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Eliminazione di restrizioni all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti

Nel documento COSA RESTA DA FARE (pagine 38-41)

In materia di restrizioni all’accesso, l’articolo 17, comma 5, del d.l. n. 1/2012 ha vietato l’imposizione dell’obbligo asimmetrico di distribuire diverse tipologie di carburanti laddove tale obbligo comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo. Tale norma deve essere, ad avviso dell’Autorità, emendata al fine di:

 da un lato, impedire l’imposizione ai nuovi entranti di vincoli di altro tipo (ad esempio la dotazione di impianti fotovoltaici, di videosorveglianza), che permangono in molte normative regionali;

 dall’altro, eliminare ogni condizione al divieto di obblighi asimmetrici, che potrebbe essere interpretata in maniera strumentale e restrittiva.

Parimenti, andrebbe eliminata la limitazione alla localizzazione degli impianti completamente automatizzati (ghost), introdotta dall’articolo 18 del d.l. n. 1/2012, che appare del tutto ingiustificata.

Infine, appaiono ingiustificate le restrizioni all’esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti introdotte dall’articolo 8, comma 22-bis, del d.l. n. 16/2012, così come convertito dalla l. n. 44/2012, consistenti nell’imposizione di: i) un regime di dipendenza,

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Cfr. AS 943 “Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti” del 1 giugno 2012 in Boll. n. 21/2012, nella quale l’Autorità aveva segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di applicare quanto previsto dalla norma. 13 Cfr. Corte cost., sentenza del 4 luglio 2012, n. 183, ove si afferma che interventi di ammodernamento e razionalizzazione della rete dei distributori di carburante rientrano nella sfera di competenza del legislatore nazionale in quanto attinenti alla tutela di interessi legati all’assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all’incolumità della circolazione stradale.

nelle forniture delle rivendite di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti, dalle rivendite di tabacchi ordinarie; ii) un obbligo di predisporre uno spazio chiuso dedicato, avente una superficie non inferiore a 30 metri quadrati.

Proposte operative

1) Al fine di incentivare la chiusura di impianti di distribuzione carburanti incompatibili, si auspica l’adozione di una norma primaria volta ad attivare i poteri sostitutivi, in primis della Regione e, in caso di inerzia di quest’ultima, del Governo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, l. n. 131/2003, nei confronti dei Comuni che non provvedessero autonomamente entro un termine congruo (e perentorio) alla individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili.

2) Al fine di rimuovere ogni vincolo residuo frapposto da normative regionali all’apertura di nuovi impianti di distribuzione carburanti, all’articolo 17, comma 5, del d.l. n. 1/2012, dovrebbe essere introdotto il divieto di prevedere qualsiasi altro obbligo asimmetrico (dotazione di impianti fotovoltaici, di videosorveglianza, ecc), nonché eliminata l’ultima parte del comma 5 (“se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo”).

3) Al fine di liberalizzare pienamente l’attività di impianti completamente automatizzati, all’articolo 18 del d.l. n. 1/2012 andrebbe eliminato il vincolo alla localizzazione (“posti al di fuori dei centri abitati”).

4) Al fine di liberalizzare l’attività di vendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti, andrebbe abrogato il comma 22-bis, dell’articolo 8, del d.l. n. 16/2012, così come convertito dalla l. n. 44/2012.

COMUNICAZIONI

Cosa è stato fatto e grado attuale di apertura dei mercati

 Il settore delle telecomunicazioni, grazie al processo di liberalizzazione avviato dalla Commissione Europea fin dagli anni ’90, è passato da un regime monopolistico rigido ad un contesto industriale dinamico e competitivo. Nel complesso sono stati rimossi tutti i limiti all’accesso al mercato, fatta eccezione per quanto attiene allo spettro di frequenze, che si caratterizza per essere una risorsa scarsa, la cui gestione basata sui principi di neutralità tecnologica e di servizi è volta a garantirne un uso flessibile ed efficiente, nonché ad ampliare la contendibilità del mercato.

 Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione su rete fissa, la concorrenza nel settore si è sviluppata principalmente attraverso l’accesso all’ingrosso da parte degli operatori alternativi alle risorse infrastrutturali di Telecom Italia e in particolare grazie allo strumento dell’accesso disaggregato alla rete fissa.

 Sul fronte dei servizi internet, la penetrazione della banda larga in Italia è tuttora limitata e inferiore alla media dei Paesi europei e OCSE a causa di un basso livello di alfabetizzazione informatica nonché della scarsa dotazione infrastrutturale.

 Per quanto riguarda la telefonia mobile, la notevole crescita della diffusione di tali servizi in Italia pone il nostro Paese ben oltre la media OCSE in termini di peso relativo della telefonia mobile nell’intero settore delle telecomunicazioni. Il mercato della telefonia mobile virtuale ha ad oggi un impatto complessivo sul mercato piuttosto limitato.

 Lo sviluppo della domanda di connessione a internet in mobilità ha fatto emergere problemi di congestione delle reti mobili esistenti. L’assegnazione a operatori di telecomunicazione di una parte delle frequenze originariamente destinate ai servizi televisivi analogici (che si sono liberate con il passaggio al digitale terrestre - il c.d. digital dividend esterno) è chiamata a risolvere parte dei problemi di congestione grazie allo sviluppo delle nuove reti di telefonia mobile in standard LTE.

 Rilevanti problemi allo sviluppo di servizi innovativi permangono a causa della scarsità delle risorse frequenziali. Non può non rilevarsi come lo sviluppo delle nuove reti fisse a banda ultra-larga, così come delle reti mobili di quarta generazione rappresenti una fase delicata nel processo concorrenziale dei mercati interessati, atteso che si presentano opportunità di ingresso per nuovi operatori e si pongono le fondamenta strutturali che incideranno sullo sviluppo della concorrenza nel medio-lungo periodo.

 Ad oggi, alla luce di un contesto economico-giuridico favorevole, appare opportuno valutare con attenzione la possibilità di procedere alla separazione proprietaria tra gestore della rete e l’impresa erogatrice dei servizi di telecomunicazione.

Misure già previste ma ancora da attuare

Negli interventi di liberalizzazione, sviluppo e semplificazione introdotti nel corso del 2012 sono contenute misure che interessano diversi comparti di attività del settore delle comunicazioni, alcune delle quali di particolare rilievo, ma che ancora necessitano di essere attuate.

 In considerazione dell’importanza strategica che l’Agenda digitale riveste per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, si segnala l’urgente necessità di rendere operativa

l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 20 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 Quanto al sistema distributivo della stampa, i giusti correttivi introdotti dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 vanno ora accompagnati dall’eliminazione dei vincoli che non risultano più adeguati a salvaguardare il pluralismo e che, nel contempo, limitano o impediscono il libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali, primo fra tutti - come già più volte rilevato - il regime autorizzatorio14. A tale riguardo, l’Autorità auspica che il Governo, nell’attività di riordino che è chiamato ad effettuare ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 non includa la vendita della stampa quotidiana e periodica tra le attività per le quali permane un atto preventivo di assenso all’esercizio da parte dell’Amministrazione.

 Per quanto attiene ai diritti connessi al diritto d’autore, si rileva che il contesto di mercato è profondamente mutato nel corso di questi anni: se in passato non erano presenti società o Enti attivi nella gestione dei diritti connessi diversi ed alternativi all’Istituto Mutualistico Interpreti ed Esecutori (IMAIE), oggi invece sono presenti nel mercato società e associazioni di artisti ed interpreti intenzionate a svolgere attività di collecting. Al fine di consentire a tali soggetti di avere effettivo accesso al mercato appare necessaria l’adozione in tempi brevi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, così come modificato dall’articolo 39 del d.l. n. 1/2012, con cui devono essere individuati i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato in questione.

Cosa resta da fare

Innovazione

Nel documento COSA RESTA DA FARE (pagine 38-41)