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L’erogazione delle prestazioni

CAPITOLO III: IL FINANZIAMENTO, GLI INVESTIMENTI E L’EROGAZIONE DELLE

3.3 L’erogazione delle prestazioni

L’articolo 11, co. 2, d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica si matura al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione obbligatoria congiuntamente alla partecipazione da almeno cinque anni alla

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previdenza complementare. L’art. 11, co. 3, del decreto citato dispone: «Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 percento del montante finale accumulato, e in rendita». L’iscritto può quindi scegliere se ricevere la prestazione pensionistica interamente tramite rendita o in parte tramite capitale, fino ad un massimo del 50% e la restante parte tramite rendita. La possibilità di ricevere la prestazione interamente sotto forma di capitale, è prevista solo nel caso in cui convertendo il 70% delle posizione individuale si abbia una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale135.

La rendita potr{ essere erogata, a scelta dell’aderente, in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali. Maggiore sarà il capitale accumulato e l’et{ del pensionamento, maggiore risulter{ l’importo della rendita. Le tipologie di rendita possono essere molteplici, ad esempio: vitalizia immediata, in questo caso non c’è nessuna protezione per i superstiti e consente di ricevere degli importi maggiori; reversibile, quando viene indicato un beneficiario.

La rendita si calcola moltiplicando il montante finale per il coefficiente di conversione136.

L’art. 6, co. 3., d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che alle prestazioni erogate sottoforma di rendita devono provvedere i fondi pensione attraverso convenzioni con una o più imprese assicuratrici o direttamente in presenza di mezzi patrimoniali adatti. L’erogazione diretta delle rendite è consentita ai fondi pensione preesistenti, ai sensi del DM n. 62 del 10 maggio 2007, che già erogavano direttamente le rendite, salvo verifica da parte della COVIP dei requisiti di legge.

Un’altra fattispecie di erogazione diretta delle rendite è prevista dagli articoli 6, co. 3, e 7-bis del d.lgs. n. 252 del 2005 come introdotti dal d.lgs. n. 28/2007. Il primo articolo stabilisce che i fondi pensione vengono autorizzati dalla COVIP all’erogazione diretta delle rendite «avuto riguardo all’adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti». L’art. 7- bis, co.2, sancisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite COVIP,

134 Per quanto riguarda i rapporti con gli iscritti si applicano le norme che riguardano la

previdenza complementare.

135 L’assegno sociale è pari a 448,07 euro.

136Il coefficiente dipende: dal genere (uomo/donna), dal’et{ anagrafica, dai costi applicati e

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IVASS e Banca d’Italia deve stabilire tramite regolamento i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali cui devono dotarsi i fondi pensione137.

L’identificazione di tali principi e il dettato di norme stringenti viene fatto perché pagare rendite vitalizie comporta un notevole impegno; è rilevante il rischio finanziario derivante dalla presenza di tassi di interessi inferiori rispetto al tasso di interesse garantito. Un altro rischio è quello biometrico di longevità, proveniente dal fatto che la durata della vita degli aderenti potrà essere superiore a quanto previsto al momento del calcolo del versamento. Per far fronte a tali rischi vengono richieste ulteriori attività rispetto alle riserve matematiche138.

L’erogazione delle rendite può avvenire come appena spiegato direttamente da parte dei fondi o, come storicamente previsto mediante accordo con imprese di assicurazioni.

Nel decreto legislativo del 1993 era dubbia la possibilità per i fondi di stipulare più convenzioni assicurative. A seguito dell’art. 6, co.3, del citato decreto legislativo è pacifica la possibilità di stipulare più convenzioni. Come evidenziato dalla Dottrina139, a differenza di quanto era stato affermato dalla COVIP nel 1999 in

risposta ad un quesito di un fondo, questo non minaccia la parità di trattamento tra gli iscritti. La stipulazione di più convezioni attribuisce la possibilità di raggiungere un risultato complessivo superiore rispetto a quanto derivante da un’unica convenzione.

Il fondo pensione potrebbe convenzionarsi con la stessa impresa sia per la gestione del patrimonio che per l’erogazione delle rendite. In tal caso l’impresa di

137Il ministero dell’economia e delle finanze in data 7 dicembre 2012 ha stabilito con

decreto n. 259 il “Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione”. Agli articoli 3 e 4 enunciano i principi generali, ad esempio viene stabilito che «I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la

completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari […]» il co.2, dell’art. 3 stabilisce «Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono o si avvalgono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo». Le riserve tecniche devono essere definite rispettando, ad esempio, l’importo minimo, le ipotesi economiche, demografiche.

138Paci, Il sistema di regole per le rendite di previdenza complementare, Egea, 2013, pagg.

24, 25.

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assicurazione dovrebbe utilizzare il ramo VI per la fase della gestione e il ramo I per l’erogazione delle rendite. La Dottrina140 ha spiegato le ragioni per l’utilizzo del

ramo I e l’esclusione del ramo VI. Nel ramo vita VI manca l’assunzione di rischi demografici. L’opzione migliore risulta essere il ramo vita I poiché riguarda le assicurazioni sulla durata della vita umana, con obbligo per l’assicurazione di pagare al titolare una rendita e eventualmente ai suoi beneficiari. Ci si interroga se anche le polizze di ramo III possano essere utilizzate, mentre gli altri rami vengono certamente esclusi poiché riguardano assicurazioni di nuzialità, natalità, malattia e operazioni di capitalizzazione.

Le posizioni sull’ammissibilit{ dell’utilizzo del ramo III sono diverse; si sostiene, come supportato da autorevole Dottrina141 l’esclusione di tale ramo vita poiché è

dubbia la sua capacità di perseguire lo scopo previdenziale che è quello di assicurare elevati livelli di copertura, dato che il valore potrebbe essere negativo a causa della performance negativa dell’organismo. Dal lato opposto, dal testo unico della finanza si deduce che il ramo III può essere utilizzato per concludere polizze vita da parte delle forme pensionistiche individuali. La tendenza è all’equiparazione delle forme pensionistiche individuali e collettive; per analogia allora si potrebbe sostenere la liceità di convenzioni con imprese di assicurazione, per l’erogazione delle prestazioni, di ramo III.

Le erogazioni, sia in forma di rendita che di capitale, sono tassate con aliquota del 15%. Tale aliquota subisce una decurtazione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un limite massimo di riduzione di 6 punti. È prevista la tassazione delle sole somme che hanno goduto di deducibilità fiscale, perciò la parte della prestazione corrispondente a contributi non dedotti non è tassata. L’onere di eseguire la trattenuta grava su chi eroga la prestazione.

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