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ENERGIA - PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

5. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO

5.2 ENERGIA - PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

allegato al PG/2016/0016928 del 15/01/2016

Coerentemente a quanto già indicato nella precedente relazione relativa all’annualità 2014, la Regione ha proseguito nel 2015 le attività di produzione normativa per consentire il riallineamento complessivo e sistematico della proprie disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici civili alle Direttive Comunitarie, con particolare riferimento alla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, che ha abrogato la precedente Dir. 2002/91/CE, recepita nel nostro paese con il D.Lgs.192/2005, così come modificato con DL 63/2013 convertito con Legge 90/2013, che comporta la revisione complessiva della disciplina in materia di:

1. requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione o oggetto di intervento edilizio;

2. certificazione energetica degli edifici;

3. conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici.

Giova qui ricordare che con la Legge Regionale n. 7 del 27 giugno 2014 “Comunitaria Regionale” si è provveduto alla revisione dell’intero Titolo IV della Legge Regionale, allo scopo di consentirne il riallineamento al quadro normativo sovraordinato, con particolare riferimento al recepimento ed attuazione delle citate Direttive Comunitarie 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE.

Nel 2015 si è quindi successivamente compiuta la fase di approntamento degli atti di competenza della Giunta Regionale con i quali è stata aggiornata la nuova disciplina regionale nelle materie di interesse in sostituzione della DAL 156/08 in completa coerenza con le disposizioni introdotte con la L.R. 7/2014.

In particolare:

• con la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” è stata aggiornata ai sensi dell’art. 25 della LR 26/2004 la disciplina regionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. L’obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015: con l’emanazione di questo provvedimento la Regione ha compiuto un passo importante verso l’incremento degli “edifici ad energia quasi zero”: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 – e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale - i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017.

In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.

Analogamente a quanto previsto dalla attuale normativa regionale, il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria totale, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.

allegato al PG/2016/0016928 del 15/01/2016

Importanti novità anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria: anche i questi casi, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologico interessati dall’intervento. Viene inoltre prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.

Vengono definite le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.

• la Giunta regionale, nella seduta di lunedì 7 settembre 2015, ha poi adottato ai sensi dell’art.

25-ter della LR 26/2004 la Delibera di Giunta regionale n. 1275 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)” le cui specifiche disposizioni sono entrate in vigore dal 1°

ottobre, continuando così il percorso di riallineamento della normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici alla Direttiva 2010/31/UE.

Diverse ed importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della DAL 156/08 e s.m.

Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea che il sistema finora applicato, basato su classi “fisse” di prestazione energetica (8 classi: A+ / A / B / C / D / E / F / G) determinate sulla base di un range costante di valori dell’indice EP espresso in kWh/mq, viene sostituito da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” (10 classi: A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento, determina il limite tra la classe A1 e B, mentre gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore Epgl,nr,Lst.

La prestazione energetica verrà misurata per tutti i servizi energetici presenti (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di ACS, e – per gli edifici del settore terziario – illuminazione e trasporto). Per gli immobili privi di impianto termico la determinazione della classe avverrà simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS.

Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti certificatori in occasione della registrazione di ciascun APE: con successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo.

• - infine, sono in corso le attività per la emanazione, ai sensi dell’art. 25-quater della LR 26/2004, del Regolamento regionale in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici, con il quale si concluderà il processo di riformulazione della normativa regionale in materia.

allegato al PG/2016/0016928 del 15/01/2016

eventuali procedimenti di infrazione e lo stato del procedimento.

Nel corso del 2015 si è conclusa, senza conseguenza per la Regione, la procedura EU-Pilot 2405/11/ENER, avviata a seguito dell’esposto-denuncia presentato alla Commissione Europea dall’associazione Assotermica avverso la delibera dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 e s.m. della Regione Emilia Romagna, con particolare riferimento ai requisiti tecnici di cui ai punti 8 e 9 dell’Allegato 2, riguardanti rispettivamente l’obbligo di installazione di impianti termici centralizzati nei nuovi edifici e l’obbligo di mantenimento dell’impianto centralizzato in edifici esistenti che ne siano dotati, entrambi applicabili agli edifici con più di 4 unità immobiliari.