• Non ci sono risultati.

Gli effetti del bail-in

Il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale può essere usato all’interno di un’azione di risoluzione o indipendentemente da essa, qualora l’ente abbia passato il punto di non sostenibilità economica, il PONV -point of non-viability-21. In entrambi i

casi, la direttiva dispone che la svalutazione, la conversione o la cancellazione siano immediatamente vincolanti per l’ente, gli azionisti e i creditori interessati22.

19V. art. 25, par. 2, dir. 2015/65/UE.

20 V. art. 70, par. 3, dir. 2015/65/UE.

21 V. art. 59, par. 1, dir. 2014/59/UE.

22 V. art. 53, par. 1, dir. 2014/59/UE.

92

L’immediata applicazione del bail-in rende, ancora una volta, chiaro come il fattore temporale sia decisivo per l’immediata risoluzione dell’ente. In questo modo, le Autorità cercano di evitare gli effetti prociclici dovuti ad un intervento tardivo nei confronti di un ente in dissesto o a rischio di dissesto.

L’Autorità di risoluzione ha il potere non solo di modificare tutti gli archivi pertinenti, cancellare dal listino di borsa o rimuovere dalle negoziazioni azioni, titoli di proprietà o altri strumenti di debito ma anche può ammettere alle negoziazioni nuovi titoli23.

Si dimostra, ancora una volta, come le Autorità possono intervenire nella vita sociale dell’ente, possono svalutare i titoli e conseguentemente rimuoverli dalle negoziazioni. Quando l’Autorità svaluta fino a zero l’importo di una qualsiasi passività le obbligazioni e i crediti sorti in relazione ad essa, anche se non ancora maturati, si considerano assolti, mentre se la svalutazione o la conversione è solo parziale lo strumento resta valido per il valore residuo e, pertanto, il creditore potrà far valere il proprio credito nei confronti della banca seppur solo nell’ammontare che ne rimane24.

3.3.1. Sui titoli svalutati o convertiti

Gli strumenti di capitale e di debito vengono, come più volte ricordato, svalutati o convertiti secondo l’ordine di priorità dei crediti della procedura ordinaria di insolvenza. La svalutazione degli strumenti di capitale è da considerarsi permanente, ad eccezione di eventuale rivalutazione a norma dell’art. 46, par. 3.

23 V. art. 53, par. 2, dir. 2014/59/UE.

24 V. art. 53, par. 3-4, dir. 2014/59/UE.

93

Il detentore non ha più nessun obbligo in riferimento allo strumento svalutato, eccezione fatta per eventuali obblighi già maturati e l’eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione25.

Gli strumenti di capitale, per essere convertiti, devono essere emessi dall’ente o dall’impresa madre; in virtù di questo, le Autorità possono imporre all’ente di detenere strumenti di capitale primario da destinare al trasferimento a seguito dell’esercizio del potere di conversione, ovviamente, il tasso di conversione risulta in linea con i principi della direttiva e le indicazioni dell’ABE26.

3.3.2. Il piano di riorganizzazione aziendale

Entro un mese, o in casi eccezionali entro due27, dall’applicazione dello strumento del

bail-in il consiglio di amministrazione deve stendere un piano di riorganizzazione

aziendale28.

Il piano di riorganizzazione aziendale deve contenere ipotesi realistiche circa il ripristino della sostenibilità economica dell’ente, e a tal proposito individua varie ipotesi di scenario future: le ipotesi vanno da una situazione positiva ad una in condizioni avverse29.

La previsione sui futuri andamenti del mercato non è però, da sola, sufficiente e le Autorità di risoluzione richiedono all’organo di amministrazione dell’ente una relazione

25V. art. 60, par. 2, dir. 2014/59/UE.

26 V. art. 60, par. 3, dir. 2014/59/UE.

27Per esempio si può prevedere una moratoria del termine se il bail-in viene applicato nell’ambito nella disciplina

degli aiuti di Stato. V. art. 52, par. 3, dir. 2014/59/UE. 28 V. art. 52, par. 1, dir. 2014/59/UE.

29 V. art. 52, par. 5, dir. 2014/59/UE.

94

sui fattori che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto, sulle misure che verranno intraprese per ristabilire la solidità e la stabilità economico-finanziaria e sui relativi tempi di attuazione30.

La direttiva individua alcune misure per ripristinare la stabilità finanziaria dell’ente quali, ad esempio, la vendita delle attività o la dismissione di linee di business non più strategiche, la modifica dei sistemi operativi o la ristrutturazione di attività esistenti per farle tornare ad essere competitive31. Ma, queste sono solo alcuni spunti offerti dalla direttiva, che lascia ampia autonomia all’organo di amministrazione.

L’Autorità di risoluzione, entro un mese dalla presentazione del piano, lo valuta e se lo ritiene in grado di ripristinare la stabilità dell’ente lo approva, in caso contrario comunica le proprie perplessità all’organo di amministrazione che dovrà, entro due settimane, redigere un nuovo piano, che verrà nuovamente vagliato e, se del caso, approvato entro una settimana32.

L’organo di amministrazione ha l’ulteriore compito di inviare, ogni sei mesi, una relazione sui progressi compiuti circa l’attuazione del piano. Questo per mantenere sempre costante il dialogo tra l’ente e le Autorità, in un quadro di costante cooperazione. Si può pensare al piano di risoluzione come ad una sorta di bilancio previsionale in cui non solo vengono messi in luce i punti critici della passata gestione ma anche vengono illustratele modalità di risanamento e i dati previsionali relativi ad ogni possibile scenario.

30 V. art. 52, par. 4, dir. 2014/59/UE.

31 V. art. 52, par. 5, dir. 2014/59/UE.

32 V. art. 52, par. 7-9, dir. 2014/59/UE.

95

Questo permette all’Autorità di avere sempre “uno sguardo” sulle vicende dell’ente che, grazie al piano di riorganizzazione aziendale, ha la possibilità di condividere e relazionarsi con le Autorità circa la fattibilità e la ragionevolezza del piano che si dovrà porre in atto.

Documenti correlati