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L'emersione dell'interesse del minore quale punto nodale del dibattito in materia familiare.

L’ufficiale concezione del minore come soggetto di precisi diritti inizia ad acquistare rilevanza con la nascita delle Dichiarazioni dei diritti intervenute all’indomani dei conflitti mondiali, attraverso la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1959, per giungere alla più recente Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo resa a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176. Anche in ambito europeo si affermano i diritti del minore all’interno della famiglia e della società, come nell’art. 8 della Convenzione EDU53, nell’art. 24 della Carta sociale

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Cfr.G. CHIAPPETTA, Gli status personae e familiae nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali, Napoli, 2012

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europea, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; ivi si enunciano i "diritti del bambino” e la preminenza su quelli degli adulti.54

Si è descritto il passaggio dall'uno all'altro modo di intendere la condizione minorile come un'autentica "rivoluzione copernicana", essendosi ormai spostato il centro del sistema dagli adulti al minore, i cui diritti assumono un valore preminente rispetto ai primi.

La riforma interna del diritto di famiglia ha completato questo disegno: la potestà che, nel precedente sistema attribuiva al padre un’autorità pressoché assoluta, si qualifica

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cfr. BASINI, I provvedimenti relativi alla prole, in BONILINITOMMASEO (a cura di), Lo scioglimento

del matrimonio, in Commentario Schlesinger, Milano, 1997, 589; BRECCIA, voce Separazione dei coniugi, Dig. IV disc. priv., XVII, Torino, 1998, 351 ss; DOGLIOTTI, La separazione personale, 2a ed.,

Torino, 1995; ID., L'affidamento dei figli nelle separazioni: problemi attuali e prospettive di riforma, in DELL'ANTONIO-VINCENZI AMATO (a cura di), L'affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali, Milano, 1992, 185 ss.; DOSSETTI, Gli effetti della pronuncia di divorzio, in Il diritto di famiglia,

Trattato Bonilini-Cattaneo, Torino, 1977, I, Torino, 1997, 711 ss; GIACOBBE-FREZZA, Effetti nei confronti dei figli, in Trattato Zatti, I. Matrimonio e famiglia a cura di Ferrando-Fortino-Ruscello,

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ora come una funzione, o meglio, una responsabilità da esercitarsi nel rispetto della personalità del figlio delle sue inclinazioni ed aspirazioni55.

La Carta di Nizza, importante tappa all’interno del panorama europeo, intende riassumere i risultati di questa profonda evoluzione.

Notiamo che la Carta dedica un'attenzione particolare ai diritti del bambino, ex art. 24, affermando che “i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere”; enuncia tale principio tenendo conto dei principi costituzionali comuni ai Paesi dell’Unione europea, delle singole tradizioni, della normativa comunitaria, della giurisprudenza delle Corti europee di Strasburgo e di Lussemburgo.

I minori hanno, ancora, il diritto di esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

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QUADRI, Il minore nella crisi coniugale, Giur. it., 1988, IV, 18; ID, voce Divorzio nel diritto civile

internazionale, in Dig. priv. sez. civ., VI; Torino, 1990, 509 ss.; RUSCELLO, La potestà dei genitori. Rapportipersonali, Commentario Schlesinger, Milano, 1966; G. FERRANDO, Gli effetti relativi ai figli,

in Separazione e divorzio, Giur. sist. civ. comm. Bigiavi, Torino, 2003, ; ZATTI, I diritti e i doveri che

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In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Risulta preminente il diritto del bambino alla protezione ed alle cure, diritto che fa il paio con quello dei genitori ad educarli ed istruirli, ex art. 1456.

L'art. 14 è stato criticato in quanto riconosce, semplicemente, il diritto dei genitori di istruire ed educare i figli conformemente alle proprie convinzioni religiose e ideologiche, ma non fa cenno ai profili di responsabilità e doverosità che connotano la potestà.

L’importanza dell’interesse del figlio, così come enunciato dall'art. 24 impone, tuttavia, un'operazione interpretativa che ponga in luce l'elemento funzionale ed i profili di doverosità insiti nei poteri riconosciuti ai genitori, proprio in quanto orientati a perseguire "il preminente interesse del figlio". In termini ancora più ampi, la Carta garantisce il diritto del bambino al benessere: un termine che non rimanda solo al concetto di salute fisica o psichica, ma ad una condizione più

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complessiva che abbraccia la sfera sociale, economica e morale e che impone agli Stati non solo obblighi negativi di astensione, ma soprattutto obblighi positivi intesi a

promuovere il benessere stesso del minore.

In secondo luogo si riconosce al medesimo che può esprimere liberamente la propria opinione, la quale deve essere presa in considerazione in relazione all’ età

ed alla maturità.

Ne risulta un'immagine del minore stesso non certo quale persona incapace, ma come soggetto dotato di spazi di autonomia che devono essere rispettati, tendendo conto dell’ età e della maturità.

L’art. 24 enuncia, con evidente richiamo alla Convenzione di New York, il principio secondo cui l'interesse superiore del bambino deve essere considerato come preminente in tutti gli atti compiuti da autorità pubbliche e istituzioni private: protezione ad amplissimo spettro.

L'interesse preminente del bambino costituisce in tal modo il risultato cui debbono mirare le decisioni che lo concernono, da chiunque prese, si tratti di autorità pubbliche o private. L'interesse del minore, come anche di recente la nostra Corte di Cassazione ha avuto modo di notare, non costituisce un parametro astratto, basato sui minori intesi quasi come categoria dogmatica, ma va, piuttosto, riferito alla situazione

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concreta in cui il singolo minore si trova, tenuto conto dei suoi reali bisogni e della sua specifica situazione esistenziale. E' infine affermato il diritto di intrattenere regolarmente relazioni con entrambi i genitori, salvo – e ritorna la terminologia preminente- quando questo sia contrario ai suoi interessi57.

Emerge un preciso indirizzo, per quanto riguarda sia il profilo della tutela delle relazioni tra genitori e figli come momento essenziale del rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8, sia quello delle relazioni successive alla crisi coniugale.

Si palesa una linea di favore per una regolamentazione dei rapporti tra genitori separati e divorziati e figli che privilegia soluzioni tese a conservare, per quanto possibile, intatta la relazione con entrambi i genitori.

L’esistenza in Europa di principi comuni in materia di rapporti familiari è confermata dall’approvazione del regolamento europeo n. 2201/2003 sul riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale oltre che in materia di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio.

Si tende a garantire in modo più sicuro i diritti del minore

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anche nell’ambito della crisi coniugale; sono volte al medesimo scopo le convenzioni relative all'esecuzione delle decisioni relative all'affidamento degli stessi ed alla sottrazione internazionale dei minori.

Il riconoscimento della dignità, dell'identità, dell'autonomia del minore, in uno con quello della responsabilità degli adulti e delle istituzioni nella formazione della sua personalità rimane alla base delle Dichiarazioni dei diritti così menzionate.

Si assiste, nell’evoluzione recente di tali Dichiarazioni, ad un’ attenzione sempre maggiore rivolta tali diritti, alla dignità ed all’autonomia del minore.

Contemporaneamente si avverte, tuttavia, l'insufficienza di queste dichiarazioni, per quanto significative, che rischiano di ridursi a semplici formule astratte, se non si dispone degli strumenti necessari alla loro realizzazione. 58

Si fa strada la consapevolezza che alla proclamazione teorica dei diritti civili e sociali del bambino possa fare da contrasto la crescente esposizione dei minori a situazioni di rischio, e si accompagna la carenza di strumenti concreti di attuazione.

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FERRANDO, op.cit. ;M. SESTA, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, op. cit. M. SESTA, Manuale di diritto di famiglia, op. cit.

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2.Famiglia

ricomposta

legittima

nell’evoluzione dottrinale e normativa