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Legge d'Emergenza Egiziana

Articolo 1

E' possibile dichiarare lo stato d'emergenza ogni volta che la sicurezza o l'ordine pubblico nei territori della Repubblica o nelle sue regioni siano minacciati: dallo scoppio di una guerra o dalle circostanze che la possono provocare, da disordini interni, da calamità generali o da un'epidemia.

Articolo 2

La dichiarazione dello stato d'emergenza e la sua conclusione possono essere attuate tramite un provvedimento del Presidente della Repubblica. La dichiarazione dello stato d'emergenza deve rispettare i seguenti criteri:

 dimostrare il motivo della dichiarazione

 specificare la zona interessata dalla stato d'emergenza

 specificare la data dell'entrata in vigore della legge d'emergenza.

Articolo 3

Una volta dichiarato lo stato d' emergenza il Presidente della Repubblica, tramite un ordine scritto o orale, può adottare le seguenti misure:

 può porre restrizioni sulla libertà degli individui di indire riunioni, di muoversi, di soggiornare o transitare in determinati luoghi e in determinati orari. Inoltre può ordinare l' arresto e l'imprigionamento di persone ritenute sospette o

pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico. Può altresì autorizzare la perquisizione di persone e luoghi senza essere vincolato al Codice di procedura penale, nonché imporre un qualsiasi lavoro a una persona;

 ha la facoltà di controllare qualsiasi tipo di corrispondenza, i giornali, le notizie, le pubblicazioni, le redazioni, i disegni, tutti i mezzi d'espressione, la pubblicità e gli annunci prima che siano pubblicati e di perquisire, sequestrare e chiudere i luoghi dove i citati documenti vengono stampati;

 può stabilire con precisione l'orario di apertura e chiusura delle attività pubbliche e, inoltre, ordinare la chiusura o l'apertura di alcuni di questi negozi.

 può confiscare qualsiasi proprietà immobiliare e ordinare l'obbligo di sorveglianza nelle aziende e nelle fabbriche e, inoltre, rimandare il pagamento del debito e delle scadenze sui beni confiscati e sorvegliati.

 ha la possibilità di requisire il porto d'armi, le munizioni, i materiali esplosivi, i fuochi d'artificio di qualsiasi tipo, e di ordinare il deposito, il sequestro e la chiusura dei magazzini di armi.

 può ordinare l' evacuazione di alcune zone o isolarle, e regolare l' organizzazione dei mezzi di trasporto e la limitazione della circolazione tra le varie regioni. Inoltre è concesso al Presidente della Repubblica di ampliare questi provvedimenti, ma con l'approvazione del Parlamento durante la sua prima sessione.

Articolo 4

Le Forze di Sicurezza o le Forze Armate eseguono gli ordini promulgati dal Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci. Nel caso in cui siano le Forze Armate ad assumere l'incarico, sarà il Ministro della Difesa a decidere chi organizzerà i rapporti scritti concernenti le violazioni commesse, che dovranno essere affidati ad un militare con il grado minimo di ufficiale o sottufficiale. Chiunque svolga questo compito potrà essere affiancato da un impiegato che, nei limiti della sua funzione, deve accertarsi della violazione della legge fino a prova contraria.

Articolo 5

Chiunque trasgredisca gli ordini emanati dal Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci, sarà punito secondo le sanzioni previste dal decreto stesso che non possono superare i lavori forzati temporanei o un'ammenda di 4000 ghinee oppure di 40000 lire egiziane, fatta eccezione per le pene più gravi previste dalle leggi in vigore. Qualora nell'ordine non fosse specificata la sanzione (il trasgressore) sarà punito per la sua violazione, con l'arresto per un periodo fino a sei mesi e un'ammenda che non superi le 50 ghinee o le 500 lire egiziane, oppure con una delle due penalità.

Articolo 6

L' arresto immediato dei trasgressori è previsto sulla base degli ordini promulgati in conformità con quanto stabilito dalla legge e sulla base dei reati specificati nei decreti presidenziali.

Le persone arrestate per reati che non danneggiano la sicurezza interna o esterna del Paese, o per i reati previsti dai decreti emessi dal Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci, possono fare ricorso presso il tribunale competente che durante l'udienza può decidere il rilascio provvisorio del condannato qualsiasi reato egli abbia commesso. La decisione del tribunale rispetto ai reati concernenti la sicurezza interna o esterna del Paese o rispetto ad altri reati relativi ai decreti promulgati dal Presidente della Repubblica o dal vicepresidente, è invece rimessa all'approvazione del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci.

Articolo 7

I Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza), la Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza e i Tribunali Primari d'Emergenza, giudicano rispetto ai reati che trasgrediscono i decreti emessi dal Presidente della Repubblica o dal suo rappresentante (chi ne fa le veci). Ogni Tribunale Primario d'Emergenza, all'interno del Tribunale di Primo Grado, è formato da un giudice del tribunale ed è specializzata nei reati passibili di una pena di arresto e di ammenda o di uno di questi due.

Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza, all'interno della Corte d'Appello, è formata da tre consiglieri di tribunale ed è specializzata nei reati punibili dal Codice Penale e che contravvengono ai decreti stabiliti dal Presidente della Repubblica o dal suo rappresentante (chi ne fa le veci) qualunque sia la sentenza.

Qualora uno dei membri della Procura Generale presentasse una causa giudiziaria davanti ai Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza), o in presenza di un caso eccezionale, è concesso al Presidente della Repubblica di ordinare la formazione di un

Tribunale Primario d'Emergenza composto da un giudice e due ufficiali delle Forze Armate che abbiano il grado di capitano o l'equivalente, mentre Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza deve essere formata da tre consiglieri di tribunale e due ufficiali.

Il Presidente della Repubblica designa i membri dei Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza)solo dopo avere consultato il Ministro della Giustizia, in merito ai giudici e ai consiglieri di tribunale, si rimette invece al Ministro della Difesa per quanto riguarda gli ufficiali.

Articolo 8

Nelle zone sottoposte ad un sistema legale particolare o in determinate circostanze è permesso al Presidente della Repubblica di formare i Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza) come riportato nell'art. 7, nei quali viene applicato quanto previsto dai provvedimenti stabiliti dal Presidente della Repubblica. In questo caso la Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza è composta da tre ufficiali: uno di loro, o uno dei membri della procura, assume la carica, di procuratore generale.

Articolo 9

Il Presidente della Repubblica o il suo rappresentante possono sottoporre i crimini punibili secondo il diritto pubblico, ai Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza)

Articolo 10

Ad eccezione dei provvedimenti approvati o dei decreti stabiliti dal Presidente della Repubblica, le disposizioni legislative si applicano, per risolvere i processi che sono di competenza dei Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza)di Emergenza, alle procedure esaminate, al loro verdetto e all’esecuzione della pena decisa dal tribunale. La procura generale ha tutto il potere che la legge le concede e, in conformità con suddetta legge, questi poteri sono concessi anche al giudice istruttore e al giudice di rinvio.

Articolo 11

I processi civili non sono ammessi di fronte ai Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza).

Articolo 12

Le sentenze emesse dai Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza)sono definitive solo in seguito all'approvazione del Presidente della Repubblica e in nessun caso è concessa la loro contestazione.

Articolo 13

Il Presidente della Repubblica può bloccare la querela prima che sia presentata davanti al tribunale, e può anche concedere la libertà provvisoria degli imputati prima del trasferimento del processo presso i Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza).

Articolo 14

Durante a lettura del verdetto, il Presidente della Repubblica può alleggerire la pena imposta o sostituirla con un' altra meno severa. Oppure (il Presidente della Repubblica) può decidere di annullare tutte le pene o una parte di esse, siano esse originali, supplementari o di sudditanza e opporsi all'esecuzione di tutte le sanzioni o di una parte di esse. Allo stesso modo può sospendere il caso e ordinare un nuovo processo davanti a un altro tribunale; in questo ultimo caso la decisione deve essere giustificata e se, in seguito al nuovo processo, il verdetto emesso è di assoluzione, esso deve essere in tutti i casi ratificato (autenticato), ma se il verdetto è di condanna, il Presidente della Repubblica può invalidare la sanzione, alleggerirla, o opporsi alla sua attuazione conformemente a quanto indicato nel primo paragrafo, o invalidare il verdetto e sospendere il caso.

Articolo 15

Il Presidente della Repubblica in seguito alla ratificazione (autenticazione) del verdetto di condanna può invalidare il verdetto, sospendere il caso, alleggerire la sanzione o opporsi alla sua attuazione conformemente a quanto indicato nell'articolo precedente e tutto questo purché (il crimine in questione) non riguardi un caso di omicidio preterintenzionale o di complicità in omicidio.

Articolo 16

Il Presidente della Repubblica, tramite una sua ordinanza/delibera, può incaricare uno dei consiglieri della Corte d'Appello o uno degli avvocati della difesa pubblica affinché

sia assistito da un numero sufficiente di giudici e di funzionari. Il suo compito consiste nella verifica della validità legale dei provvedimenti (misure) e nell'esame (revisione/ indagine/ verifica) dei ricorsi degli interessati. In ogni caso il consigliere, o l'avvocato difensore, deve depositare un appunto motivazionale della sua decisione (parere) e presentarlo al Presidente della Repubblica prima della ratificazione del verdetto. Nei casi urgenti è concesso/permesso al consigliere o all'avvocato difensore di limitare la registrazione scritta della sua decisione in nota (a margine del )al decreto.

Articolo 17

il Presidente della Repubblica può accordare al suo vice i privilegi previsti dalla presente legge, tutti o solo una parte, e in tutto il territorio della Repubblica o in una o più determinate regioni

Articolo 18

Questa legge non contempla la violazione dei diritti dei cittadini nelle zone delle operazioni militari, neppure da parte del comandante delle Forze Armate in caso di guerra)

Articolo 19

Una volta concluso lo stato d'emergenza, i Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza) continuano ad essere (rimangono) competenti (specifici) nei processi ( procedimenti giudiziari, controversie) presentati secondo le procedure prescritte, mentre per gli altri crimini (reati cause) in cui gli imputati sono stati presentati al

tribunale, allora saranno i tribunali ordinari (normale) competenti a decidere in conformità (seguendo) alle procedure già esistenti.

Articolo 20

Le disposizioni presentate al primo comma del precedente articolo sono relative ai processi (procedimenti giudiziari) che il Presidente della Repubblica può deferirea un altro tribunale. Spetta al Presidente della Repubblica, sulla base di tutti i poteri (autorità) previsti dalla legge, di decidere rispetto alle sentenze emesse prima della revoca dello stato d'emergenza, qualora non fossero state ratificate, e rispetto ai verdetti emanati da questi tribunali in base a ciò che viene precisato dall'ultimo articolo.

Appendice 3

Testimonianze