• Non ci sono risultati.

- ESECUZIONE E FINE DEI LAVORI

Nel documento R.U.E. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (pagine 159-162)

Art. 112

Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori il direttore dei lavori deve trasmettere al Comune una apposita relazione sottoscritta anche dal legale rappresentate dell’impresa esecutrice, che contenga in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti se non già allegato al titolo abilitativo.

Art. 113

Comunicazione di inizio lavori soggetti a titolo abilitativo

1. La comunicazione d’inizio lavori è effettuata in base ai disposti del comma 4 dell’art. 19 della LR n.

15/2013 e s.m.i. utilizzando apposito modello predisposto dallo Sportello unico per l’edilizia nelle more dell’approvazione dell’atto regionale di coordinamento tecnico di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art.

12 della LR n. 15/2013 e s.m.i. con cui la Giunta regionale fornirà modelli unici regionali relativi ad ogni atto disciplinato dalla LR n. 15/2013 e s.m.i..

2. Qualunque variazione degli operatori incaricati deve essere comunicata al responsabile dello sportello unico per l’edilizia entro 15 giorni dalla data dell’intervenuta variazione.

3. Alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata la documentazione e le autocertificazioni prescritte dalle norme di settore aventi incidenza sull’attività edilizia in base all’intervento da eseguire ovvero devono essere indicati gli estremi di detti documenti qualora già in possesso dell’amministrazione comunale.

Art. 114

Conduzione del cantiere

1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.

3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.

4. I materiali di demolizione debbono essere trasferiti previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

5. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, devono garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, le stesse devono essere definite con specifico disegno da allegare alla documentazione del titolo abilitativo.

6. Al fine dell’abbattimento delle polveri deve essere prevista la bagnatura o copertura de cumuli di materiali da demolizione, la copertura dei cassoni dei mezzi in uscita dal cantiere o che transitano verso il cantiere dall’esterno, la protezione dei depositi di materiale polverulento (cementi, calci, ecc) Dove la dispersione di materiale polverulento va ad interessare la viabilità devono essere previsti interventi di pulizia interni al cantiere e sulla viabilità ordinaria esterna al cantiere con frequenza minima da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

7. Le attività di cantiere possono essere svolte negli orari consentiti dai Regolamenti Comunali; eventuali deroghe devono essere espressamente richieste e sono autorizzate tenendo conto degli indirizzi di cui alla D.G.R n. 45 del 21/01/2002 e quanto previsto dalla classificazione acustica.

Art. 115

Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici

1. Il titolare del titolo abilitativo, qualora vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne immediatamente il responsabile dello sportello unico per l’edilizia, che a sua volta richiede l'intervento degli Enti competenti ed in particolare della competente Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna, dandone informazione al locale Museo Archeologico Ambientale.

2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dall’ulteriore legislazione in materia.

Art. 116

Vigilanza e controlli nel corso dell’esecuzione dei lavori

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori lo sportello unico per l’edilizia esercita la vigilanza ed i controlli sulle opere in corso di esecuzione e sui cantieri, avvalendosi degli uffici comunali e dei tecnici verificatori di cui all’art. 123 del presente RUE.

2. I controlli sono diretti in particolare a verificare che:

a. le opere siano realizzate in conformità al titolo abilitativo, fatte salve le varianti in corso d’opera non soggette a nuovo titolo abilitativo ma regolarizzabili nei termini di cui al comma 3 dell’art. 22 della LR n. 15/2013 e s.m.i.;

b. il cantiere presenti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle verifiche, copia del titolo abilitativo, dei disegni presentati in Comune e degli elaborati allegati ai titoli abilitativi devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.

4. Il cantiere deve essere provvisto di tabella collocata in luogo ben visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, delle figure di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

5. Qualora nel corso delle visite di controllo sia accertata l'esecuzione di varianti al progetto, che rientrino nei casi di varianti di cui al comma 1 dell’art. 22 della LR n. 15/2013 e s.m.i., si procederà nei termini della normativa in materia di abusi edilizi.

6. In caso di interruzione dei lavori, devono essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro. In carenza di dette precauzioni, il Sindaco il dirigente o il responsabile dello sportello unico per l’edilizia, ciascuno per le proprie competenze, ingiunge l’assunzione delle misure ritenute opportune.

Art. 117

Vigilanza su opere di amministrazioni statali e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni 1. Il Comune esercita la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere pubbliche statali, regionali, provinciali

e comunali ai sensi dell’art. 3 della LR n. 23/2004 e s.m.i. ed agisce secondo quanto disposto dal medesimo articolo nonché secondo quanto disposto dall’art. 4 della LR n. 23/2004 e s.m.i..

Art. 118

Comunicazione di fine dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori è comunicata secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 della LR n.

15/20013 e s.m.i. e contiene inoltre, nei casi di richiesta di agibilità parziale, quanto prescritto al comma 2 dell’art. 25 della medesima legge regionale.

2. Nelle more dell’approvazione dell’atto regionale di coordinamento tecnico di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 12 della LR n. 15/2013 e s.m.i. con cui la Giunta regionale fornirà modelli unici regionali relativi ad ogni atto disciplinato dalla LR n. 15/2013 e s.m.i., con determinazione del responsabile dello sportello unico per l’edilizia si provvede all’approvazione del modello per la comunicazione di fine dei lavori.

Nel documento R.U.E. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (pagine 159-162)