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Esaminare attentamente gli effetti e gli impatti che possono avere l’applicazione di alcune norme, introdotte a seguito della congiuntura pandemica, sul tema della capitalizzazione delle imprese

soprattutto in termini di rating aziendale. In questo contesto vanno ad esempio esaminati attentamente gli impatti delle norme che hanno riguardato la “sterilizzazione” delle regole sullo scioglimento della società in conseguenza della erosione del capitale. La legge di bilancio 2021 ed i principali effetti derivanti dalla rivisitazione dell’art. 6 del DL Liquidità che in sintesi prevede che le perdite conseguite nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 potranno essere «sterilizzate» nei prossimi cinque bilanci e sortire effetti solo in quello dell’esercizio 2025. Ovvero la norma prevede che le perdite che le società di capitali hanno realizzato nel corso dell’esercizio 2020 potranno essere coperte entro il termine di

approvazione del bilancio 2025. Il senso della norma è quello di evitare che le perdite sul capitale intervenute nel periodo di crisi pandemica possano determinare effetti obbligatori per le società, i quali siano da ricollegarsi in realtà a contingenze esterne non contrastabili, piuttosto che all’ordinario

deteriorarsi dei conti di esercizio.

A mio avviso per l’imprenditore intendere il capitale sociale solo come strumento di selezione di precisi obblighi gestionali può comportare effetti ampiamenti negativi per l’impresa soprattutto in un contesto economico/finanziario attuale dove le parole Rating, PD (probabilità di default), Credito Bancario, IFRS9 ed altri impatti delle normative del settore creditizio hanno un “valore” strategico ed importante per l’impresa e l’importanza del capitale, intesa anche come grandezza economica idonea a misurare la capienza patrimoniale e la solvibilità dell’impresa, ha assunto, oggi più che mai, un ruolo determinante soprattutto per quelle imprese (anche micro e piccole) che hanno gran parte degli attivi di bilancio finanziati da istituti di credito e fornitori. Inoltre va verificata la possibilità che attraverso il ripianamento entro il 2025 ai sensi dell’art.

1, comma 266 della legge di bilancio 2021 l’impresa non rientri nella definizione di “impresa in difficolta’” ai sensi del regolamento ue 651/2014 con evidenti ricadute negative in termini di accesso ai benefici della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla l.662/96 e alle norme contenute nel codice della crisi di impresa.

Perdita del Capitale Sociale ed impatto sulle casistiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 651/2014 (REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato).

A tal riguardo è importante esaminare preventivamente la documentazione contabile anche per verificare e controllare, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, SUL TEMPORARY FRAMEWORK E REGIME DE MINIMIS se l'impresa non rientra nelle casistiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE651/2014 e quindi precludere alla stessa la possibilità di accedere ai Benefici della Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 o della Garanzia Sace Italia. E’ utile ricordare che le imprese che non sono in difficoltà sulla base del bilancio 2020 depositato (ai sensi del Regolamento UE 651/2014) sono ammissibili anche sul Temporary Framework (anche se in difficoltà alla data del 31/12/2019).

Quindi riepilogando:

Sul Temporary Framework sono ammissibili sia le imprese che ad oggi non sono in difficoltà sulla base del bilancio 2020 depositato e sia quelle che ad oggi sono in difficoltà ma non lo erano dal 31/12/2019.

Sul Temporary Framework sono ammissibili le imprese che ad oggi non sono in difficoltà sulla base del bilancio 2020 depositato e che erano in difficoltà alla data del 31/12/2019.

Sul Regime de Minimis o Esenzione: qualora la garanzia del Fondo non sia richiesta ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii., il soggetto richiedente dichiara che il soggetto beneficiario finale, alla data di presentazione della presente domanda, non è in difficoltà ai sensi dell'art . 2, paragrafo 18, del Reg.

CE651/2014. Quindi sul Regime de Minimis o Esenzione è importante esaminare il bilancio 2020 per verificare se l'impresa non è in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014

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….Altri Consigli Pratici per le Imprese_ Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96:

Soprattutto sulle operazioni a breve termine senza piano di ammortamento (scoperto di c/c, anticipo fatture, etc) in scadenza entro il 30/06/2022 sarebbe opportuno avviare le operazioni di rinnovo dei fidi sfruttando l’opportunità offerta dalle agevolazioni contenute negli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2022 che per tali operazioni vi sintetizzo:

Garanzia pari al 80% del fido

Incidenza dell’aiuto temporaneo sul plafond complessivo per singola impresa

Si evita di rinnovare, utilizzando l’opportunità concessa dagli aiuti temporanei, tali operazioni a breve termine utilizzando il regime de minimis che prevede un plafond massimo per singola impresa pari ad euro 200.000 di aiuti calcolati sul triennio 2020/2021/2022, tenendolo magari libero per altre tipologie di operazioni

Per la richiesta di operazioni a medio lungo termine occorre esaminare con attenzione:

- il regime di aiuto da adottare (de minimis o aiuto temporaneo) in relazione all’importo, la durata e finalità del finanziamento tenendo conto delle esigenze finanziarie delle imprese nel breve e medio periodo.

- Nel caso di operazioni in “de minimis” controllare prima di fare operazione il plafond “de minimis” già utilizzato dall’impresa per precedenti posizioni e l’incidenza dell’aiuto de minimis sulla nuova operazione ricordando che il plafond massimo è di euro 200.000 calcolato nel triennio 2020/2021/2022.

- verificare l’esigenza eventuale di nuove operazioni sia a breve termine che a medio lungo termine a valere sul regime de minimis da effettuare dopo il 30/06/2022 quando scadranno le misure di “aiuti temporanei” sempre in relazione al Plafond di aiuti de minimis di euro 200.000 complessivi

- per le operazioni a fronte di investimento verificare la possibilità di effettuare una operazione garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI con l’agevolazione prevista dalla Legge Sabatini in quanto sono cumulabili a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di aiuto previste di Regolamenti Comunitari di riferimento.

- Anche qualora l’operazione finanziaria rispetti tutte le condizioni previste dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo il soggetto beneficiario finale Impresa è libero di scegliere, in fase di sottoscrizione dell’allegato 4, il regime di aiuto da utilizzare.

In questi specifici casi, e in generale su tutte le disposizioni normative in essere, è importante, sia per l’impresa che per la banca, avere una assistenza e consulenza specifica per canalizzare al meglio l’operazione in base alla durata, importo, finalità ed altre specificità riguardanti la situazione anche “prospettica” dell’impresa.

- Le imprese start-up (ovvero quelle non costitute o che non hanno iniziato l’attività da più di tre anni) sono beneficiare di tutte le misure agevolative previste dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 senza limitazioni rispetto alle imprese

“non start-up”. Tali imprese sono beneficiarie in sintesi di un plafond di garanzie pari ad euro 5.000.000,00 utilizzabili sia per operazioni a breve termine che a medio lungo termine, sia per operazioni per esigenze di liquidità per acquisto scorte e pagamento fornitori che per operazioni a fronte di investimento, per operazioni a valere sugli “aiuti temporanei”, “regime de minimis” o “esenzione” a seconda della tipologia e durata dell’operazione.

- Incominciare a monitorare costantemente il “Rating del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96” in previsione di un graduale ritorno al modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI

Conclusioni Finali

Le attività, i processi di valutazione, istruttoria pre e post rilascio garanzia relativamente alle modalità di approccio al Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 a partire dal 1gennaio 2022 subiranno graduali e continui cambiamenti e saranno sempre più premianti tutte quelle azioni poste in essere, sia per il soggetto richiedente banca che il soggetto beneficiario impresa, in un "sistema circolare ed integrato" unitamente ad altri temi. Solo adottando metodi e processi che sono integrati e circolari si assicura massimizzazione del beneficio per "N" motivi sia alla banca che all'impresa. La Legge di Bilancio 2022, diventata Legge 30 dicembre 2021, n.234 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, specificamente a questi temi, rafforza (e non poco) quanto scritto evidenziando in maniera tangibile quanto sia importante la "circolarità e sinergia tra le diverse attività in relazione alla gestione delle garanzie". Il graduale processo di uscita dalle "misure straordinarie" e il progressivo "approccio basato su un sistema di valutazione" impone un cambio di cultura in merito alla gestione degli strumenti di garanzia sia da parte delle imprese che da parte degli istituti di credito anche in considerazione delle Linee Guida Eba sulla concessione e monitoraggio del credito e la scadenza delle moratorie al 31 dicembre 2021. È necessario quindi avere un approccio c.d. Forward Loocking, Circolare, Sistemico ed Integrato perché solo in questo modo gli strumenti di mitigazione del rischio di credito a ponderazione zero sul capitale della banca rappresenteranno un "immenso ed importante" valore aggiunto nel rapporto Banca/Impresa. Queste tipologie di garanzie assumeranno all'interno di questo sistema un valore ponderato tanto maggiore quanto piu saranno "inquadrati e considerati" in una visione di rapporto BANCA/IMPRESA dinamica, prospettica, circolare, integrata, continuativa e allo stesso tempo controllata periodicamente.

Tenuto conto di quanto illustrato nel documento è del tutto

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