocollo.

Analoga sorte è riservata alla corrispondenza ricevuta in formato digitale o per posta.

In caso di eccessivo carico, i documenti ricevuti con rimessa diretta saranno accantonati e protocollati in differita (come di seguito descritto) e al mittente viene rilasciata ugualmente ricevuta senza gli estremi del protocollo ma parimenti valida per la finalità perseguita.

Articolo 57.7 Protocollazione di documenti inerenti gare di appalto confezionate su supporti cartacei

La corrispondenza riportante l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” - “preventivo” o simili, o comunque dalla cui confezione si evince la partecipazione ad una gara, non viene aperta, ma viene protocollata in arrivo con l’apposizione della segnatura, della data e dell’ora e dei minuti di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili, e viene inviata all’UOR competente.

È compito dell’UOR in argomento provvedere alla custodia delle buste o dei contenitori in genere protocollati, con mezzi idonei, sino all’espletamento della gara stessa.

Dopo l’apertura delle buste è cura dell’UOR che gestisce la gara d’appalto riportare gli estremi di protocollo riportati sulla confezione esterna su tutti i documenti in esse contenuti.

Per motivi organizzativi tutti gli UOR sono tenuti ad informare preventivamente il RSP dell’amministrazione in relazione alle scadenze di concorsi, gare, bandi di ogni genere.

Articolo 57.8 Protocolli urgenti

La richiesta di protocollare urgentemente un documento è relativa ad una necessità indifferibile e di tipo straordinario.

Solo in questo caso il RSP si attiva garantendo, nei limiti del possibile, la protocollazione del documento con la massima tempestività a partire dal momento della disponibilità del documento digitale o cartaceo da spedire.

Tale procedura viene osservata sia per protocolli su documenti in arrivo che in partenza, ricordando per questi ultimi che non vengono anticipati protocolli su copie in qualsiasi modo fatte pervenire all’UOP.

Articolo 57.9 Documenti non firmati

Il protocollista, sulla base delle regole stabilite dal RSP attestanti la certezza giuridica di data, forma e provenienza per ogni documento, deve attestare che un determinato documento così come si registra è pervenuto.

Le lettere anonime, pertanto, vanno protocollate e identificate come tali, con la dicitura “mittente sconosciuto o anonimo” e “documento non sottoscritto”

Per le stesse ragioni le lettere con mittente, prive di firma, vanno protocollate e vengono identificate come tali.

La funzione del protocollo (cioè della registrazione) è quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso.

È compito dell’UOR di competenza e, in particolare,del RPA valutare, caso per caso, ai fini della sua efficacia probatoria riguardo ad un affare o ad un determinato procedimento amministrativo, se la lettera priva di firma sia da ritenersi valida o quant’altro.

Articolo 57.10 Protocollazione dei messaggi di posta elettronica convenzionale

Considerato che l'attuale sistema di posta elettronica non certificata, non consente con certezza una completa e sicura individuazione del mittente, questa corrispondenza viene normalmente trattata come segue:

 nel caso di invio di documento firmato in modalità autografa e scannerizzato esso viene trattato come un documento inviato via fax fermo restando la provenienza certa verificata dall’indirizzo e-mail del mittente da parte del RPA,

 Nel caso in cui non vi sia provenienza certa né documento digitalizzato firmato in maniera autografa, l’RPA valuta caso per caso l’opportunità di trattare l’e-mail,

 Nel caso in cui il documento pervenga firmato digitalmente esso è equiparabile al documento elettronico pervenuto in altre maniere. Va da sé in tal caso il mittente non ha la certezza che il messaggio sia stato ricevuto correttamente,

 Nel caso in pervenga una e-mail con contenuto non sottoscritto esso verrà trattato come un documento anonimo.

Articolo 57.11 Protocollazione di documenti digitali pervenuti erroneamente

Nel caso in cui venga erroneamente protocollato un documento digitale non indirizzato all’amministrazione l’addetto protocollatore provvede o all’annullamento del protocollo o alla protocollazione in uscita indicando come oggetto “protocollato per errore” e rispedisce il messaggio al mittente.

Articolo 57.12 Ricezione di documenti cartacei pervenuti erroneamente

Nel caso in cui venga erroneamente protocollato un documento non indirizzato all’amministrazione, l’addetto al protocollo provvede o all’annullamento del protocollo o alla protocollazione in uscita indicando come oggetto “protocollato per errore, inviato a ..”.

Il documento oggetto della rettifica viene inviato al destinatario con la dicitura “protocollato per errore”.

Articolo 57.13 Copie per conoscenza

Nel caso di copie per conoscenza chi effettua la registrazione e lo smistamento dell’originale e delle copie, registra sul registro di protocollo a chi sono state inviate le copie per conoscenza.

Tale informazione viene riportata anche sulla segnatura di protocollo.

Articolo 57.14 Differimento delle registrazioni

Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate in giornata, salvo provvedimento motivato del RSP.

In caso di impedimento alla registrazione di protocollo di tutti gli atti, nello stesso giorno di presentazione, viene data priorità a quelli per i quali riveste particolare importanza la puntuale protocollazione.

Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permette di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del RSP, l'addetto al protocollo è autorizzato all'uso del protocollo differito.

Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione, cioè nel provvedimento del RSP con il quale vengono individuati dal RSP i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve comunque essere effettuata.

Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il RSP descrive nel provvedimento.

Articolo 57.15 Registrazioni con differimento dei termini di accesso

Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso (ad esempio, gare e appalti, verbali di concorso, etc.), è prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico.

Il Responsabile dell’immissione dei dati indica contestualmente alla registrazione di protocollo anche l’anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette all’accesso nelle forme ordinariamente previste.

Articolo 57.16 Corrispondenza personale o riservata

La corrispondenza nominativamente intestata è regolarmente aperta dagli uffici incaricati della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura “riservata” o “personale”.

La corrispondenza con la dicitura “riservata” o “personale” non è aperta e viene consegnata in busta chiusa al destinatario il quale, dopo averne preso visione, se valuta che i documenti ricevuti non sono personali, è tenuto a trasmetterli al più vicino ufficio abilitato alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo.

Articolo 57.17 Integrazioni documentarie

Chi effettua le operazioni di registrazione a protocollo non è tenuto a sindacare sulla congruità formale e sostanziale della documentazione presentata, ma descrive il documento ed eventuali

allegati.

Tale verifica spetta al Responsabile del procedimento amministrativo (RPA), che deve comunicare all’interessato la necessità di eventuali integrazioni, indicare con precisione l’indirizzo al quale inviarle, specificare se l’assenza della documentazione comporta interruzione o sospensione del procedimento.

I documenti presentati ad integrazione di quelli già disponibili sono protocollati dalla UOP sul protocollo generale e, a cura del RPA, sono inseriti nel fascicolo relativo.

Articolo 58 Gestione delle registrazioni di protocollo con il PdP

La produzione delle registrazioni di protocollo informatico, l’operazione di “segnatura” delle stesse e le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni sessione di attività di registrazione sono demandate al PdP.

Il sistema di sicurezza adottato dall’AOO garantisce la protezione di tali informazioni sulla base dell’architettura stessa, sui controlli d’accesso e i livelli di autorizzazione realizzati.

Articolo 59 Registrazioni di Protocollo Articolo 59.1 Attribuzione del protocollo

Ogni attività rilevante ai fini della sicurezza, effettuata tramite il servizio di protocollo, è registrata dall’applicativo PdP con attribuzione di una marca temporale (time stamp) da parte dell’application server, come previsto dalla normativa.

Il sistema informativo assicura la precisione dei clock dei server applicativi con l’acquisizione periodica del tempo ufficiale di rete.

Ad ulteriore tutela dei dati personali, gli addetti alla protocollazione sono stati informati, durante il processo formativo sul Protocollo informatico, della necessità di non inserire informazioni sensibili (direttamente o se associate ad altre informazioni), dal punto di vista della privacy, nel campo “oggetto” del registro di protocollo.

Articolo 59.2 Registro informatico di protocollo

L’integrità e la disponibilità dei dati contenuti nel registro di protocollo generale della AOO è assicurata mediante i seguenti meccanismi attivati successivamente alla chiusura (almeno logica) giornaliera del servizio stesso:

 estrazione delle registrazioni del giorno corrente (o precedente);

 il file del registro di protocollo giornaliero viene trasmesso, entro la giornata successiva, al sistema di conservazione.

Articolo 59.3 Tenuta delle copie del registro di protocollo

È compito del RSP o del Responsabile della Conservazione delle copie di riserva, se nominato, provvedere alla conservazione delle copie in argomento.

Una copia dei supporti è conservata nella cassaforte in uso al Responsabile in argomento, mentre la seconda copia è custodita presso l’armadio con serratura di un ufficio dallo stesso individuato.

Le modalità di gestione di tali supporti sono definite e regolamentate direttamente dal RSP dell’AOO.

DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Il presente titolo riporta la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico adottato dall’amministrazione con particolare riferimento alle modalità di utilizzo.

Articolo 60 Descrizione funzionale ed operativa

Le funzionalità operative PdP (software di protocollo informatico) sono riportate nel manuale operativo utente che costituisce allegato 5 esterno al presente manuale.

RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI

Il presente titolo riporta i criteri e modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali gestite dal PdP.

Articolo 61 Generalità

Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l’impiego degli oggetti/servizi del sistema informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite.

Il processo è caratterizzato da soggetti (utenti, processi) che accedono a oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni specifiche (lettura, aggiornamento, esecuzione).

Gli utenti del servizio di protocollo, in base agli UU di appartenenza, ovvero in base alle competenze (UOP, UOR, UU) hanno autorizzazioni di accesso differenziate in base alle tipologie di operazioni stabilite dall’ufficio.

Ad ogni utente è assegnata:

 una credenziale di accesso, costituita da una componente:

 pubblica per identificarsi al sistema (userID),

 privata o riservata di autenticazione (password),

 una autorizzazione di accesso (profilo) al fine di limitare le operazioni di protocollo e gestione documentale alle sole funzioni necessarie e indispensabili a svolgere le attività di competenza dell’ufficio a cui l’utente appartiene.

Ogni utente del servizio di protocollo, identificato, autenticato e autorizzato alla fruizione dei servizi offerti dal PdP, è responsabile della correttezza del suo operato e dell’uso che destina alle informazioni trattate.

I livelli di autorizzazione sono assegnati all’utente comune dal RSP, tramite un utente privilegiato (amministratore), secondo i principi di pertinenza e non eccedenza.

Gli utenti del servizio di protocollo identificati sono stati suddivisi in profili d’accesso, sulla base delle funzioni ad essi riservate.

Le abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica del protocollo e dei documenti, ovvero l’identificazione degli UU e del personale abilitato allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo, organizzazione e tenuta dei documenti all’interno dell’AOO sono costantemente aggiornate a cura del RSP.

Articolo 62 Abilitazioni interne all’accesso ai servizi di protocollo

Le informazioni raccolte per controllare l’accesso al servizio sono quelle strettamente necessarie per l’autenticazione.

Il “file delle password” utilizzato dal servizio è una struttura crittografata e accessibile soltanto da un processo di sistema.

Articolo 63 Profili di accesso

Sono previsti profili predefiniti e codici di accesso al Sistema del Protocollo informatico come da manuale allegato 5.

Articolo 64 Modalità di creazione e gestione delle utenze e dei relativi profili di accesso

Le utenze e i relativi profili di accesso vengono creati e gestiti secondo quanto riportato sul manuale del PDP.

In caso di dimenticanza della password se ne da pronta comunicazione al RSP o al custode delle password, se nominato. Questi provvede a fornire la password conservata in sicurezza, che deve essere sostituita dopo l’accesso con una nuova password di cui una copia viene consegnata in busta chiusa al RSP o al custode delle password.

Articolo 65 Abilitazioni esterne

L’accesso al sistema di gestione del protocollo informatico e documentale da parte di utenti esterni all’amministrazione/AOO è realizzato mediante l’impiego di sistemi sicuri di identificazione ed autenticazione basati sulla carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi o dispositivi di firma digitale o elettronica avanzata.

Agli utenti riconosciuti ed abilitati alla consultazione sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie e sufficienti all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 66 Abilitazioni esterne concesse ad altre AOO

L’accesso al sistema di gestione informatica e documentale da parte di altre Amministrazioni, ovvero delle loro AOO, ha luogo con le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della RUPA.

In questi casi, le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la RUPA utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

 il numero e la data di protocollo, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o congiunta dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

 il numero e la data di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e data di protocollo attribuiti dall’amministrazione/AOO al documento spedito.

Articolo 67 Consultabilità delle registrazioni di protocollo riservate

Il complesso dei documenti per i quali è stata attivata la registrazione al protocollo riservato costituisce l'archivio riservato.

I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato divengono consultabili nel rispetto delle seguenti norme:

 dell’art. 24 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

 dell’art. 8 del DPR, 27 giugno 1992, n. 352;

 degli articoli 107 e 108 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Motivate richieste di consultazione possono essere accolte dal RSP prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA

Il presente titolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal PdP.

Articolo 68 Il registro di emergenza

Qualora non fosse disponibile fruire del PdP per interruzione accidentale o programmata, l’amministrazione/AOO è tenuta ad effettuare le registrazioni di protocollo sul registro di emergenza.

Ogni registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora nel corso di un anno non venga utilizzato il registro di emergenza, il RSP annota su questo il mancato uso.

Le registrazioni di protocollo sono identiche a quelle eseguite su registro di protocollo generale.

Il registro di emergenza viene sostanzialmente a configurarsi come un repertorio del protocollo generale.

Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di protocollo effettivo, seguendo senza soluzioni di continuità la numerazione del protocollo generale

Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di protocollo effettivo, seguendo senza soluzioni di continuità la numerazione del protocollo generale