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Ordine di assoggettamento delle passività

La direttiva stabilisce l’ordine di svalutazione o conversione: il primo presidio è il capitale primario e successivamente in ordine: gli strumenti aggiuntivi di classe 1, il valore degli strumenti di classe 29, il debito subordinato e poi le restanti passività

ammissibili (compresi i depositi sopra i 100.000€)10. Il capitale primario è svalutato in

proporzione alle perdite e nella misura della propria capacità, solo se la stima del capitale primario è inferiore all’importo che le Autorità di risoluzione avevano stimato per la svalutazione o dell’importo complessivo delle passività da assoggettare a bail-in, si svalutano anche gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e se anche con questi non si raggiungessero gli obiettivi prefissati in termini di ammontare di passività, le Autorità possono procedere alla svalutazione degli strumenti di classe 2. Solamente dopo aver svalutato totalmente questi elementi le Autorità possono svalutare il debito subordinato e come ultimo presidio anche il resto delle passività ammissibili11.

L’European Banking Authority detta due regole fondamentali riguardo la conversione o la svalutazione delle passività o dei titoli di proprietà. La prima che, salvo le esclusioni dell’art. 43, le Autorità devono trattare le passività che hanno lo stesso ordine di assoggettamento in modo eguale. La seconda che le Autorità dovrebbero applicare lo

9 Ma se la direttiva BRRD computa interamente gli strumenti di classe 2 come fondi propri, l’art. 64 CRR prevede che

il valore di una strumento Tier 2 incluso nei fondi propri è il valore nominale ammortizzato in quote costanti negli ultimi cinque anni dalla scadenza. L’EBA chiarisce che le Autorità, quando esercitano il potere di conversione o svalutazione, dovrebbero trattare allo stesso modo tutti gli strumenti di classe 2. V. EBA, Draft Guidelines concerning the interrelationship between the BRRD sequence of writedown and conversion and CRR/CRD IV, in https://www.eba.europa.eu/documents/10180/833064/EBA-CP-2014-

29+%28CP+on+GL+on+Interrelationship+BRRD+and+CRR-CRD%29.pdf, ottobre 2014, pag. 11 10 EBA, op. ult. cit., pag. 5.

11 V. art. 48, par.1, dir. 2014/59/UE.

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stesso trattamento alle passività eligibles a norma degli della direttiva 2013/36/UE e del regolamento 575/201312.

3.2.1. Il tasso di conversione del debito in capitale

La direttiva stabilisce i criteri generali da applicare ai tassi di conversione del debito in capitale13. Il taso di conversione deve compensare il creditore per le perdite subite e, se

vengono applicati tassi diversi, alle passività di primo rango deve essere applicato un tasso maggiore rispetto a quelle di rango subordinato. Ad esempio, tassi di conversione diversi possono essere applicati per onorare il principio del no cretitors worse off, se vengono escluse delle passività dello stesso rango, generando una maggior richiesta di

eligibles dalle passività non escluse. Applicare tassi di conversione differenti

permetterebbe di evitare che i creditori subiscano un trattamento peggiore rispetto alla normale procedura di insolvenza14.

I tassi di conversione dovrebbero essere applicati nel pieno rispetto della gerarchia, questo significa che, se per una determinata classe il valore residuo dopo l’applicazione del bail-in è inferiore alla valutazione compiuta ex-ante, le Autorità dovrebbero applicare tassi di conversione più elevati per le passività junior15.

Tuttavia questo non significa che gli azionisti o gli altri detentori di titoli di proprietà debbano sottostare a tassi eccessivamente elevati, e che i loro diritti di proprietà non

12EBA, op. ult. cit., pag. 10. 13 V. art. 50, dir. 2014/59/UE.

14 ABE, Draft Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in, in

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/890758/EBA-CP-2014-39+CP+on+GL+on+conversion+rates.pdf, novembre 2014, pag. 5.

15 ABE, op. ult. cit., pag. 11.

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vadano salvaguardati16. Le Autorità di risoluzione devono riuscire ad ottemperare diverse necessità: evitare che i creditori subiscano un trattamento peggiore rispetto a quello della normale procedura estintiva e in virtù di questo applicare un tasso di conversione del debito in capitale appropriato.

3.2.2. Nuovi profili di rischio per gli obbligazionisti17

Non sarà sfuggito che le obbligazione bancarie non sono garantite in caso di applicazione del bail-in, e dunque questi titoli, se la banca emittente dovesse incorrere nella procedura di risoluzione, potrebbero essere svalutati oppure convertiti in azioni, con un conseguente innalzamento del livello di rischio per i risparmiatori.

Questo da un lato fa parte del processo di creditor discipline che la direttiva vorrebbe porre in atto, dall’altro le banche devono avvertire i clienti del nuovo rischio implicito nella sottoscrizione delle obbligazioni.

Le famiglie italiane detengono circa 323,2 miliardi di euro in obbligazioni bancarie18, tutte potenzialmente passibili di conversione o svalutazione.

L’Unione Europea, però, fin dalla direttiva 2004/39/CE, meglio conosciuta come MIFID, e ancor più con la c.d. MIFID II, tutela i risparmiatori. Più precisamente ogni impresa di investimento o intermediario finanziario, quando presta servizi o consulenza agisce in modo equo e onesto senza recare pregiudizio ai clienti o ai potenziali clienti. 16 ABE, op. ult. cit., pag. 12.

17Le obbligazioni sono da sempre soggette al rischio di default dell’emittente. In argomento si v. BASSO A.- PIACA

P., Appunti di matematica finanziaria, Padova, 2007, pag. 102. Ma l’ipotesi che anche in assenza di default i titoli possano essere svalutati i convertiti innalza il livello di rischio.

18 Il dato si riferisce al 2013, la fonte è: BANCA D’ITALIA, Supplementi al bollettino statistico: la ricchezza delle

famiglie italiane, in http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/ricchezza-famiglie-italiane/2014-ricchezza- famiglie/suppl_69_14.pdf. Dicembre 2014, pag. 26.

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L’impresa deve ottenere le informazioni «necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite»19. L’art. 70 della c.d. MIFID II precisa che il mancato rispetto di questo dispositivo è da considerarsi una violazione di legge e, pertanto, le Autorità hanno il potere di irrogare sanzioni, sulla base dell’entità del danno subito dal cliente20. Ai fini

del presente lavoro, questo si traduce semplicemente nella constatazione che, come già avviene, far sottoscrivere strumenti finanziari non compatibili con il livello di rischio del risparmiatore comporta, per l’intermediario, una sanzione a norma di legge.

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