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***L IMPORTANZA DI UN RAPPORTO BANCA-IMPRESA VERSO UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO SINERGICO, DINAMICO, SISTEMICO E CIRCOLARE***

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(1)

***L’IMPORTANZA DI UN RAPPORTO BANCA-IMPRESA VERSO UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO SINERGICO, DINAMICO,

SISTEMICO E CIRCOLARE***

un “percorso paretiano" nel rapporto Banca/Impresa

***Legge di bilancio 2022 pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2021***

Breve Relazione sui principali interventi contenuti nella Legge di Bilancio 2022 con riferimento al Fondo di Garanzia PMI di cui alla L.662/96, Garanzia Sace Italia, la Nuova Sabatini e il Fondo di Garanzia per acquisto prima casa: consigli pratici per

le Imprese e semplici Linee Guida.

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“Rapporto Banca_Impresa. L’importanza strategica del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 tenuto conto del prospetto modifiche Disposizioni Operative - Decreto interministeriale del 13 maggio 2021 in

vigore dal 9 agosto 2021 - Modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, delle ultime novità contenute nella Legge di Bilancio 2022, delle

c.d. “misure straordinarie Covid di sostegno alle imprese”, delle Linee Guida EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti,

dell’importanza del Business Plan ed analisi degli scostamenti, del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato (Temporary Framework), del Codice della

Crisi di Impresa (D.Lgs. n 14/2019), del Regolamento CE 651/2014 e dell’importanza del Rating ESG per le imprese: Casi Pratici, Nuove Linee

Guida e Flussi operativi nel rapporto Banca/Impresa.”

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L’importanza di un rapporto banca-impresa verso un nuovo modello di sviluppo sinergico, dinamico, sistemico e circolare.

La ricerca di un "percorso paretiano" nel rapporto Banca/Impresa attraverso un modello di analisi e flusso operativo "circolare e sistemico" per supportare al meglio le imprese nel rapporto con gli istituti di credito e che tiene conto di tutti i più importanti cambiamenti normativi che impattano in

maniera significativa nel rapporto Banca/Impresa.

E’ necessario applicare un Modello di Analisi e Flusso operativo innovativo che evidenzia in tutte le sue fasi l'importanza strategica di adottare un "sistema circolare, integrato e dinamico" tra i diversi elementi che entrano in gioco nel rapporto Banca/Impresa alla luce dei profondi cambiamenti normativi: Linee Guida EBA nella concessione e monitoraggio dei prestiti alle PMI, IFRS 9, Legge di Bilancio 2022, Disposizioni Operative Fondo Centrale di Garanzia, Sistema Rating Fondo di Garanzia, Sistema Rating ed Analisi di Bilancio imprese, Business Plan ed analisi degli scostamenti, Rating ESG ed analisi degli impatti ambientali_sociali_di governance, Garanzie Pubbliche a ponderazione zero sul capitale della banca, Aiuti di Stato (temporary framework, regime de minimis e esenzione), analisi e controllo dimensione di impresa, impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e Codice della Crisi di impresa.

Per quanto concerne specificamente l'attività di concessione e monitoraggio del credito alle

PMI, saranno sempre più premianti tutte quelle "azioni" poste in essere, nell'ambito del

rapporto Banca/Impresa, all'interno di un "sistema circolare, dinamico ed integrato.

(5)

Sul tema credito alle PMI e il ruolo delle garanzie Pubbliche, solo adottando metodi e processi che

sono integrati e circolari si assicura massimizzazione del beneficio per "N" motivi sia alla banca che

all'impresa. Il graduale processo di uscita dalle "misure straordinarie" e il progressivo "approccio

basato su un sistema di valutazione" impone un cambio di cultura in merito alla gestione degli

strumenti di garanzia sia da parte delle imprese che da parte degli istituti di credito anche in

considerazione delle Linee Guida Eba sulla concessione e monitoraggio del credito e la scadenza

delle moratorie al 31 dicembre 2021. È necessario quindi avere un approccio c.d. Forward Loocking,

Circolare, Sistemico ed Integrato perché solo in questo modo gli strumenti di mitigazione del rischio

di credito a ponderazione zero sul capitale della banca rappresenteranno un "immenso ed

importante" valore aggiunto nel rapporto Banca/Impresa. Queste tipologie di garanzie assumeranno

all'interno di questo sistema un valore ponderato tanto maggiore quanto piu saranno "inquadrati e

considerati" in una visione di rapporto BANCA/IMPRESA dinamica, prospettica, circolare, integrata,

continuativa e allo stesso tempo controllata periodicamente .

(6)

L’importanza strategica del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 tenuto conto anche delle ultime novità

contenute nella Legge di Bilancio 2022 in merito alla proroga della “disciplina straordinaria” sugli aiuti

temporanei e il graduale ritorno al Sistema di Rating: Casi

Pratici e Semplice Linea Guida

(7)

Ho scritto questo documento sperando rappresenti una semplice “Linea guida” per

“strutturare al meglio” le operazioni con la Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 utilizzando sia gli “aiuti temporanei” previsti dalla normativa fino al 30/06/2022 che gli aiuti “de minimis” o il “regime di esenzione” applicabile per alcune tipologie di operazioni a fronte di investimento materiale e/o immateriale. I casi pratici e gli esempi indicati nel documento sono validi fino al 30/06/2022 a prescindere dal regime

di aiuto adottato tenuto conto anche delle modifiche intervenute nella Legge di Bilancio

2022.

(8)

Rapporto Banca_Impresa: l’importanza strategica del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 tenuto conto delle ultime novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 anche con riferimento alla proroga della “disciplina straordinaria” fino al 30/06/2022: Casi Pratici e Semplici

Linee Guida

Il seguente documento ha l’obiettivo di sintetizzare e semplificare un processo e rendere snello un percorso a favore delle PMI e degli Istituti di Credito in un ambiente normativo coinvolto da numerosi cambiamenti normativi che hanno interessato il settore delle Garanzie Pubbliche per favorire l’accesso al

credito delle PMI, tenuto conto anche delle modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2022.

(9)

Caso 1. Operazioni per esigenze di liquidità per acquisto scorte e pagamento fornitori dove è prevista la presenza di un piano di ammortamento – operazione rateale

Finalità

Acquisto scorte e pagamento fornitori

Altre finalità attinenti all’attività di impresa

Durata, % di garanzia del Fondo di Garanzia, regime di aiuti

Si consiglia, per operazioni fino a 96 mesi e dove la % di garanzia è pari all’ 80% del finanziamento, di utilizzare le misure previste dagli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2022 c.d. “Temporary Framework” tenendo conto delle disponibilità sugli aiuti per ogni singolo soggetto beneficiario. Si consiglia di utilizzare le misure di aiuto previste dal

“Temporary Framework” soprattutto per non intaccare gli aiuti “de minimis” dove il tetto massimo è di 200mila euro nel triennio.

Per operazioni oltre i 96 mesi la % di garanzia è pari all’80% del finanziamento. Tali operazioni saranno effettuate a valere sul “regime de minimis” tenendo conto delle disponibilità residue per ogni singolo soggetto beneficiario.

(10)

Caso 2. Operazioni a fronte di investimento immateriali e/o materiali dove è prevista la presenza di un piano di ammortamento – operazioni rateali

finalità

A fronte di investimenti immateriali e/o materiali per investimenti da effettuare ovvero dove l’avvio dei lavori degli investimenti, di cui al paragrafo A.1 delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, deve essere successivo alla data di sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari finali, della richiesta di agevolazione di cui all’Allegato 4.

A fronte di investimenti immateriali e/o materiali per investimenti già iniziati e non conclusi

Verificare possibilità di utilizzare benefici della Legge Nuova Sabatini

Durata, % di garanzia del Fondo di Garanzia, regime di aiuti

Si consiglia per operazioni fino a 96 mesi, dove la % di garanzia è del 80% del finanziamento, di utilizzare le misure previste dagli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2022 oppure nel caso di investimenti da effettuare di verificare la possibilità di utilizzare il regolamento di esenzione.

Per operazioni oltre i 96 mesi, dove la % di garanzia è pari all’80% del finanziamento, nel caso di investimenti già iniziati e non conclusi alla data di sottoscrizione dell’Allegato 4, si dovrà utilizzare il “regime de minimis” oppure nel caso di investimenti da effettuare di verificare la possibilità di utilizzare il regolamento di “esenzione”.

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Nel caso di operazioni a fronte di investimento da effettuare verificare la possibilità di utilizzare la Nuova Sabatini, la legge che regola gli incentivi dati alle PMI che hanno necessità di rinnovare macchinari e

attrezzature, quindi beni strumentali per i processi produttivi. La misura che consente a micro, piccole e medie imprese l’acquisto o il

leasing di beni strumentali tramite finanziamenti bancari assistiti da un contributo statale sugli interessi.

Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo per le

PMI, fino all’80 per cento.

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Caso 3. Operazioni per esigenze di liquidità (senza piano di ammortamento) – non rateali

Finalità

- scoperto di c/c,

- anticipo fatture, fideiussioni, etc…:

-

Durata, % di garanzia del Fondo di Garanzia, regime di “aiuti temporanei” e “ de minimis”

operazioni ad esempio fino a 96 mesi la % di garanzia è pari all’80% dell’affidamento e si consiglia di utilizzare le misure previste dagli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2022 c.d. “Temporary Framework” tenendo conto delle disponibilità per ogni singolo soggetto beneficiario. Si consiglia di utilizzare le misure di aiuto previste dal “Temporary Framework” per non intaccare gli aiuti “de minimis” dove il tetto massimo è di 200mila euro nel triennio.

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Caso 4. Altre Operazioni per esigenze di liquidità (senza piano di ammortamento)

finalità

crediti di firma, fideiussioni sia sul “fare” che sul “dare”

Altre finalità attinenti all’attività di impresa

Durata, % di garanzia del Fondo di Garanzia, regime di “aiuti temporanei” e “ de minimis”

operazioni ad esempio fino a 96 mesi la % di garanzia è pari all’80% dell’affidamento e si consiglia di utilizzare le misure previste dagli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2022 c.d. “Temporary Framework” tenendo conto delle disponibilità per ogni singolo soggetto beneficiario. Si consiglia di utilizzare le misure di aiuto previste dal “Temporary Framework” per non intaccare gli aiuti “de minimis” dove il tetto massimo è di 200mila euro nel triennio.

Per operazioni oltre i 96 mesi la % di garanzia è pari all’80% dell’affidamento. Tali operazioni saranno effettuate a valere sul “regime de minimis” tenendo conto delle disponibilità residue per ogni singolo soggetto beneficiario.

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Caso 5. Operazioni a medio lungo termine per consolidamento di linee di credito da breve termine a medio lungo termine

5.1 Regime di aiuti temporanei in essere fino al 30/06/2022 (Temporary Framework)

Per operazioni fino a 96 mesi la % di garanzia è pari all’ 80% del finanziamento utilizzando le misure previste dagli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2022, in questo caso è necessario sempre assicurare all’impresa il 25% di liquidità aggiuntiva e deve essere rispettata la riduzione del tasso di interesse applicato – rispetto al tasso medio in essere sulle linee da consolidare - sul nuovo finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

5.2 Regime de minimis

Per operazioni a medio lungo termine la % di garanzia è pari all’80% del finanziamento per consolidamenti su operazioni già garantite dal Fondo di Garanzia e/o su operazioni di consolidamenti di altro istituto. In caso di consolidamenti su operazioni NON garantite dal Fondo di Garanzia ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore, l’incremento del credito aggiuntivo deve essere pari almeno al 25% e deve essere rispettata la riduzione del tasso di interesse applicato – tasso medio nel caso di più operazioni a breve da consolidare - sul nuovo finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

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Caso 6. Operazioni a medio lungo termine per rinegoziazione di finanziamenti in essere

6.1 Regime di aiuti temporanei in essere fino al 30.06.2022

Per operazioni fino a 96 mesi la % di garanzia è del 80% del finanziamento utilizzando le misure previste dagli “aiuti temporanei” in essere fino al 30.06.2022, in questo caso è necessario assicurare all’impresa 25% di liquidità aggiuntiva sul debito residuo da rinegoziare e deve essere rispettata la riduzione del tasso di interesse applicato – rispetto al tasso medio in essere sulle linee da rinegoziare - sul nuovo finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

6.2 Regime de minimis

Per operazioni a medio lungo termine la % di garanzia è pari all’80% del finanziamento per rinegoziazioni su operazioni già garantite dal Fondo di Garanzia e/o su operazioni di rinegoziazioni di altro istituto. In caso di rinegoziazioni su operazioni NON garantite dal Fondo di Garanzia ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore, l’incremento del credito aggiuntivo sul debito residuo da rinegoziare deve essere pari almeno al 25% e deve essere rispettata la riduzione del tasso di interesse applicato – tasso medio nel caso di più operazioni a breve da rinegoziare - sul nuovo finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

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Caso 7 - Finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di Garanzia PMI ex art. 13. m) del D.L. 8.04.20, n. 23 convertito nella L. 5/6/2020 n. 40 (“DL Liquidità”) – (ex finanziamenti fino a € 30 mila con garanzia del fondo al 100%)

Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l'intervento del Fondo copre attualmente l’80% dei finanziamenti con durata massima di 15 anni, con preammortamento minimo 24 mesi, senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la

valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi (come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1°gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445), o il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

(17)

E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione (NON SONO AMMISSIBILI LE MID CAP).

La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis ex Legge di Conversione).

NB. L’allegato 4 bis ex Legge di Conversione deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.

Esaurito il plafond dei 30.000 euro garantiti all’80%, resta comunque ferma la possibilità per l’impresa di chiedere ulteriori garanzie avvalendosi delle altre forme di copertura consentite dalla normativa che disciplina l’intervento del Fondo e comunque nei limiti previsti da quelle stesse forme di copertura e dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti.

Alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: “con copertura al 90 per cento”, sono aggiunte le seguenti: “e, dal 1°

gennaio 2022, con copertura all’80 per cento,” e dopo il periodo «senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.» è aggiunto il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

(18)

Caso 8 – Le imprese “Start-up”

Le imprese start-up (ovvero quelle non costitute o che non hanno iniziato l’attività da più di tre anni) sono beneficiare di tutte le misure agevolative previste dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 senza limitazioni rispetto alle imprese “non start-up”. Tali imprese sono beneficiarie in sintesi di un plafond di garanzie pari ad euro 5.000.000,00 utilizzabili sia per operazioni a breve termine che a medio lungo termine, sia per operazioni per esigenze di liquidità per acquisto scorte e pagamento fornitori che per operazioni a fronte di investimento, per operazioni a valere sugli “aiuti temporanei” , “regime de minimis” o

“esenzione”.

(19)

Consigli per le Micro Piccole e Medie Imprese beneficiarie della Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 al fine di migliorare il rapporto Banca/Impresa in un

periodo storico particolare.

(20)

Alcuni consigli:

1. Maggior dialogo con il proprio istituto di credito al fine di rappresentare con la massima trasparenza la situazione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa dell’impresa ed eventuali difficoltà temporanee derivanti dall’impatto del “periodo Covid”

2. Verificare costantemente l’andamento del rating ed analisi dettagliata delle eventuali azioni correttive per migliorarlo. La verifica costante del Rating con il singolo istituto di credito è fondamentale in quanto consente all’impresa di conoscere con precisione il grado di giudizio della banca in quel preciso momento e le conseguenze che possono derivarne in caso di downgrading (peggioramento del rating e del rischio) sugli di

“stage” ed “accantonamenti” della banca che possono avere impatto negativo per l’impresa sia in termini di accesso al credito che di oneri bancari (per maggiore informazione confrontare slide allegate in calce al documento);

3. Predisposizione di un Business Plan aziendale dove si rappresentare in maniera dettagliata la situazione economica, finanziaria, patrimoniale e qualitativa dell’impresa per i prossimi 3 anni/5 anni.

(21)

4. Analisi dettagliata ed ottimizzazione dei singoli affidamenti “in essere” sia a breve che a medio lungo termine e se gli stessi rappresentano, sia per tipologia che per durata, una forma di finanziamento efficiente dell’attivo patrimoniale tenuto conto dell’eventuale situazione congiunturale che sta attraversando l’impresa e delle “nuove opportunità” aggiuntive concesse dagli “aiuti temporanei” in termini di garanzie;

5. Esame del Plafond Garanzie Pubbliche (Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 e Sace) a disposizione dell’impresa sia in termini di importo che di durata in relazione anche alla dimensione di impresa;

6. Verifica costante degli aiuti “de minimis” e “aiuti temporanei” a disposizione dell’impresa;

7. Verifica della dimensione corretta di impresa tenendo conto delle associate, collegate e della definizione di “impresa unica” per il calcolo degli aiuti “de minimis” e “aiuti temporanei”

(22)

8. Per le operazioni a fronte di investimento (sia finanziamenti che leasing) verificare la possibilità di effettuare una operazione garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI con l’agevolazione prevista dalla Legge Sabatini in quanto sono cumulabili a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di aiuto previste di Regolamenti Comunitari di riferimento. Inoltre verificare la possibilità di effettuare operazione, nel caso di investimenti da effettuare, utilizzando il regolamento di esenzione.

9. Per le nuove richieste di operazioni a medio lungo termine occorre esaminare con attenzione:

- il regime di aiuto da adottare (de minimis, esenzione o aiuto temporaneo) in relazione all’importo, la durata e finalità del finanziamento

- controllare prima di fare operazione il plafond “de minimis” già utilizzato dall’impresa per precedenti posizioni e l’incidenza dell’aiuto de minimis sulla nuova operazione ricordando che il plafond massimo è di euro

200.000 calcolato nel triennio 2019/2020/2021

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10. Esaminare attentamente gli effetti e gli impatti che possono avere l’applicazione di alcune norme, introdotte a seguito della congiuntura pandemica, sul tema della capitalizzazione delle imprese

soprattutto in termini di rating aziendale. In questo contesto vanno ad esempio esaminati attentamente gli impatti delle norme che hanno riguardato la “sterilizzazione” delle regole sullo scioglimento della società in conseguenza della erosione del capitale. La legge di bilancio 2021 ed i principali effetti derivanti dalla rivisitazione dell’art. 6 del DL Liquidità che in sintesi prevede che le perdite conseguite nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 potranno essere «sterilizzate» nei prossimi cinque bilanci e sortire effetti solo in quello dell’esercizio 2025. Ovvero la norma prevede che le perdite che le società di capitali hanno realizzato nel corso dell’esercizio 2020 potranno essere coperte entro il termine di

approvazione del bilancio 2025. Il senso della norma è quello di evitare che le perdite sul capitale intervenute nel periodo di crisi pandemica possano determinare effetti obbligatori per le società, i quali siano da ricollegarsi in realtà a contingenze esterne non contrastabili, piuttosto che all’ordinario

deteriorarsi dei conti di esercizio.

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A mio avviso per l’imprenditore intendere il capitale sociale solo come strumento di selezione di precisi obblighi gestionali può comportare effetti ampiamenti negativi per l’impresa soprattutto in un contesto economico/finanziario attuale dove le parole Rating, PD (probabilità di default), Credito Bancario, IFRS9 ed altri impatti delle normative del settore creditizio hanno un “valore” strategico ed importante per l’impresa e l’importanza del capitale, intesa anche come grandezza economica idonea a misurare la capienza patrimoniale e la solvibilità dell’impresa, ha assunto, oggi più che mai, un ruolo determinante soprattutto per quelle imprese (anche micro e piccole) che hanno gran parte degli attivi di bilancio finanziati da istituti di credito e fornitori. Inoltre va verificata la possibilità che attraverso il ripianamento entro il 2025 ai sensi dell’art.

1, comma 266 della legge di bilancio 2021 l’impresa non rientri nella definizione di “impresa in difficolta’” ai sensi del regolamento ue 651/2014 con evidenti ricadute negative in termini di accesso ai benefici della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla l.662/96 e alle norme contenute nel codice della crisi di impresa.

Perdita del Capitale Sociale ed impatto sulle casistiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 651/2014 (REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato).

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A tal riguardo è importante esaminare preventivamente la documentazione contabile anche per verificare e controllare, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, SUL TEMPORARY FRAMEWORK E REGIME DE MINIMIS se l'impresa non rientra nelle casistiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE651/2014 e quindi precludere alla stessa la possibilità di accedere ai Benefici della Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 o della Garanzia Sace Italia. E’ utile ricordare che le imprese che non sono in difficoltà sulla base del bilancio 2020 depositato (ai sensi del Regolamento UE 651/2014) sono ammissibili anche sul Temporary Framework (anche se in difficoltà alla data del 31/12/2019).

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Quindi riepilogando:

Sul Temporary Framework sono ammissibili sia le imprese che ad oggi non sono in difficoltà sulla base del bilancio 2020 depositato e sia quelle che ad oggi sono in difficoltà ma non lo erano dal 31/12/2019.

Sul Temporary Framework sono ammissibili le imprese che ad oggi non sono in difficoltà sulla base del bilancio 2020 depositato e che erano in difficoltà alla data del 31/12/2019.

Sul Regime de Minimis o Esenzione: qualora la garanzia del Fondo non sia richiesta ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii., il soggetto richiedente dichiara che il soggetto beneficiario finale, alla data di presentazione della presente domanda, non è in difficoltà ai sensi dell'art . 2, paragrafo 18, del Reg.

CE651/2014. Quindi sul Regime de Minimis o Esenzione è importante esaminare il bilancio 2020 per verificare se l'impresa non è in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014

.

(27)

….Altri Consigli Pratici per le Imprese_ Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96:

Soprattutto sulle operazioni a breve termine senza piano di ammortamento (scoperto di c/c, anticipo fatture, etc) in scadenza entro il 30/06/2022 sarebbe opportuno avviare le operazioni di rinnovo dei fidi sfruttando l’opportunità offerta dalle agevolazioni contenute negli “aiuti temporanei” in essere fino al 30/06/2022 che per tali operazioni vi sintetizzo:

Garanzia pari al 80% del fido

Incidenza dell’aiuto temporaneo sul plafond complessivo per singola impresa

Si evita di rinnovare, utilizzando l’opportunità concessa dagli aiuti temporanei, tali operazioni a breve termine utilizzando il regime de minimis che prevede un plafond massimo per singola impresa pari ad euro 200.000 di aiuti calcolati sul triennio 2020/2021/2022, tenendolo magari libero per altre tipologie di operazioni

(28)

Per la richiesta di operazioni a medio lungo termine occorre esaminare con attenzione:

- il regime di aiuto da adottare (de minimis o aiuto temporaneo) in relazione all’importo, la durata e finalità del finanziamento tenendo conto delle esigenze finanziarie delle imprese nel breve e medio periodo.

- Nel caso di operazioni in “de minimis” controllare prima di fare operazione il plafond “de minimis” già utilizzato dall’impresa per precedenti posizioni e l’incidenza dell’aiuto de minimis sulla nuova operazione ricordando che il plafond massimo è di euro 200.000 calcolato nel triennio 2020/2021/2022.

- verificare l’esigenza eventuale di nuove operazioni sia a breve termine che a medio lungo termine a valere sul regime de minimis da effettuare dopo il 30/06/2022 quando scadranno le misure di “aiuti temporanei” sempre in relazione al Plafond di aiuti de minimis di euro 200.000 complessivi

- per le operazioni a fronte di investimento verificare la possibilità di effettuare una operazione garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI con l’agevolazione prevista dalla Legge Sabatini in quanto sono cumulabili a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di aiuto previste di Regolamenti Comunitari di riferimento.

(29)

- Anche qualora l’operazione finanziaria rispetti tutte le condizioni previste dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo il soggetto beneficiario finale Impresa è libero di scegliere, in fase di sottoscrizione dell’allegato 4, il regime di aiuto da utilizzare.

In questi specifici casi, e in generale su tutte le disposizioni normative in essere, è importante, sia per l’impresa che per la banca, avere una assistenza e consulenza specifica per canalizzare al meglio l’operazione in base alla durata, importo, finalità ed altre specificità riguardanti la situazione anche “prospettica” dell’impresa.

- Le imprese start-up (ovvero quelle non costitute o che non hanno iniziato l’attività da più di tre anni) sono beneficiare di tutte le misure agevolative previste dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 senza limitazioni rispetto alle imprese

“non start-up”. Tali imprese sono beneficiarie in sintesi di un plafond di garanzie pari ad euro 5.000.000,00 utilizzabili sia per operazioni a breve termine che a medio lungo termine, sia per operazioni per esigenze di liquidità per acquisto scorte e pagamento fornitori che per operazioni a fronte di investimento, per operazioni a valere sugli “aiuti temporanei”, “regime de minimis” o “esenzione” a seconda della tipologia e durata dell’operazione.

- Incominciare a monitorare costantemente il “Rating del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96” in previsione di un graduale ritorno al modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI

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Conclusioni Finali

Le attività, i processi di valutazione, istruttoria pre e post rilascio garanzia relativamente alle modalità di approccio al Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 a partire dal 1gennaio 2022 subiranno graduali e continui cambiamenti e saranno sempre più premianti tutte quelle azioni poste in essere, sia per il soggetto richiedente banca che il soggetto beneficiario impresa, in un "sistema circolare ed integrato" unitamente ad altri temi. Solo adottando metodi e processi che sono integrati e circolari si assicura massimizzazione del beneficio per "N" motivi sia alla banca che all'impresa. La Legge di Bilancio 2022, diventata Legge 30 dicembre 2021, n.234 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, specificamente a questi temi, rafforza (e non poco) quanto scritto evidenziando in maniera tangibile quanto sia importante la "circolarità e sinergia tra le diverse attività in relazione alla gestione delle garanzie". Il graduale processo di uscita dalle "misure straordinarie" e il progressivo "approccio basato su un sistema di valutazione" impone un cambio di cultura in merito alla gestione degli strumenti di garanzia sia da parte delle imprese che da parte degli istituti di credito anche in considerazione delle Linee Guida Eba sulla concessione e monitoraggio del credito e la scadenza delle moratorie al 31 dicembre 2021. È necessario quindi avere un approccio c.d. Forward Loocking, Circolare, Sistemico ed Integrato perché solo in questo modo gli strumenti di mitigazione del rischio di credito a ponderazione zero sul capitale della banca rappresenteranno un "immenso ed importante" valore aggiunto nel rapporto Banca/Impresa. Queste tipologie di garanzie assumeranno all'interno di questo sistema un valore ponderato tanto maggiore quanto piu saranno "inquadrati e considerati" in una visione di rapporto BANCA/IMPRESA dinamica, prospettica, circolare, integrata, continuativa e allo stesso tempo controllata periodicamente.

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Tenuto conto di quanto illustrato nel documento è del tutto evidente, soprattutto in relazione alle novità contenute sul Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96, l’importanza di adottare, sia da parte delle imprese che degli istituti di credito, un approccio sistemico, dinamico, proattivo e forward loocking.

Silviano Di Pinto

Mail: silviano.dipinto@confesercenti.it

18 Gennaio 2022

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