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Rafforzare la consapevolezza dei consumatori

Nel documento COSA RESTA DA FARE (pagine 35-38)

Uno degli aspetti di insoddisfazione rispetto al processo di apertura dei mercati dell’energia elettrica e del gas è da rinvenire nello scarso tasso di partecipazione al mercato della domanda finale domestica. Al di là delle misure già assunte, un elemento in grado, tra gli altri, di rafforzare la consapevolezza dei consumatori verso le offerte del mercato libero è rappresentato dalla qualità

nella messa a disposizione dei dati di misura dei consumi10. Sotto un profilo concorrenziale, ricevere bollette stabilmente basate su consumati reali (e non presunti) è la pre-condizione necessaria per indurre i consumatori finali a una maggiore sensibilità verso offerte concorrenziali. Si propone pertanto di reiterare la proposta di modificare l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, prevedendo che tra le misure di qualità del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica siano introdotti anche indicatori di prestazione del sistema di gestione delle letture.

Proposte operative

Facendo rinvio alla segnalazione dell’Autorità per l’energia e elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale per i profili di natura regolatoria, l’Autorità formula le seguenti proposte operative:

1) Al fine di facilitare la fase concertativa tra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione di un’infrastruttura energetica, precedente alla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione, appare necessario, anche in anticipo rispetto alle proposte di regolamentazione comunitaria attualmente in discussione (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006 CE, 2011/0300(COD)), approvare una normativa che regoli in dettaglio i rapporti tra Governo centrale, amministrazioni locali, cittadini e loro associazioni in modo da garantire trasparenza e accessibilità alle informazioni relative all’opera e, dunque, una piena e consapevole partecipazione dei soggetti interessati alla fase di consultazione preliminare. In particolare, si dovrebbe prevedere una regolamentazione delle forme e dei tempi per l’espressione di critiche ed osservazioni al progetto presentato.

2) Al fine di dare avvio all’auspicato processo di concorrenza per il mercato nel settore della distribuzione gas, appare necessario introdurre una norma che preveda meccanismi di penalizzazione degli Enti locali che non procedono all’avvio delle procedure di gara nei tempi previsti, quali l’obbligo di versare allo Stato una quota progressivamente crescente dei canoni di concessione che percepiscono dal gestore in prorogatio.

3) Al fine di ridurre gli oneri amministravi ingiustificati a carico delle imprese, si auspica una modifica dell’articolo 3 del d.lgs. n. 130/2010 che limiti l’obbligo di attestazione della quota di mercato all’ingrosso solo a quei soggetti con dimensione di un certo rilievo (ad esempio uguale o superiore al 15%).

4) Al fine di rafforzare la consapevolezza dei consumatori retail di energia elettrica e gas si propone di modificare l’articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 93/2011, prevedendo che tra le misure di qualità del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica e del gas siano introdotti standard minimi di prestazione.

10

Già nella segnalazione AS901 “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la

concorrenza” del 5 gennaio 2012 in Boll. n. 51/2011, l’Autorità aveva auspicato di modificare la normativa in materia

di obblighi di qualità nella messa a disposizione delle misure dei consumi di energia elettrica e gas da parte dei distributori.

DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Cosa è stato fatto e grado attuale di apertura dei mercati

Le misure di liberalizzazione del settore hanno riguardato sia l’accesso, sia l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti. Con riferimento all’accesso al mercato:

 l’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha eliminato i vincoli esistenti all’apertura di nuovi impianti (distanze e superfici minime);

 l’articolo 17, comma 5, del d.l. n. 1/2012, ha previsto che l’apertura di un impianto non può essere subordinata alla presenza obbligatoria contestuale di più tipologie di carburanti. In relazione all’esercizio dell’attività, il d.l. n. 1/2012 ha liberalizzato:

 le forme contrattuali relative ai rapporti tra proprietari e gestori degli impianti (articolo 17, comma 2);

 gli impianti totalmente automatizzati (ghost), ma solo al di fuori dei centri abitati (articolo 18);

 la vendita presso le stazioni di servizio di ogni bene e servizio, inclusi i tabacchi (articolo 17, comma 4)11.

Altro obiettivo delle norme di riforma del settore è stata la chiusura di impianti piccoli, inefficienti e spesso in contrasto con le normative urbanistiche (c.d. impianti incompatibili). A fronte dell’inerzia sia delle Regioni sia dei Comuni in materia, l’articolo 28, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ha imposto in capo ai Comuni l’obbligo di individuazione e chiusura degli impianti incompatibili entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto. Questo termine è tuttavia trascorso senza risultati apprezzabili. Sono stati, infine, stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti (articolo 17, comma 2, d.l. n. 1/2012). L’apertura del mercato generata dalle misure fin qui adottate ha indotto l’ingresso di nuovi operatori (pompe bianche e GDO). Il livello di ristrutturazione della rete è tuttavia ancora insoddisfacente (in termini di numero di operatori, oltre 24.000, e di erogato medio).

Misure già previste ma ancora da attuare

 Per incentivare le chiusure di impianti inefficienti il d.l. n. 1/2012 ha previsto un nuovo finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete (istituito dal decreto legge 11 febbraio 1998, n. 32). Il Ministero dello Sviluppo Economico deve stabilire, con un decreto non ancora adottato, criteri e modalità di funzionamento del Fondo. Si auspica che tale decreto sia prontamente emanato e contenga sia una penalizzazione (sotto forma di contribuzione al fondo progressivamente crescente) per chi non chiuda gli impianti dichiarati incompatibili, sia un premio (maggiori contributi alla chiusura) per i gestori che autocertifichino l’incompatibilità del loro impianto.

 Nei prossimi mesi, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà definire le forme contrattuali per i rapporti tra compagnie petrolifere e gestori. Al riguardo, si auspica che il Ministero si limiti a prevedere, in negativo, le forme contrattuali eventualmente da

escludere, lasciando alla libera negoziazione tra ogni società e ciascun gestore la definizione delle concrete modalità di contrattualizzazione.

 In merito alla conoscibilità dei prezzi praticati dal singolo impianto, l’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevedeva che il Ministero per lo Sviluppo Economico istituisse una banca dati pubblica di tutti i prezzi praticati (senza ulteriori oneri per il bilancio pubblico). Si reitera al riguardo l’auspicio di un tempestivo adempimento di questo obbligo di legge12. Il vincolo di spesa contenuto nella norma potrebbe essere facilmente superato sfruttando opportunamente la presenza sul mercato di numerosi soggetti privati interessati alla fornitura di tali informazioni.

Cosa resta da fare

Nel documento COSA RESTA DA FARE (pagine 35-38)