Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2020 il Comune di Montefiore Conca dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.
Articolo 10
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo
L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.
Bologna, lì
Per la Regione Emilia-Romagna Per il Comune di Montefiore Conca
Il Presidente Il Sindaco
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 SET-TEMBRE 2019, N. 1448
Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cesena (FC). Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R.
n. 24/2003 e succ.mod. - CUP D19E19000730002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)
delibera:
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finan-ziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Un’altra Stazione” del Comune di Cesena (Fc), di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di €. 133.000,00 (di cui €. 109.900,00 per spese di investimento e €. 23.100,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di
€. 190.000,00 (di cui €. 157.000,00 per spese di investimento e
€. 33.000,00 per spese correnti);
2. di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del pre-sente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cesena (Fc), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilie-vo regionale;
3. di assegnare e concedere un contributo complessivo di €.
133.000,00 a favore del Comune di Cesena (Fc), ai sensi dell'art.
6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ. mod., per la realizza-zione del progetto soprarichiamato;
4. di impegnare la spesa complessiva di €. 133.000,00, regi-strata come segue:
- quanto a euro 109.900,00 con il n. 7490 di impegno, sul ca-pitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
- quanto a euro 23.100,00 con il n. 7491 di impegno sul capi-tolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo re-gionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)",
che è stato dotato della necessaria disponibilità;
5. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle transazio-ni elementari, come defitransazio-nite dal citato decreto, sono le seguenti:
Capitolo 02701 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.2.03.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 2030102003 - CUP D19E19000730002 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3
Capitolo 02717 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102003 - CUP D19E19000730002 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
6. di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cesena (Fc), come indicato nel-lo schema parte integrante e sostanziale del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso e fino al 31 di-cembre 2019. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/3/2020 il Co-mune di Cesena dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione;
7. di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Cesena, provvederà il Dirigente regionale com-petente con propri atti formali nel rispetto del citato D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., ed in applicazione della propria delibera-zione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo e previo espletamento degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché della citata deliberazio-ne n. 122/2019;
8. di dare atto inoltre che, in sede di sottoscrizione dell’Accor-do, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimen-ti previsadempimen-ti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale del-la Regione Emilia-Romagna.
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
“UN’ALTRA STAZIONE” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.
TRA
La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Presidente
E
Il Comune di Cesena, C.F. 00143280402 rappresentato da ………
domiciliato per la carica in .,
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e succ. mod. ed in particolare:
- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che “la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza”;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che “la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti”;
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che
“gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l’educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità”;
Visto l’Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto l’8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna.
Premesso che:
il Sindaco del Comune di Cesena, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 26/07/2019 al n.
PG.2019.0615627, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “Un’altra Stazione”;
tale progetto è finalizzato alla realizzazione di una complessiva azione di prevenzione integrata fondata sulla
riqualificazione della zona della stazione ferroviaria nel Comune di Cesena. Gli interventi di prevenzione ambientale prevedono l’integrazione dell’impianto di videosorveglianza comunale sul retro della stazione ferroviaria; il potenziamento della pubblica illuminazione nell’area esterna al liceo classico Monti; la completa rivisitazione del sistema di videosorveglianza e accesso del parcheggio sotterrano al liceo Monti; l’installazione di portabiciclette con sistema di ancoraggio antifurto e il miglioramento dell’arredo urbano. La riqualificazione urbana dell’area sarà accompagnata da un complessivo intervento di animazione e presidio sociale e educativo del territorio, che prevede progetti di street art, con il coinvolgimento di giovani artisti locali, il monitoraggio continuo e la raccolta delle siringhe rilasciate dai tossicodipendenti che frequentano la zona stazione, combinati con azioni di prevenzione sia dei servizi sociali comunali che della polizia locale.
Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Cesena e riportato nel testo del presente Accordo;
Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cesena alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell’Accordo stesso;
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente Accordo di programma
Articolo 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.
Articolo 2 Obiettivi
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cesena, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto “Un’altra Stazione”.
Articolo 3
Descrizione degli interventi
Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi di prevenzione integrata che interessano la zona stazione ferroviaria nel Comune di Cesena, che di seguito si specificano:
- integrazione dell’impianto di videosorveglianza comunale sul retro della stazione;
- potenziamento della pubblica illuminazione nell’area esterna al liceo classico Monti;
- completa rivisitazione del sistema di videosorveglianza e accesso del parcheggio sotterrano al liceo Monti;
- installazione di portabiciclette con sistema di ancoraggio antifurto;
- riqualificazione dell’arredo urbano;
- implementazione di interventi di animazione e presidio sociale e educativo del territorio: progetti di street art;
monitoraggio continuo e raccolta siringhe rilasciate dai tossicodipendenti; azioni di prevenzione dei servizi sociali comunali e della polizia locale.
Al progetto oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. D19E19000730002.
Articolo 4
Quadro economico di riferimento
Relativamente agli interventi previsti nell’art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:
SPESE CORRENTI:
Descrizione spese Costo
a) Progetto Street Art;
b) Miglioramento e sostituzione segnaletica stradale;
c) Servizio di monitoraggio e raccolta siringhe in zona Stazione;
d) Installazione cestini portarifiuti;
e) Coordinamento del progetto.
5.000,00 €.
6.000,00 €.
15.000,00 €.
2.000,00 €.
5.000,00 €.
Totale spese correnti 33.000,00 €.
SPESE INVESTIMENTO:
Descrizione spese Costo
a) Installazione nuove telecamere parcheggio sotterraneo Liceo Monti;
b) Revisione/adeguamento accessi parcheggio sotterraneo Liceo Monti;
c) Potenziamento illuminazione area esterna Liceo Monti;
d) Integrazione impianto di
videosorveglianza comunale della zona sul retro della stazione ferroviaria;
17.000,00 €.
50.000,00 €.
65.000,00€.
17.000,00 €.
e) Installazione portabiciclette con
sistemi di ancoraggio antifurto. 8.000,00 €.
Totale spese investimento 157.000,00 €.
Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante
La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Cesena un contributo complessivo di €. 133.000,00, di cui
€. 23.100,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €.
109.900,00 a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 190.000,00 (€.
157.000,00 per spese d’investimento e €. 33.000,00 per spese correnti), di cui €. 57.000,00 a carico del Comune di Cesena.
Il Comune di Cesena si impegna:
- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto “Un’altra Stazione”;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal progetto “Un’altra Stazione” così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell’ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell’ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere, della presente collaborazione.
Articolo 6
Comitato Tecnico di Coordinamento
La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cesena costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidiacono e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e Giovanni Colloredo, Natalino Borghetti e Andrea Montanari per il Comune di Cesena. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.
Il Comitato tecnico di coordinamento:
a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione:
- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;
- che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della Regione;
c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.
Articolo 7
Liquidazione del contributo regionale
La liquidazione del contributo a favore del Comune di Cesena, pari all'importo complessivo di €. 133.000,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, come segue:
in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l’impegno finanziario assunto dal Comune di Cesena e la seconda a saldo, a presentazione, entro il termine previsto al successivo art.
9, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.
Il Comune di Cesena potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un’unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.
Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Cesena quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Cesena dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.
Articolo 8 Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Cesena, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.
Articolo 9 Durata dell’Accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2020 il Comune di Cesena dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.
Articolo 10
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo
L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.
Bologna, lì
Per la Regione Emilia-Romagna Il Presidente
Per il Comune di Cesena
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 SET-TEMBRE 2019, N. 1484
Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia. Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R.
n. 24/2003 e succ. mod. - CUP J89G19000500002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)
delibera:
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finan-ziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Costellazione Turri” del Comu-ne di Reggio Comu-nell’Emilia, di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di
€. 133.500,00 (di cui €. 77.500,00 per spese di investimento ed
€. 56.000,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di €. 190.904,00 (di cui €. 110.904,00 per spese di investimento ed €. 80.000,00 per spese correnti);
2. di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del pre-sente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell’Emilia, per predefinire le modalità di collaborazione, gli im-pegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;
3. di assegnare e concedere un contributo complessivo di €.
133.500,00 a favore del Comune di Reggio nell’Emilia, ai sen-si dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ. mod., per la realizzazione del progetto soprarichiamato;
4. di impegnare la spesa complessiva di €. 133.500,00, regi-strata come segue:
- quanto a euro 77.500,00 con il n. 7529 di impegno, sul ca-pitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
- quanto a euro 56.000,00 con il n. 7530 di impegno sul capi-tolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo re-gionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)",
che è stato dotato della necessaria disponibilità;
5. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle transazio-ni elementari, come defitransazio-nite dal citato decreto, sono le seguenti:
Capitolo 02701 - Missione 03 - Programma 02 - Codice economico U.2.03.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 2030102003- CUP J89G19000500002 - C.I. spesa 4 – Gestione ordinaria 3
Capitolo 02717 - Missione 03 - Programma 02 - Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102003 - CUP J89G19000500002 - C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3
6. di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell’Emilia, come indi-cato nello schema parte integrante e sostanziale del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso e fino al 31 dicembre 2019. Tale termine è riferito alla completa realizza-zione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2020 il Comune di Reggio nell’Emilia dovrà presentare la relativa ren-dicontazione alla Regione;
7. di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Reggio nell’Emilia, provvederà il Dirigente re-gionale competente con propri atti formali nel rispetto del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabi-le, previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo e previo espletamento degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché della citata delibe-razione n. 122/2019;
8. di dare atto inoltre che, in sede di sottoscrizione dell’Accor-do, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimen-ti previsadempimen-ti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale del-la Regione Emilia-Romagna.
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
“COSTELLAZIONE TURRI” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.
TRA
La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Presidente
E
Il Comune di Reggio nell’Emilia, C.F. 00145920351 rappresentato da
……… domiciliato per la carica in . . ,
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e succ. mod. ed in particolare:
- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che “la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza”;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che “la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti”;
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che
“gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l’educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità”;
Visto l’Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto l’8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna.
Premesso che:
l’Assessore alla sicurezza, cultura della legalità e città storica del Comune di Reggio nell’Emilia, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 12/06/2019 al n. PG.2019.
0535349, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “Costellazione Turri”;
tale progetto è finalizzato alla realizzazione di una complessiva azione di prevenzione integrata fondata sulla
riqualificazione funzionale, estetica e ambientale di Piazzetta Domenica Secchi e dello spazio “caffè Reggio” nel Comune di Reggio nell’Emilia. Gli interventi di prevenzione ambientale prevedono in particolare la realizzazione di un play ground e di spazi finalizzati all’integrazione e coesione sociale. A tal fine, la riqualificazione urbana dell’area sarà accompagnata da un complessivo intervento di cooperativa di comunità volto a sostenere occasioni di animazione e presidio sociale e educativo del territorio, anche attraverso la promozione di forme di cittadinanza attiva.
Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Reggio nell’Emilia e riportato nel testo del presente Accordo;
Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell’Emilia alla preliminare
Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell’Emilia alla preliminare